Conferenza Stato Regioni


Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro della salute recante “Modifica dell’articolo 3 del decreto del Ministro della salute 2 agosto 2002 concernente criteri e modalità per la certificazione dell’idoneità degli organi prelevati al trapianto (articolo 14, comma 5, legge 1°aprile 1999, n. 91)”. (SALUTE)


REPORT

Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro della salute recante “Modifica dell’articolo 3 del decreto del Ministro della salute 2 agosto 2002 concernente criteri e modalità per la certificazione dell’idoneità degli organi prelevati al trapianto (articolo 14, comma 5, legge 1°aprile 1999, n. 91)”.  

 

Rep. Atti n.  11/CSR   del 24 gennaio 2018

            

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nella odierna seduta del 24 gennaio 2018:  

 

VISTO l’articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

VISTO l’Accordo sancito in questa Conferenza il 14 febbraio 2002 (Rep. atti n. 1388/CSR) concernente i requisiti delle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e tessuti sugli standard minimi di attività di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 1°aprile 1999, n. 91;

 

VISTO l’Accordo sancito in questa Conferenza il 26 novembre 2003 (Rep. atti n. 1876/CSR) sul documento recante “Linee guida per l’accertamento della sicurezza del donatore di organi”;

 

VISTO l’Accordo sancito in questa Conferenza il 29 aprile 2004 (Rep. atti n. 1966/CSR) sul documento recante “Linee guida per l’idoneità ed il funzionamento dei centri individuati dalle Regioni come strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e di tessuti”;

 

VISTA l’Intesa sancita in questa Conferenza il 20 aprile 2011 (Rep. atti n. 79/CSR) sul documento recante “Progetto Trapianti di organi solidi in pazienti di HIV+”;

 

VISTO il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2002 recante “Criteri e modalità  per la certificazione dell’idoneità degli organi prelevati a trapianto”, in attuazione dell’articolo 14, comma 5, legge 1 aprile 1999, n.91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2002, n. 258, ed in particolare, l’articolo 3 che prevede che “Per la trasmissibilità conclamata del virus HIV attraverso un trapianto di organo, sono in ogni caso vietati i trapianti da un donatore positivo per  HIV”;

 

CONSIDERATA l’esigenza di procedere alla modifica della disposizione che prevede il divieto di trapianto di organi da donatore positivo per HIV, di cui all’articolo 3, del decreto 2 agosto 2002, per l’esigenza di considerare eleggibili per la donazione di organi i donatori HIV positivi di cui sia stata accertata la morte secondo la normativa vigente, a favore di riceventi HIV positivi che rispondono a criteri ben definiti;

 

CONSIDERATA la proposta del Centro nazionale trapianti, formulata sentita la Consulta per i trapianti di cui all’articolo 9 della citata legge 1° aprile 1999;

 

VISTA la nota del 22 novembre 2017, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha trasmesso alle Regioni lo schema di decreto in argomento, pervenuto dal Ministero della salute con nota del 15 novembre 2017;

 

VISTA la nota del 17 gennaio 2018,  con la quale il Coordinamento in sanità, Regione Piemonte, ha comunicato l’avviso favorevole allo schema di decreto;

 

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

 

sullo schema di decreto del Ministro della salute recante “Modifica dell’articolo 3 del decreto del Ministro della salute 2 agosto 2002 concernente criteri e modalità per la certificazione dell’idoneità degli organi prelevati al trapianto (articolo 14, comma 5, legge 1°aprile 1999, n. 91)”.