Conferenza Stato Regioni


Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di linee guida per l’utilizzo da parte delle Regioni e Province autonome delle risorse vincolate, ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2011. (SALUTE)
Accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.


Rep

Rep. Atti n. 84/CSR del 20 aprile 2011

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nell’odierna seduta del 20 aprile 2011:

 

VISTO l’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale tra l’altro prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d’intesa con questa Conferenza, può vincolare quote del Fondo Sanitario Nazionale alla realizzazione di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati del Piano Sanitario Nazionale, da assegnare alle Regioni per la predisposizione, ai sensi del successivo comma 34bis, di specifici progetti;

 

VISTO il comma 34bis del predetto articolo 1, aggiunto dall’articolo 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 79, comma 1quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede quanto segue: “Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale le regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della sanità, individua i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34. La predetta modalità di ammissione al finanziamento è valida per le linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino all’anno 2008. A decorrere dall’anno 2009, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra le regioni le medesime quote vincolate all’atto dell’adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare le regioni nell’attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell’importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l’erogazione del restante 30 per cento è subordinata all’approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell’anno precedente. Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti comportano, nell’anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell’anno successivo, dell’anticipazione del 70 per cento già erogata”;

 

VISTO l’articolo 1, comma 7, dell’intesa perfezionata da questa Conferenza nella seduta del 3 dicembre 2009 (Rep. atti n. 243/CSR) recante “Nuovo Patto per la salute  2010-2012”;

 

VISTA la legge 9 marzo 2010, n. 38 recante “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative ed alla terapia del dolore”; 

 

VISTA l’Intesa perfezionata nella seduta di questa Conferenza del 29 aprile 2010 (Rep. atti n. 63/CSR) concernente il Piano nazionale per la prevenzione 2010-2012;

 

VISTO l’Accordo dell’8 luglio 2010 (Rep. atti n. 76/CSR) con il quale sono stati individuati gli indirizzi progettuali per l’anno 2010;

 

VISTO l’Accordo del 16 dicembre 2010 (Rep. atti n. 137/CU) concernente “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo”;

 

VISTO lo schema di accordo in oggetto pervenuto dal Ministero della salute con nota in data 11 marzo 2011 e diramato alle Regioni e Province autonome in data 16 marzo 2011;

 

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 29 marzo 2011, sono state concordate alcune modifiche del testo dell’Accordo in parola;

 

VISTA la lettera in data 30 marzo 2011, diramata in pari data, con la quale il Ministero della salute ha inviato la definitiva versione dello schema di accordo in oggetto, che recepisce le modifiche concordate nel corso del predetto incontro;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, il Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome ha espresso sulla predetta definitiva versione dello schema di accordo avviso favorevole;

 

RILEVATO che il Ministro della salute ha manifestato il proprio assenso salvo ulteriori intese in relazione alle problematiche connesse con l’emergenza-urgenza;

 

ACQUISITO, nei termini di cui sopra, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

 

 

SANCISCE ACCORDO

 

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini:

 

 

PREMESSO CHE:

-     non essendo stato ancora approvato il Piano Sanitario Nazionale 2009-2011, occorre fare riferimento al Piano Sanitario Nazionale 2006-2008;

-     il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008, approvato con il D.P.R. 7 aprile 2006, individua gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del diritto alla salute e degli altri diritti sociali e civili in ambito sanitario e prevede che i suddetti obiettivi si intendono conseguibili nel rispetto dell’accordo del 23 marzo 2005, ai sensi dell’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nei limiti e in coerenza con le risorse programmate nei documenti di finanza pubblica per il concorso dello Stato al finanziamento del SSN;

-     nelle more del perfezionamento dell’iter di approvazione del nuovo Piano Sanitario Nazionale si ritiene che le azioni intraprese dalle Regioni in adempimento all’Accordo dell’8 luglio 2010 possano richiedere ulteriori riflessioni, sia per consolidare i risultati acquisiti che per estenderne i benefici ad aspetti non sufficientemente approfonditi;

 

 

SI CONVIENE CHE:

 

 

1.      debba essere garantita per l’anno 2011 una sostanziale continuità rispetto alle linee progettuali definite per l’anno 2010 (Accordo 8 luglio 2010);

2.      per l’anno 2011 le linee progettuali per l’utilizzo, da parte delle Regioni, delle risorse vincolate ai sensi dell’articolo1, comma 34 e 34bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, siano le stesse di cui all’allegato A all’Accordo 8 luglio 2010.

