Conferenza Unificata


Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, concernente la modifica dell’intesa sancita con atto rep. n. 101/CU del 7 ottobre 2010 come modificata ed integrata con atto rep. n. 61/CU del 7 luglio 2011 ed atto rep. n. 99/CU del 13 ottobre 2011, sulla ripartizione del “Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all’articolo 19 comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla quota parte a livello regionale e locale”. (INTEGRAZIONE - ECONOMIA E FINANZE) Codice sito: 4.3/2013/8 (Servizio III) Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.


Oggetto: Intesa sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all’ art

Intesa ai sensi dell’art. 8 comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali concernente modifica dell’Intesa sancita con atto rep. 101/CU del 7 ottobre 2010 come modificata ed integrata con atto rep. 61/CU del 7 luglio 2011 ed atto rep. 99/CU del 13 ottobre 2011, sulla ripartizione del “Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all’art. 19 comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”, relativamente alla quota parte a livello regionale e locale.

 

Repertorio Atti n. 16/CU del 6 febbraio 2014             

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

Nella odierna seduta del 6 febbraio 2014:

 

VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

 

VISTA la lettera del 6 dicembre 2013 con la quale il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha inviato la bozza di intesa tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, sulla ridefinizione dei termini previsti dall’articolo 3, commi 5 e 10 dell’Intesa sancita con atto rep. 101/CU del 7 ottobre 2010, come modificata ed integrata con atto rep. 61/CU del 7 luglio 2011 ed atto rep. 99/CU del 13 ottobre 2011 e del termine indicato al punto 2 dell’Intesa 13 ottobre 2011;

 

VISTA la nota pervenuta in data 11 dicembre 2013 con la quale la Regione Liguria, Coordinatrice della Commissione politiche sociali, ha comunicato il parere favorevole in ordine allo schema di intesa in epigrafe;

 

CONSIDERATO che l’argomento è stato iscritto all’ordine del giorno delle sedute della Conferenza Unificata del 19 dicembre 2013 e del 23 gennaio 2014 che non hanno avuto luogo;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’intesa sullo schema di provvedimento di cui trattasi;

 

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

 

 

SANCISCE INTESA

 

 

tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, nei seguenti termini:

 

 

tenuto conto che:

 

-      l’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione, nonché a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi;

 

-      l’Intesa rep. 101/CU sancita in sede di Conferenza Unificata in data 7 ottobre 2010 (come modificata dalle Intese sancite in data 7 luglio 2011, rep. 61/CU e 13 ottobre 2011, rep. 99/CU) tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome, ha sancito:

a) la quantificazione della quota-parte del “Fondo Politiche Giovanili” – E.F. 2010 – di pertinenza delle Regioni e delle PP.AA. pari ad € 37.421.650,50;

b) la sub-ripartizione della suddetta quota, per quanto di pertinenza di ogni singola Regione o Provincia Autonoma;

c) la facoltà, per le Regioni e le Province Autonome da un lato, e lo Stato dall’altro, di concordare le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative regionali mediante lo strumento giuridico dell’Accordo tra Pubbliche Amministrazioni ex art. 15 l. n. 241/90, “nei casi in cui gli interventi regionali non coinvolgano”, come nel caso di specie, “l’utilizzo delle risorse del FAS” (art. 3, comma 8);

 

-     il decreto del Ministro della gioventù, pro tempore, in data 18 ottobre 2010, registrato in Corte dei Conti il 29 novembre 2010, Reg. 19, Fog. 312, con il quale, in attuazione dell’Intesa con il quale, in attuazione dell’intesa in data 7 ottobre 2010, ha provveduto al riparto del “Fondo per le politiche giovanili” – 2010, assegnando alle Regioni ed alle Province autonome risorse per un ammontare di euro 37.421.650,50;

 

-     al fine di dare attuazione al D.M. 18 ottobre 2010, il Dipartimento della gioventù, con decreto n. 21960 in data 28 ottobre 2010, ha puntualmente provveduto ad impegnare contabilmente, a favore delle Regioni e delle Province autonome, a valere sull’esercizio finanziario 2010 l’importo di euro 37.421.650,50;

