Conferenza Unificata
Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, concernente la modifica dell’intesa sancita con atto rep. n. 101/CU del 7 ottobre 2010 come modificata ed integrata con atto rep. n. 61/CU del 7 luglio 2011 ed atto rep. n. 99/CU del 13 ottobre 2011, sulla ripartizione del “Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all’articolo 19 comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla quota parte a livello regionale e locale”. (INTEGRAZIONE - ECONOMIA E FINANZE) Codice sito: 4.3/2013/8 (Servizio III) Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. |
Intesa
ai sensi dell’art. 8 comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo
e le Regioni, le Province autonome di
Trento e di Bolzano e le Autonomie locali concernente modifica
dell’Intesa sancita con atto rep. 101/CU del 7 ottobre 2010 come modificata ed
integrata con atto rep. 61/CU del 7 luglio 2011 ed atto rep. 99/CU del 13
ottobre 2011, sulla ripartizione del “Fondo nazionale per le politiche
giovanili di cui all’art. 19 comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”,
relativamente alla quota parte a livello regionale e locale.
Repertorio
Atti n. 16/CU del 6 febbraio 2014
LA
CONFERENZA UNIFICATA
Nella
odierna seduta del 6 febbraio 2014:
VISTO
l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che,
in sede di Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese
dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento
di obiettivi comuni;
VISTA la lettera del
6 dicembre 2013 con la quale il Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale ha inviato la bozza di intesa tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e
le Autonomie locali, sulla ridefinizione dei termini previsti dall’articolo
3, commi 5 e 10 dell’Intesa sancita con atto rep. 101/CU del 7 ottobre 2010,
come modificata ed integrata con atto rep. 61/CU del 7 luglio 2011 ed atto rep.
99/CU del 13 ottobre 2011 e del termine indicato al punto 2 dell’Intesa 13
ottobre 2011;
VISTA
la nota pervenuta in data 11
dicembre 2013 con la quale la Regione Liguria, Coordinatrice della Commissione
politiche sociali, ha comunicato
il parere favorevole in ordine allo schema di intesa in epigrafe;
CONSIDERATO che l’argomento è stato iscritto
all’ordine del giorno delle sedute della Conferenza Unificata del 19 dicembre
2013 e del 23 gennaio 2014 che non hanno avuto luogo;
CONSIDERATO
che, nel corso dell’odierna seduta i Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso
favorevole al perfezionamento dell’intesa
sullo schema di provvedimento di cui trattasi;
ACQUISITO l’assenso del
Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle
Autonomie locali;
SANCISCE INTESA
tra
il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e le
Autonomie locali, nei seguenti termini:
tenuto
conto che:
- l’articolo 19, comma
2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche giovanili, al fine di
promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e
all’inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione, nonché a
facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi;
-
l’Intesa
rep. 101/CU sancita in sede di Conferenza Unificata in data 7 ottobre 2010
(come modificata dalle Intese sancite in data 7 luglio 2011, rep. 61/CU e 13
ottobre 2011, rep. 99/CU) tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome, ha
sancito:
a) la quantificazione
della quota-parte del “Fondo Politiche Giovanili” – E.F. 2010 – di pertinenza
delle Regioni e delle PP.AA. pari ad € 37.421.650,50;
b) la
sub-ripartizione della suddetta quota, per quanto di pertinenza di ogni singola
Regione o Provincia Autonoma;
c) la facoltà, per le
Regioni e le Province Autonome da un lato, e lo Stato dall’altro, di concordare
le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative
regionali mediante lo strumento giuridico dell’Accordo tra Pubbliche
Amministrazioni ex art.
