Conferenza Stato Regioni
Accordo tra Governo e Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (A.C. 676), sulle modalità di riparto delle somme da destinare ai pagamenti dei debiti di cui all’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge. (ECONOMIA E FINANZE) Codice sito: 4.6/2013/19 – (Servizio II) Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. |
Accordo tra Governo e Regioni e Province autonome di Trento
e di Bolzano, all’articolo 2, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2013,
n. 35 (A.C. 676), sulle modalità di riparto
delle somme da destinare ai pagamenti dei debiti di cui all’articolo 2,
comma 1, del medesimo decreto-legge.
Accordo, ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Rep. N. 86/CSR del 9
maggio 2013
Nella odierna seduta straordinaria del 9
maggio 2013:
VISTA la delega a presiedere l’odierna seduta
conferita al Ministro per gli
VISTO l’articolo 4, comma 1,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che Governo, Regioni e Province autonome di Trento e
di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel
perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed
efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di questa Conferenza
accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attività di interesse comune;
VISTO il comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, che prevede che le Regioni e le Province autonome che, per
carenza di liquidità, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti
certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, nonché ai
debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di
pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di
cui all'articolo 3 del medesimo decreto-legge, ivi inclusi i pagamenti in
favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, richiedono,
con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, al
Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013,
l’anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in parola;
VISTO il successivo comma 2 che demanda ad un decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2013, il
riparto proporzionale tra le Regioni richiedenti delle somme disponibili per
ciascuno degli anni 2013 e
VISTO il medesimo comma 2 che dispone, altresì, che
questa Conferenza possa individuare modalità di riparto, diverse dal
criterio proporzionale di cui al punto precedente, entro il 10 maggio 2013;
VISTO l’articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge n.
35/2013 il quale prevede che le disposizioni di cui al Capo I sono volte ad
assicurare l’unità giuridica ed economica dell’ordinamento.
I relativi pagamenti sono effettuati dando priorità, ai fini del pagamento,
ai crediti non oggetto di cessione pro soluto. Tra più crediti non
oggetto di cessione pro soluto il pagamento deve essere imputato al credito
più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente
di pagamento;
CONSIDERATO che il pagamento dei debiti di cui
all’articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 35/2013 deve
riguardare, per almeno i due terzi, residui passivi, anche perenti, nei
confronti degli enti locali, purché a fronte di corrispondenti residui
attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, la loro totalità;
CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 10, del suddetto
decreto-legge n. 35/2013 prevede un accantonamento, pari
al 10 per cento, da essere destinato, insieme alle disponibilità non
assegnate nella prima fase, entro il 31 ottobre, ad anticipazioni di
liquidità per il pagamento dei debiti richiesti in data successiva al 30
aprile, ma non oltre il 30 settembre;
CONSIDERATA l’opportunità di pervenire ad una
modalità condivisa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano per la ripartizione delle somme da destinare ai pagamenti di cui
all’articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 35/2013;
VISTA la nota n. 36830 del 24 aprile 2013 con la quale il Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato, a seguito di quanto condiviso nella riunione del Tavolo di cui
all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 35/2013, tenutasi il 23
aprile
CONSIDERATO che, ai fini dell’esame di detto documento,
è stata convocata una riunione, a livello tecnico, per il giorno 3
maggio 2013 nel corso della quale è stata
ribadita da parte dei rappresentanti del Ministero dell’economia e delle
finanze l’esigenza di pervenire ad un accordo entro il termine previsto
dal richiamato decreto-legge n. 35/2013 e la disponibilità ad accogliere
proposte migliorative; inoltre, sempre i rappresentanti del citato Dicastero
hanno reso noto la presentazione della domanda di assegnazione da parte di 9
Regioni (Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana
e Sicilia) e che alle stesse sarebbe stato richiesto di far pervenire le
seguenti attestazioni: che i dati contenuti nella domanda non considerino i
debiti estinti alla data dell’8 aprile ed i debiti fuori bilancio non
riconosciuti; che i debiti perenti abbiano copertura nell’apposito
fondo; che l’anticipazione di liquidità richiesta
sia supportata da un’ipotesi di copertura della restituzione delle
rate; che i relativi pagamenti siano compatibili con i vincoli del patto di
stabilità interno;
CONSIDERATO che, nel medesimo
incontro, i rappresentanti delle Regioni hanno condiviso l’esigenza di
giungere ad un accordo entro il termine stabilito, segnalando, comunque, alcune
problematiche già evidenziate al momento dell’espressione del parere
della Conferenza Unificata sul richiamato decreto-legge n. 35/2013, quali la
previsione del rispetto del patto di stabilità per le Regioni che limita
considerevolmente gli effetti del provvedimento, nonché la mancata
previsione della possibilità di utilizzare il patto di stabilità
verticale incentivato verso gli Enti locali;
CONSIDERATO che, a seguito di detto incontro, il Ministero
dell’economia e delle finanze, con nota del 3 maggio
CONSIDERATO, quindi, che è stata
convocata una ulteriore riunione tecnica per l’8
maggio 2013 al fine di pervenire, a seguito del necessario coordinamento
interregionale, alla condivisione, a livello tecnico, di un testo definitivo
dell’accordo in esame;
CONSIDERATO che, nel corso dell’incontro,
i rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, nel
sottolineare nuovamente la necessità di giungere, entro il termine
previsto, ad un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, hanno reso noto di
avere acquisito le richieste attestazioni da tutte le 9 Regioni interessate;
CONSIDERATO che i rappresentanti delle Regioni
hanno precisato di avere esaminato, in sede di coordinamento interregionale, il
testo dell’accordo sul quale vi è una condivisione tecnica di
massima, pur dovendo rappresentare la possibilità di una diversa
determinazione, a livello politico, in ordine al riparto delle risorse di cui
trattasi da parte dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.
