Conferenza Stato Regioni
Parere sullo schema di disegno di legge recante: “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014.” (AFFARI EUROPEI)
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Parere sullo
schema di disegno di legge recante: “Disposizioni per l’adempimento degli
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge
europea 2014.”
Parere, ai sensi ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
come sostituito dall’articolo 29, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Repertorio
atti n. 12/CSR del 19 febbraio 2015
LA CONFERENZA PERMANENTE PER
I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI
BOLZANO
Nella
odierna sessione europea del 19 febbraio 2015:
VISTO l’articolo 29, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n.
234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e
all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea dispone
che, con riferimento ai contenuti di cui
al successivo articolo 30, comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri o
il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri
e con gli altri Ministri interessati, presenta al Parlamento un disegno di
legge recante il titolo: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea», completato
dall'indicazione: «Legge europea» seguita dall'anno di riferimento;
VISTO l'articolo 5, comma 1, lett. b) del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come sostituito dall’articolo 29, comma 6,
della citata legge n. 234/2012 il quale stabilisce che questa Conferenza
esprima un parere sullo schema dei disegni di legge recanti la legge europea e
la legge di delegazione europea e che decorso il termine di venti giorni dalla
richiesta del parere, i disegni di legge
sono presentati al Parlamento anche in mancanza di tale parere;
VISTA la nota
n. 000412 - DAGL/4635/10.3.1 del 19 gennaio 2015, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso lo schema di disegno di
legge indicato in oggetto, approvato dal Consiglio dei Ministri, in via
preliminare, nella seduta del 24 dicembre 2014, ai fini dell’acquisizione del
parere di questa Conferenza, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. b) del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e inviato alle Regioni in data 23 gennaio 2015;
CONSIDERATO che, ai fini dell’esame di
detto provvedimento, è stata
convocata una riunione, a livello tecnico, il 4 febbraio 2015 nel corso della
quale i rappresentanti delle Regioni hanno espresso un parere favorevole sul
disegno di legge condizionato all’accoglimento di una sola proposta emendativa
relativa all’articolo 11 (Disposizioni relative alla gestione e al monitoraggio
degli aiuti pubblici alle imprese) in quanto la formulazione in essere non
introduce un meccanismo sufficientemente efficace per indurre l’Amministrazione
ad utilizzare il Registro e al tempo stesso tale da non penalizzare le imprese;
in particolare, le Regioni hanno proposto di introdurre una clausola che
rafforzi la sanzione per il mancato utilizzo del Registro, attraverso la
conseguenza dell’inefficacia legale del provvedimento di concessione e di
erogazione dell’aiuto; che renda tracciabile l’avvenuto utilizzo del Registro
da parte del funzionario che dispone la concessione e l’erogazione, affinché il
mancato utilizzo dello stesso possa essere oggettivamente rilevabile tanto
d’ufficio quanto dall’impresa;
che sia
coerente con quella parte di legislazione vigente inerente la trasparenza e gli
obblighi di pubblicazione, ricalcando, nella sostanza, il dettato dell’articolo
26 (Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi
e attribuzione di vantaggi economici a
persone fisiche ed enti pubblici
e privati) del decreto legislativo n. 33 del 2013 recante: “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
CONSIDERATO che i
rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate hanno dichiarato la
propria disponibilità a valutare favorevolmente detta proposta;
VISTA la nota n. 399 del 18 febbraio 2015 con la quale
il Sottosegretario alle politiche europee, ha chiesto, pur in pendenza della
decisione definitiva del disegno di legge europea 2014 da parte del Consiglio
dei Ministri, l’acquisizione del parere di questa Conferenza in merito all’aggiunta
di un articolo concernente l’accesso all’infrastruttura ferroviaria volto a
garantire al gestore dell’infrastruttura ferroviaria (FRI) l’indipendenza
gestionale dal Governo prevista dall’articolo 4 della direttiva 91/440/CEE,
relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie al fine di evitare
l’aggravamento della procedura di infrazione 2008/2097;
CONSIDERATO che detta nota, il 19 febbraio
2015, è stata inviata alle Regioni ed alle Province autonome;
CONSIDERATO che, nel
corso dell’odierna sessione europea di questa Conferenza, le Regioni hanno consegnato
un documento (All.A) in cui si esprime parere
favorevole condizionato all’accoglimento di un emendamento all’articolo 11,
proponendo, altresì, l’introduzione, nel testo del provvedimento, di un
articolo 11-bis di modifica dell’articolo 48 della legge n. 234 del 2012
riguardante le procedure di recupero degli aiuti di Stato;
CONSIDERATO che il Governo si è riservato di valutare le proposte
formulate dalle Regioni ai fini del loro accoglimento in sede di approvazione
definitiva del provvedimento;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.281, come sostituito dall’articolo 29, comma 6, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, sullo schema di disegno di legge recante: ““Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea - Legge europea 2014”, trasmesso, con nota n. 412 - DAGL/4635/10.3.1
del 19 gennaio 2015, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
per gli affari giuridici e legislativi nei termini di cui in premessa e
dell’allegato documento che costituisce parte integrante del presente atto.