Conferenza Stato Regioni
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di linee guida per l’utilizzo da parte delle Regioni e Province autonome delle risorse vincolate, ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2011. (SALUTE)
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Rep. Atti n. 84/CSR del 20 aprile 2011
Nell’odierna seduta del 20 aprile 2011:
VISTO l’articolo 1, comma 34, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale tra l’altro prevede che il CIPE, su
proposta del Ministro della sanità, d’intesa con questa Conferenza, può
vincolare quote del Fondo Sanitario Nazionale alla realizzazione di obiettivi
di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati del Piano Sanitario
Nazionale, da assegnare alle Regioni per la predisposizione, ai sensi del
successivo comma 34bis, di
specifici progetti;
VISTO il comma 34bis
del predetto articolo 1, aggiunto dall’articolo 33
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 79, comma 1quater, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione 6 agosto 2008, n.
133, il quale prevede quanto segue: “Per il perseguimento degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario
nazionale le regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di linee guida
proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed
approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
VISTO l’articolo 1, comma 7,
dell’intesa perfezionata da questa Conferenza nella seduta del 3 dicembre 2009
(Rep. atti n. 243/CSR) recante “Nuovo Patto per la salute 2010-
VISTA la legge 9 marzo 2010, n. 38 recante “Disposizioni per
garantire l’accesso alle cure palliative ed alla
terapia del dolore”;
VISTA l’Intesa perfezionata nella
seduta di questa Conferenza del 29 aprile 2010 (Rep. atti n. 63/CSR)
concernente il Piano nazionale per la prevenzione 2010-2012;
VISTO l’Accordo dell’8 luglio 2010
(Rep. atti n. 76/CSR) con il quale sono stati
individuati gli indirizzi progettuali per l’anno 2010;
VISTO l’Accordo del 16 dicembre
2010 (Rep. atti n. 137/CU) concernente “Linee di indirizzo
per la promozione ed il miglioramento della qualità della sicurezza e
dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per
la riduzione del taglio cesareo”;
VISTO lo schema di accordo in
oggetto pervenuto dal Ministero della salute con nota in data 11 marzo 2011 e diramato alle Regioni e
Province autonome in data 16 marzo 2011;
CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi
il 29 marzo 2011, sono state concordate alcune modifiche del testo dell’Accordo
in parola;
VISTA la lettera in data 30 marzo 2011, diramata in pari
data, con la quale il Ministero della salute ha inviato la definitiva versione
dello schema di accordo in oggetto, che recepisce le
modifiche concordate nel corso del predetto incontro;
CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, il
Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome ha espresso sulla
predetta definitiva versione dello schema di accordo avviso favorevole;
RILEVATO che il Ministro della salute ha manifestato il
proprio assenso salvo ulteriori intese in relazione alle
problematiche connesse con l’emergenza-urgenza;
ACQUISITO, nei termini di cui sopra, l’assenso del Governo,
delle Regioni e delle Province autonome;
SANCISCE ACCORDO
tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini:
PREMESSO
CHE:
- non essendo stato ancora approvato il Piano
Sanitario Nazionale 2009-2011, occorre fare riferimento al Piano Sanitario
Nazionale 2006-2008;
- il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008,
approvato con il D.P.R. 7 aprile 2006, individua gli obiettivi da raggiungere
per attuare la garanzia costituzionale del diritto alla salute e degli altri
diritti sociali e civili in ambito sanitario e prevede che i suddetti obiettivi
si intendono conseguibili nel rispetto dell’accordo del 23 marzo 2005, ai sensi
dell’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre
2004 n. 311, nei limiti e in coerenza con le risorse programmate nei documenti
di finanza pubblica per il concorso dello Stato al finanziamento del SSN;
- nelle more del perfezionamento dell’iter di
approvazione del nuovo Piano Sanitario Nazionale si ritiene che le azioni
intraprese dalle Regioni in adempimento all’Accordo dell’8 luglio 2010 possano
richiedere ulteriori riflessioni, sia per consolidare
i risultati acquisiti che per estenderne i benefici ad aspetti non
sufficientemente approfonditi;
SI
CONVIENE CHE:
1. debba essere garantita per l’anno 2011 una sostanziale
continuità rispetto alle linee progettuali definite per l’anno 2010 (Accordo 8
luglio 2010);
2. per l’anno 2011 le linee progettuali per l’utilizzo, da
parte delle Regioni, delle risorse vincolate ai sensi dell’articolo1, comma 34
e 34bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per la realizzazione degli
obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, siano le stesse di
cui all’allegato A all’Accordo 8 luglio 2010.
3. per quanto
attiene ai vincoli specifici sulle risorse per l’anno 2011, si stabiliscono
quelli relativi alle seguenti linee progettuali:
· Cure primarie: si conferma il
vincolo del 25% delle risorse totali.
· Non autosufficienza (compresa
l’assistenza ai pazienti in stato vegetativo): per l’anno 2011 si introduce un vincolo di 240 milioni di euro (Allegato A –
tab. 1) di cui:
a) 20 milioni di euro da destinarsi ai
progetti in materia di Assistenza ai pazienti affetti da malattie neurologiche
degenerative e invalidanti da ripartirsi secondo la tabella allegata al
presente accordo (Allegato A tabella 1);
b) 20 milioni di euro da destinarsi ai
progetti in materia di Assistenza ai pazienti affetti da Demenza da ripartirsi
secondo la tabella allegata al presente accordo (Allegato A tab.1);
· Cure palliative e Terapia del
dolore: per l’anno
· Interventi in materia di Biobanche di materiale umano: per l’anno 2011 si conferma
il vincolo di una quota di 15 milioni di euro da
ripartirsi secondo la tabella allegata al presente Accordo (Allegato A – tab.
3);
· Malattie Rare: per l’anno 2011
si conferma il vincolo di 20 milioni di euro da ripartirsi secondo la tabella
allegata al presente Accordo (Allegato A – tab. 4);
· Piano Nazionale della
Prevenzione: per l’anno 2011 si conferma il vincolo di 240 milioni di euro
ripartiti secondo la tabella allegata al presente Accordo (Allegato A – tab.
5);
4. a seguito
della stipula del presente Accordo e dell’Intesa
relativa all’assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate alla
realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l’anno
5. al fine
dell’erogazione della quota residua del 30 per cento, le Regioni dovranno
presentare, entro 60 giorni dalla stipula del presente
Accordo, al Ministero della Salute specifici progetti nell’ambito degli
indirizzi individuati nel presente Accordo, comprensivi di una relazione
illustrativa dei risultati raggiunti nell’anno precedente;
6. ciascun progetto, inoltre, dovrà essere corredato di un
prospetto che evidenzi:
- gli
obiettivi qualitativi e quantitativi che si intendono
conseguire;
- i
tempi entro i quali tali obiettivi si ritengono raggiungibili;
- i
costi connessi;
- gli
indicatori, preferibilmente numerici, che consentano di misurare la validità
dell’investimento proposto;
7. all’erogazione del 30 per cento residuo si provvederà nei
confronti delle singole Regioni, a seguito dell’approvazione dei progetti da
parte della Conferenza Stato Regioni su proposta del Ministero della Salute ;
8. la mancata presentazione o approvazione dei progetti
comporta, nell’anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua
ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti
nell’anno successivo, dell’anticipazione del 70 per cento già erogata.
IL
SEGRETARIO IL
PRESIDENTE
Cons.
Ermenegilda Siniscalchi On. Dott. Raffaele Fitto