Conferenza Stato Regioni
Parere, ai sensi dell’articolo 60, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sullo schema di decreto ministeriale recante disposizioni per la tenuta del registro dematerializzato di carico e scarico delle sostanze zuccherine. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) |
Parere,
ai sensi dell’articolo 60, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sullo
schema di decreto ministeriale recante Disposizioni per la tenuta del registro
dematerializzato di carico e scarico delle sostanze zuccherine.
Repertorio atti n. 132/CSR
del 27 luglio 2017:
LA CONFERENZA
PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO
Nella seduta del 27
luglio 2017:
VISTA la direttiva 2001/111/CE del Consiglio del 20
dicembre 2001 relativa a determinati tipi di zucchero destinati
all’alimentazione umana;
VISTO il
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
VISTO il
regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo
schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il
controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e
alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
VISTO il decreto
legislativo 20 febbraio 2004, n. 51, recante l’attuazione della Direttiva
2001/111/CE, concernente determinati tipi di zucchero destinati
all’alimentazione umana;
VISTO il decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni che reca
il Codice dell’Amministrazione Digitale;
VISTA la legge 12
dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della
vite e della produzione e del commercio del vino ed in particolare l’articolo
60 che prevede la dematerializzazione del registro di carico e scarico delle sostanze
zuccherine in ambito SIAN per i produttori, gli importatori e i grossisti e gli
utilizzatori di talune sostanze zuccherine, secondo le prescrizioni e le
modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
VISTO il decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 marzo 2015,
n. 293, recante disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei
registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 5, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 116;
VISTO il decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell’ 8 gennaio
2015, recante disposizioni relative alla dematerializzazione del registro di
carico e scarico delle sostanze zuccherine;
VISTA il
provvedimento in titolo, pervenuto dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali il 21 giugno 2017, con nota prot. 7793;
VISTA la
diramazione del 23 giugno 2017 con nota prot. n. 10114;
VISTI gli esiti
della riunione tecnica del 12 luglio 2017 nella quale è stato dato un consenso da
parte delle Regioni che non hanno presentato osservazioni specifiche, salva la
valutazione politica;
VISTO il parere
reso dal Ministero dell’economia e delle finanze con nota prot. n. 155930 del
27 luglio 2017, secondo cui il provvedimento risulta
sprovvisto di una idonea clausola di salvaguardia, a garanzia della neutralità
finanziaria delle disposizioni in esso contenute, che sarebbe opportuno
inserire;
VISTO lo svolgimento dell’odierna sessione,
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE
sullo
schema di decreto ministeriale recante disposizioni per la tenuta del registro
dematerializzato di carico e scarico delle sostanze zuccherine, nei termini di
cui in premessa.