Conferenza Stato Regioni


Accordo tra Governo e Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (A.C. 676), sulle modalità di riparto delle somme da destinare ai pagamenti dei debiti di cui all’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge. (ECONOMIA E FINANZE) Codice sito: 4.6/2013/19 – (Servizio II) Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


Accordo tra Governo e Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, all’articolo 2, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n

 

Accordo tra Governo e Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, all’articolo 2, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (A.C. 676), sulle modalità di riparto delle somme da destinare ai pagamenti dei debiti di cui all’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge.

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

Rep. N. 86/CSR del 9 maggio 2013

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella odierna seduta straordinaria del 9 maggio 2013:

 

VISTA la delega a presiedere l’odierna seduta conferita al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, dott. Graziano Delrio;

 

VISTO l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di questa Conferenza accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

 

VISTO il comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, che prevede che le Regioni e le Province autonome che, per carenza di liquidità, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, nonché ai debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3 del medesimo decreto-legge, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, richiedono, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013, l’anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in parola;

 

VISTO il successivo comma 2 che demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2013, il riparto proporzionale tra le Regioni richiedenti delle somme disponibili per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a valere sulle risorse della “Sezione per assicurare la liquidità alle Regioni e alle Province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari” del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili”, pari a 3.000 milioni di euro per l’anno 2013 e 5.000 milioni di euro per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 10, del citato decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35;

 

VISTO il medesimo comma 2 che dispone, altresì, che questa Conferenza possa individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al punto precedente, entro il 10 maggio 2013;

 

VISTO l’articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 35/2013 il quale prevede che le disposizioni di cui al Capo I sono volte ad assicurare l’unità giuridica ed economica dell’ordinamento. I relativi pagamenti sono effettuati dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti non oggetto di cessione pro soluto. Tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto il pagamento  deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento;

 

CONSIDERATO che il pagamento dei debiti di cui all’articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 35/2013 deve riguardare, per almeno i due terzi, residui passivi, anche perenti, nei confronti degli enti locali, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, la loro totalità;

 

CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 10, del suddetto decreto-legge n. 35/2013 prevede un accantonamento, pari al 10 per cento, da essere destinato, insieme alle disponibilità non assegnate nella prima fase, entro il 31 ottobre, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti richiesti in data successiva al 30 aprile, ma non oltre il 30 settembre;

 

CONSIDERATA l’opportunità di pervenire ad una modalità condivisa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione delle somme da destinare ai pagamenti di cui all’articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 35/2013;

 

VISTA la nota n. 36830 del 24 aprile 2013 con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, a seguito di quanto condiviso nella riunione del Tavolo di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 35/2013, tenutasi il 23 aprile 2013, ha fatto pervenire un documento concernente l’applicazione del richiamato articolo 2, comma 2;

 

CONSIDERATO che, ai fini dell’esame di detto documento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, per il giorno 3 maggio 2013 nel corso della quale è stata ribadita da parte dei rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze l’esigenza di pervenire ad un accordo entro il termine previsto dal richiamato decreto-legge n. 35/2013 e la disponibilità ad accogliere proposte migliorative; inoltre, sempre i rappresentanti del citato Dicastero hanno reso noto la presentazione della domanda di assegnazione da parte di 9 Regioni (Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana e Sicilia) e che alle stesse sarebbe stato richiesto di far pervenire le seguenti attestazioni: che i dati contenuti nella domanda non considerino i debiti estinti alla data dell’8 aprile ed i debiti fuori bilancio non riconosciuti; che i debiti perenti abbiano copertura nell’apposito fondo; che l’anticipazione di liquidità richiesta sia supportata da un’ipotesi di copertura della restituzione delle rate; che i relativi pagamenti siano compatibili con i vincoli del patto di stabilità interno;

 

CONSIDERATO che, nel medesimo incontro, i rappresentanti delle Regioni hanno condiviso l’esigenza di giungere ad un accordo entro il termine stabilito, segnalando, comunque, alcune problematiche già evidenziate al momento dell’espressione del parere della Conferenza Unificata sul richiamato decreto-legge n. 35/2013, quali la previsione del rispetto del patto di stabilità per le Regioni che limita considerevolmente gli effetti del provvedimento, nonché la mancata previsione della possibilità di utilizzare il patto di stabilità verticale incentivato verso gli Enti locali;

 

CONSIDERATO che, a seguito di detto incontro, il Ministero dell’economia e delle finanze, con nota del 3 maggio 2013, ha fatto pervenire una nuova formulazione dell’accordo in argomento che accoglie talune proposte regionali, che è stata inviata, il 6 maggio 2013, alle Regioni ed alle Province autonome;

 