3.      per quanto attiene ai vincoli specifici sulle risorse per l’anno 2011, si stabiliscono quelli relativi alle seguenti linee progettuali:

·        Cure primarie: si conferma il vincolo del 25% delle risorse totali.

·        Non autosufficienza (compresa l’assistenza ai pazienti in stato vegetativo): per l’anno 2011 si introduce un vincolo di 240 milioni di euro (Allegato A – tab. 1) di cui:

a)      20 milioni di euro da destinarsi ai progetti in materia di Assistenza ai pazienti affetti da malattie neurologiche degenerative e invalidanti da ripartirsi secondo la tabella allegata al presente accordo (Allegato A tabella 1);

b)      20 milioni di euro da destinarsi ai progetti in materia di Assistenza ai pazienti affetti da Demenza da ripartirsi secondo la tabella allegata al presente accordo (Allegato A tab.1);

·        Cure palliative e Terapia del dolore: per l’anno 2011, in attuazione della legge 9 marzo 2010 n 38, si applica il vincolo di una quota di 100 milioni di euro da ripartirsi secondo la tabella allegata al presente Accordo (Allegato A – tab. 2);

·        Interventi in materia di Biobanche di materiale umano: per l’anno 2011 si conferma il vincolo di una quota di 15 milioni di euro da ripartirsi secondo la tabella allegata al presente Accordo (Allegato A – tab. 3);

·        Malattie Rare: per l’anno 2011 si conferma il vincolo di 20 milioni di euro da ripartirsi secondo la tabella allegata al presente Accordo (Allegato A – tab. 4);

·        Piano Nazionale della Prevenzione: per l’anno 2011 si conferma il vincolo di 240 milioni di euro ripartiti secondo la tabella allegata al presente Accordo (Allegato A – tab. 5);

 

4.      a seguito della stipula del presente Accordo e dell’Intesa relativa all’assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l’anno 2011, in applicazione dell’articolo 1 c. 34 bis della legge 23 dicembre 1996 n. 662, come modificato dal comma 1-quater dell’art. 79 D.L. 25 giugno 2008 n.112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133, alle Regioni verrà erogato, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a titolo di acconto il 70 per cento delle risorse;

 

5.      al fine dell’erogazione della quota residua del 30 per cento, le Regioni dovranno presentare, entro 60 giorni dalla stipula del presente Accordo, al Ministero della Salute specifici progetti nell’ambito degli indirizzi individuati nel presente Accordo, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell’anno precedente;

 

6.      ciascun progetto, inoltre, dovrà essere corredato di un prospetto che evidenzi:

- gli obiettivi qualitativi e quantitativi che si intendono conseguire;

- i tempi entro i quali tali obiettivi si ritengono raggiungibili;

- i costi connessi;

- gli indicatori, preferibilmente numerici, che consentano di misurare la validità dell’investimento proposto;

 

7.      all’erogazione del 30 per cento residuo si provvederà nei confronti delle singole Regioni, a seguito dell’approvazione dei progetti da parte della Conferenza Stato Regioni su proposta del Ministero della Salute ;

 

8.      la mancata presentazione o approvazione dei progetti comporta, nell’anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell’anno successivo, dell’anticipazione del 70 per cento già erogata.

 

 

                              IL SEGRETARIO                                            IL PRESIDENTE

                  Cons. Ermenegilda Siniscalchi                            On. Dott. Raffaele Fitto