Inoltre, hanno chiesto, ai fini del perfezionamento dell’accordo,
l’impegno da parte del Governo volto ad inserire, in sede di conversione del decreto-legge n. 35/2013, alcuni emendamenti all’articolo 2
del decreto-legge medesimo, già presentati dalle Regioni in Conferenza
Unificata (atto rep. n. 43/CU dell’11 aprile 2013), in merito ai quali i rappresentanti del Ministero
dell’economia e delle finanze si sono riservati per un approfondimento;
CONSIDERATO che, nel corso della
odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno presentato un
documento (All.A) in cui:
- vengono condivisi i criteri dell’accordo trasmesso
in data 6 maggio 2013 che vanno ad integrare il criterio proporzionale di
ripartizione e viene presentata, di conseguenza, una tabella di specifica
ripartizione tra le Regioni delle risorse della “Sezione per assicurare
la liquidità alle Regioni e alle Province autonome per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e
sanitari”;
- viene chiesto al Governo di inserire, in sede parlamentare di conversione in
legge del decreto-legge n. 35/2013, gli emendamenti contenuti nel richiamato
documento, prevedendo, in particolare, la formulazione di
un’ipotesi di copertura finanziaria dell’emendamento relativo al
patto di stabilità verticale incentivato per consentire il pagamento di
ulteriori 2,1 miliardi di euro dei debiti di parte capitale a favore di imprese
da parte degli Enti locali;
CONSIDERATO che il Governo, nel condividere la
proposta di ripartizione delle risorse concordata tra le Regioni, ha ritenuto
di perfezionare tecnicamente la suddetta tabella condividendola con le Regioni
medesime (Tabella n. 1);
CONSIDERATO che il Governo, in merito alle proposte
emendative incluse nell’Allegato A, ha rappresentato di:
- ritenere accoglibile
l’emendamento n. 1 nella formulazione attualmente in corso di approfondimento
tecnico in sede parlamentare;
- ritenere accoglibile
l’emendamento n. 2 così modificato: le parole “in deroga
all’articolo 10, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n.
- ritenere accoglibile
l’emendamento n. 3 così modificato: le parole: “Le Regioni
trasmettono” sono sostituite dalle seguenti: “Le Regioni, in deroga
all’articolo 10, commi 2 e 4, della legge 16 maggio 1970, n. 281 e all’articolo
32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183,
trasmettono”;
- di ritenere accoglibile
l’emendamento n. 4;
- di non ritenere accoglibile,
allo stato, l’emendamento n. 5;
CONSIDERATO che, con riguardo ai predetti emendamenti, il
Governo ha assunto l’impegno a porre in essere le relative iniziative al
riguardo;
ACQUISITO, quindi, l’assenso del
Governo, delle Regioni e delle Province autonome;
SANCISCE ACCORDO
tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei seguenti
termini:
1.
La
distribuzione tra le singole Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano
degli importi delle somme da destinare ai pagamenti di cui all’articolo
2, comma 1, del citato decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, avviene,
prioritariamente, con riferimento ai debiti certi, liquidi ed esigibili alla
data del 31 dicembre 2012, non estinti alla data dell'8 aprile 2013 e,
successivamente, con riferimento ai debiti non esigibili per i quali sia stata
emessa fattura
o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, non estinti
alla data dell'8 aprile 2013.
2.
All’interno
di ciascuna delle predette categorie - debiti esigibili e debiti non esigibili
- la distribuzione avviene, per almeno due terzi dei debiti di cui al suddetto
articolo 2, comma 1, con riferimento ai residui passivi, anche perenti con
copertura in bilancio, nei confronti degli enti locali, a fronte dei quali vi
siano corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi; qualora i
predetti residui risultino inferiori, la distribuzione avviene con riferimento
alla loro totalità.
3.
Le
restanti risorse sono distribuite, prioritariamente, con riferimento ai debiti
per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.
4.
La
specifica ripartizione delle risorse della “Sezione per assicurare la
liquidità alle Regioni e alle Province autonome per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari”,
è effettuata nella misura stabilita nella Tabella n. 1 allegata al
presente accordo che ne costituisce parte integrante.
Il pagamento dei debiti da parte di ciascuna Regione e
Provincia autonoma è effettuato dando priorità al credito
più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente
di pagamento.
Il Segretario Il
Presidente
Cons.
Ermenegilda Siniscalchi Dott.
Graziano Delrio