 

-      la predetta intesa del 7 ottobre 2010 rep. 101/CU (come modificata dalle Intese sancite in data 7 luglio 2011, rep. 61/CU e 13 ottobre 2011, rep. 99/CU), prevedeva che, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2011 (punto 2 dell’Intesa 13 ottobre 2011), pervenissero, da parte delle Regioni e delle Province Autonome, le proposte progettuali conformi alle disposizioni contenute nella citata Intesa, al fine di poter sottoscrivere i relativi accordi entro il successivo 15 novembre;

 

-     entro i termini fissati dalla predetta Intesa le Regioni Molise, Sardegna, Valle d’Aosta e Veneto non hanno sottoscritto gli accordi di collaborazione previsti dall’articolo 3, comma 8, dell’Intesa rep. 101/CU del 7 ottobre 2010 e s.m.i.;

 

-     la nota in data 20 novembre 2013 con la quale il Coordinamento Regionale ha richiesto al Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale “di definire congiuntamente in sede tecnica il testo che andrà, poi, a costituire la nuova intesa per la riapertura dei termini”;

 

-     le attività relative alle suindicate regioni non sono mai partite, che le risorse impegnate non sono mai state erogate e che attualmente, per effetto delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, si ritrovano allo stato di residui passivi;

 

-     anche le Province Autonome di Trento e Bolzano non hanno sottoscritto i citati accordi di collaborazione previsti dall’art. 3, comma 8 dell’Intesa rep. 101/CU del 7 ottobre 2010 e s.m.i.;

 

-     l’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l’articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e sancisce, tra l’altro, il venir meno di ogni erogazione a carico dello Stato in favore delle due Province autonome prevista da leggi di settore – ad esclusione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui o prestiti obbligazionari, nonché dei rapporti giuridici già definiti;

 

-     la Circolare n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione del predetto articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall’erogare finanziamenti alle Autonomie speciali;

 

-    il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione in legge 14 luglio 2008, n.121, che ha, tra l’altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

 

-     il DPR 28 aprile 2013 registrato alla Corte dei Conti il 30 aprile 2013 - reg. n. 3 - fg. n .395, con il quale l’On. Cecile Kyenge è stata nominata Ministra senza portafoglio;

 

-     il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2013, registrato alla Corte dei Conti in data 7 agosto 2013, Reg. n. 7, Fog. n. 31, con il quale il predetto Ministro Kashetu Kyenge detta Cécile è stato delegato, tra l’altro, ad esercitare le funzioni ed i compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento, di tutte le iniziative, anche normative, nella materie concernenti le politiche giovanili e il Servizio civile nazionale;

 

-        il DPCM 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di Ministri” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2012, che individua tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale;

 

-        le Sentenze della Corte Costituzionale del 20 marzo 2006, n. 118, del 12 dicembre 2007, n. 453 e del 27 febbraio 2008, n. 50;

 

 

SI CONVIENE

 

 

Articolo 1

 

1.     il termine del 15 novembre 2011, previsto all’art. 3 commi 5 e 10 dell’Intesa rep. 101/CU del 7 ottobre 2010 come modificata ed integrata con atto rep. 61/CU del 7 luglio 2011 ed atto rep. 99/CU del 13 ottobre 2011, è fissato al 30 settembre 2014;

2.     il termine del 30 ottobre 2011, previsto dal punto 2 dell’Intesa rep. 99/CU del 13 ottobre 2011, è fissato al 15 settembre 2014.

 

 

Articolo 2

 

Per gli accordi bilaterali da sottoscrivere, ai sensi della presente Intesa, dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile e ciascun singolo Ente, si applica quanto previsto dall’art. 3, commi 8 e 9, dell’Intesa rep. 101/CU del 7 ottobre 2010 come modificata ed integrata con atto rep. 61/CU del 7 luglio 2011 ed atto rep. 99/CU del 13 ottobre 2011.