- il
decreto del Ministro della gioventù, pro tempore, in data 18 ottobre 2010, registrato
in Corte dei Conti il 29 novembre 2010, Reg. 19, Fog. 312, con il quale, in
attuazione dell’Intesa con il quale, in attuazione dell’intesa in data 7
ottobre 2010, ha provveduto al riparto del “Fondo per le politiche giovanili” –
2010, assegnando alle Regioni ed alle Province autonome risorse per un
ammontare di euro 37.421.650,50;
- al fine di dare attuazione
al D.M. 18 ottobre 2010, il Dipartimento della gioventù, con decreto n. 21960
in data 28 ottobre 2010, ha puntualmente provveduto ad impegnare contabilmente,
a favore delle Regioni e delle Province autonome, a valere sull’esercizio
finanziario 2010 l’importo di euro 37.421.650,50;
-
la
predetta intesa del 7 ottobre 2010 rep. 101/CU (come modificata dalle Intese
sancite in data 7 luglio 2011, rep. 61/CU e 13 ottobre 2011, rep. 99/CU),
prevedeva che, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2011 (punto 2
dell’Intesa 13 ottobre 2011), pervenissero, da parte delle Regioni e delle
Province Autonome, le proposte progettuali conformi alle disposizioni contenute
nella citata Intesa, al fine di poter sottoscrivere i relativi accordi entro il
successivo 15 novembre;
- entro i termini
fissati dalla predetta Intesa le Regioni Molise, Sardegna, Valle d’Aosta e
Veneto non hanno sottoscritto gli accordi di collaborazione previsti dall’articolo
3, comma 8, dell’Intesa rep. 101/CU del 7 ottobre 2010 e s.m.i.;
- la nota in data 20
novembre 2013 con la quale il Coordinamento Regionale ha richiesto al
Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale “di definire
congiuntamente in sede tecnica il testo che andrà, poi, a costituire la nuova
intesa per la riapertura dei termini”;
- le attività relative
alle suindicate regioni non sono mai partite, che le risorse impegnate non sono
mai state erogate e che attualmente, per effetto delle disposizioni di cui al
decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio
2011, n. 111, si ritrovano allo stato di residui passivi;
- anche le Province Autonome di Trento e Bolzano non hanno sottoscritto i
citati accordi di collaborazione previsti dall’art. 3, comma 8 dell’Intesa
rep. 101/CU del 7 ottobre 2010 e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a
decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l’articolo 5 della legge 30 novembre
1989, n. 386, e sancisce, tra l’altro, il venir meno di ogni erogazione a
carico dello Stato in favore delle due Province autonome prevista da leggi di
settore – ad esclusione dei contributi erariali in essere sulle rate di
ammortamento di mutui o prestiti obbligazionari
- la Circolare n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell’economia e
delle finanze, in attuazione del predetto articolo 2, comma 109, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga
dall’erogare finanziamenti alle Autonomie speciali;
- il
decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione in legge 14
luglio 2008, n.121, che ha, tra l’altro, attribuito al Presidente del Consiglio
dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche
giovanili;
- il DPR 28 aprile 2013
registrato alla Corte dei Conti il 30 aprile 2013 - reg. n. 3 - fg. n .395, con
il quale l’On. Cecile Kyenge è stata nominata Ministra senza portafoglio;
- il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2013, registrato alla Corte dei
Conti in data 7 agosto 2013, Reg. n. 7, Fog. n. 31, con il quale il predetto
Ministro Kashetu Kyenge detta Cécile è stato delegato, tra l’altro, ad
esercitare le funzioni ed i compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e
coordinamento, di tutte le iniziative, anche normative, nella materie
concernenti le politiche giovanili e il Servizio civile nazionale;
-
il
DPCM 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio di Ministri” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
288 del 11 dicembre 2012, che individua tra le strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento della Gioventù e del
Servizio civile nazionale;
-
le
Sentenze della Corte Costituzionale del 20 marzo 2006, n. 118, del 12 dicembre
2007, n. 453 e del 27 febbraio 2008, n. 50;
SI CONVIENE
Articolo
1
1.
il
termine del 15 novembre 2011, previsto all’art. 3 commi 5 e 10 dell’Intesa rep.
101/CU del 7 ottobre 2010 come modificata ed integrata con atto rep. 61/CU del
7 luglio 2011 ed atto rep. 99/CU del 13 ottobre 2011, è fissato al 30 settembre
2014;
2.
il
termine del 30 ottobre 2011, previsto dal punto 2 dell’Intesa rep. 99/CU del 13
ottobre 2011, è fissato al 15 settembre 2014.
Articolo
2
Per
gli accordi bilaterali da sottoscrivere, ai sensi della presente Intesa, dal
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile e ciascun singolo Ente, si applica
quanto previsto dall’art. 3, commi 8 e 9, dell’Intesa rep. 101/CU del 7 ottobre
2010 come modificata ed integrata con atto rep. 61/CU del 7 luglio 2011 ed atto
rep. 99/CU del 13 ottobre 2011.