CONSIDERATO, quindi, che è stata convocata una ulteriore riunione tecnica per l’8 maggio 2013 al fine di pervenire, a seguito del necessario coordinamento interregionale, alla condivisione, a livello tecnico, di un testo definitivo dell’accordo in esame;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’incontro, i rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, nel sottolineare nuovamente la necessità di giungere, entro il termine previsto, ad un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, hanno reso noto di avere acquisito le richieste attestazioni da tutte le 9 Regioni interessate;

 

CONSIDERATO che i rappresentanti delle Regioni hanno precisato di avere esaminato, in sede di coordinamento interregionale, il testo dell’accordo sul quale vi è una condivisione tecnica di massima, pur dovendo rappresentare la possibilità di una diversa determinazione, a livello politico, in ordine al riparto delle risorse di cui trattasi da parte dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. Inoltre, hanno chiesto, ai fini del perfezionamento dell’accordo, l’impegno da parte del Governo volto ad inserire, in sede di conversione del decreto-legge n. 35/2013, alcuni  emendamenti all’articolo 2 del decreto-legge medesimo, già presentati dalle Regioni in Conferenza Unificata (atto rep. n. 43/CU dell’11 aprile 2013), in merito ai quali i rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze si sono riservati per un approfondimento;

 

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno presentato un documento (All.A) in cui:

- vengono condivisi i criteri dell’accordo trasmesso in data 6 maggio 2013 che vanno ad integrare  il criterio proporzionale di ripartizione e viene presentata, di conseguenza, una tabella di specifica ripartizione tra le Regioni delle risorse della “Sezione per assicurare la liquidità alle Regioni e alle Province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari”;

- viene chiesto al Governo di inserire, in sede parlamentare di conversione in legge del decreto-legge n. 35/2013, gli emendamenti contenuti nel richiamato documento, prevedendo, in particolare,  la formulazione di un’ipotesi di copertura finanziaria dell’emendamento relativo al patto di stabilità verticale incentivato per consentire il pagamento di ulteriori 2,1 miliardi di euro dei debiti di parte capitale a favore di imprese da parte degli Enti locali;

 

CONSIDERATO che il Governo, nel condividere la proposta di ripartizione delle risorse concordata tra le Regioni, ha ritenuto di perfezionare tecnicamente la suddetta tabella condividendola con le Regioni medesime (Tabella n. 1);

 

CONSIDERATO che il Governo, in merito alle proposte emendative incluse nell’Allegato A, ha rappresentato di:

- ritenere accoglibile l’emendamento n. 1 nella formulazione attualmente in corso di approfondimento tecnico in sede parlamentare;

- ritenere accoglibile l’emendamento n. 2 così modificato: le parole “in deroga all’articolo 10, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono sostituite dalle seguenti: “in deroga all’articolo 10, commi 2 e 4, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all’articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183”;

- ritenere accoglibile l’emendamento n. 3 così modificato: le parole: “Le Regioni trasmettono” sono sostituite dalle seguenti: “Le Regioni, in deroga all’articolo 10, commi 2 e 4, della legge 16 maggio 1970, n. 281 e all’articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, trasmettono”;

 

- di ritenere accoglibile l’emendamento n. 4;

- di non ritenere accoglibile, allo stato, l’emendamento n. 5;

 

CONSIDERATO che, con riguardo ai predetti emendamenti, il Governo ha assunto l’impegno a porre in essere le relative iniziative al riguardo;

 

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

 

                              SANCISCE ACCORDO

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei seguenti termini:

 

1.      La distribuzione tra le singole Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano degli importi delle somme da destinare ai pagamenti di cui all’articolo 2, comma 1, del citato decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, avviene, prioritariamente, con riferimento ai debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, non estinti alla data dell'8 aprile 2013 e, successivamente, con riferimento ai debiti non esigibili per i quali sia stata emessa  fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, non estinti alla data dell'8 aprile 2013.

2.      All’interno di ciascuna delle predette categorie - debiti esigibili e debiti non esigibili - la distribuzione avviene, per almeno due terzi dei debiti di cui al suddetto articolo 2, comma 1, con riferimento ai residui passivi, anche perenti con copertura in bilancio, nei confronti degli enti locali, a fronte dei quali vi siano corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi; qualora i predetti residui risultino inferiori, la distribuzione avviene con riferimento alla loro totalità.

3.      Le restanti risorse sono distribuite, prioritariamente, con riferimento ai debiti per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.

4.      La specifica ripartizione delle risorse della “Sezione per assicurare la liquidità alle Regioni e alle Province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari”, è effettuata nella misura stabilita nella Tabella n. 1 allegata al presente accordo che ne costituisce parte integrante.

Il pagamento dei debiti da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma è effettuato dando priorità al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento.

 

 

 

 

Il Segretario                                                Il Presidente

                        Cons. Ermenegilda Siniscalchi              Dott. Graziano Delrio