Conferenza Stato Regioni


Intesa su esiti applicazione metodologia di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2012, recante “Definizione dei criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza, per la scelta delle regioni di riferimento ai fini della determinazione dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario”. (SALUTE – ECONOMIA E FINANZE)
Intesa, ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.


REPORT

Intesa, ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su esiti applicazione metodologia di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2012, recante “Definizione dei criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza, per la scelta delle regioni di riferimento ai fini della determinazione dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario”

 

Rep. Atti n.        16/CSR    del 2 febbraio 2017           

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nella odierna seduta del 2 febbraio 2017:

 

 

VISTO il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, reca disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario;

 

VISTO l’articolo 27 del predetto decreto legislativo n. 68 del 2011, il quale, al comma 4, stabilisce che il fabbisogno standard delle singole regioni a statuto ordinario, cumulativamente pari al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, è determinato in fase di prima applicazione a decorrere dall’anno 2013, applicando a tutte le regioni i valori di costo rilevati nelle c.d. “regioni di riferimento”;

 

VISTO il comma 5 del medesimo articolo 27, che individua quali regioni di riferimento per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario tre regioni, tra cui obbligatoriamente la prima, che siano state scelte dalla Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, in quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico, comunque non essendo assoggettate a piano di rientro e risultando adempienti, come verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria del 23 marzo 2005, sono individuate in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, sentita la struttura tecnica di supporto di cui all'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, sulla base degli indicatori di cui agli allegati 1, 2 e 3 della medesima intesa del 3 dicembre 2009;

 

CONSIDERATO che, ai sensi della predetta disposizione, si considerano in equilibrio economico le regioni che garantiscono l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale, ivi comprese le entrate proprie regionali effettive, e che nella individuazione delle regioni si dovrà tenere conto dell'esigenza di garantire una rappresentatività in termini di appartenenza geografica al nord, al centro e al sud, con almeno una regione di piccola dimensione geografica;

 

VISTA la nota del Ministero della salute di trasmissione della proposta in argomento, diramata con nota del 31 gennaio 2017 alle Regioni ed alle Province autonome;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ricordando che le cinque regioni erano in ordine Marche, Emilia Romagna, Umbria, Lombardia e Veneto dal punto di vista della classificazione per “i punteggi e i meriti”, ha dichiarato che l’Emilia Romagna si fa da parte e che l’elenco delle tre regioni diventa “Marche, Umbria e Veneto”;

 

ACquisito, nel corso della seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano all’intesa in argomento;

                                             

 

 

ESPRIME INTESA

 

 

 

nei termini di cui in premessa, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, su esiti applicazione metodologia di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2012, recante “Definizione dei criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza, per la scelta delle regioni di riferimento ai fini della determinazione dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario”, Allegato A, parte integrante del presente atto.