Conferenza Stato Regioni


Parere, ai sensi dell’articolo 60, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sullo schema di decreto ministeriale recante disposizioni per la tenuta del registro dematerializzato di carico e scarico delle sostanze zuccherine. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)


CONFERENZA STATO-REGIONI

Parere, ai sensi dell’articolo 60, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sullo schema di decreto ministeriale recante Disposizioni per la tenuta del registro dematerializzato di carico e scarico delle sostanze zuccherine.

Repertorio atti n.         132/CSR    del 27 luglio 2017:

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

Nella seduta del 27 luglio 2017:

 

VISTA la direttiva 2001/111/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001 relativa a determinati tipi di zucchero destinati all’alimentazione umana;

 

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

 

VISTO il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

 

VISTO il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 51, recante l’attuazione della Direttiva 2001/111/CE, concernente determinati tipi di zucchero destinati all’alimentazione umana;

 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni che reca il Codice dell’Amministrazione Digitale;

 

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino ed in particolare l’articolo 60 che prevede la dematerializzazione del registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine in ambito SIAN per i produttori, gli importatori e i grossisti e gli utilizzatori di talune sostanze zuccherine, secondo le prescrizioni e le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 marzo 2015, n. 293, recante disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell’ 8 gennaio 2015, recante disposizioni relative alla dematerializzazione del registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine;

 

VISTA il provvedimento in titolo, pervenuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il 21 giugno 2017, con nota prot. 7793;

 

VISTA la diramazione del 23 giugno 2017 con nota prot. n. 10114;

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 12 luglio 2017 nella quale è stato dato un consenso da parte delle Regioni che non hanno presentato osservazioni specifiche, salva la valutazione politica;

 

VISTO il parere reso dal Ministero dell’economia e delle finanze con nota prot. n. 155930 del 27 luglio 2017, secondo cui il provvedimento risulta sprovvisto di una idonea clausola di salvaguardia, a garanzia della neutralità finanziaria delle disposizioni in esso contenute, che sarebbe opportuno inserire;

 

VISTO lo svolgimento dell’odierna sessione,

 

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto ministeriale recante disposizioni per la tenuta del registro dematerializzato di carico e scarico delle sostanze zuccherine, nei termini di cui in premessa.