Conferenza Stato Regioni
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul rispetto degli obblighi di trasparenza e di informazione nell’utilizzo dei fondi europei di cui al Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione europea. (POLITICHE EUROPEE).
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Repertorio n. 215/CSR del 26 novembre 2009
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nella odierna seduta del 26 novembre 2009:
VISTI gli articoli 117, commi 1 e 5, e
118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale prevede che Governo, Regioni e
Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale
collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed
efficacia dell’azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza
Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive
competenze e svolgere attività di interesse comune;
VISTA la legge 4 febbraio 2005, n. 11,
recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo
normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi
comunitari";
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006
della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di Coesione, e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale;
VISTA, in particolare, la rettifica della
versione italiana del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione,
pubblicata nella GU L 111 del 5.5.2009, che ha
chiarito le modalità con cui le Autorità di gestione devono sviluppare azioni
informative e di trasparenza, come regolate dall'art. 7 del suddetto
Regolamento;
CONSIDERATO che la trasparenza è strumento
basilare per consolidare il rapporto fiduciario tra i cittadini e le
Istituzioni comunitarie e per prevenire ed attenuare la realizzazione di frodi
che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
CONSIDERATO che il Parlamento europeo, con
risoluzione legislativa in data 24 aprile 2009 sulla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità e la lotta contro la frode relativa alla
Relazione annuale 2007 della Commissione), ha testualmente stigmatizzato:
""36. esprime rammarico per il fatto
che, sebbene i dati relativi ai beneficiari della politica di coesione
comunitaria debbano essere pubblicati dalle autorità di gestione ai sensi delle
norme che disciplinano l'attuazione dei Fondi strutturali nel periodo 2007-2013
(regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione), la
banca dati sul sito della Commissione è incompleta; esorta pertanto
CONSIDERATA l'opportunità di definire modalità
concordate di adeguamento agli obblighi comunitari nella materia, anche allo
scopo di evitare l'instaurarsi di procedure d'infrazione;
CONSIDERATA l'opportunità di individuare, in
coerenza con il principio della leale collaborazione, gli adempimenti spettanti
ai diversi livelli di governo, la cui adozione sia necessaria per evitare
sentenze di condanna della Corte di Giustizia delle Comunità europee, ai sensi
dell'art. 228 del Trattato che istituisce
CONSIDERATA l'opportunità di stabilire le procedure
e le modalità per rendere maggiormente tempestiva e completa l'informazione da
parte delle Autorità di gestione, statali e regionali, e garantire la loro
reciproca collaborazione;
VISTA la nota n. 492/SEG/USC/09 del 16
luglio 2009 con la quale il Ministro delle politiche europee ha fatto pervenire
una bozza di accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano sul rispetto degli obblighi di trasparenza e di
informazione nell’utilizzo dei fondi europei di cui al Regolamento (CE) n.
1828/2006 della Commissione europea, che, in data 31 luglio 2009, è stato
inviata alle Regioni ed alle Province autonome;
CONSIDERATO che l’argomento, iscritto
all’ordine del giorno della seduta del 29 ottobre 2009 di questa Conferenza, è
stato rinviato;
ACQUISITO, quindi, nella odierna
seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle
Province autonome;
SANCISCE ACCORDO
tra il Governo e le Regioni e Province
autonome nei seguenti termini:
Art. 1
1. Il Governo, le Regioni e le Province autonome si
impegnano, conformemente al principio di leale collaborazione, a rispettare
puntualmente tutti gli obblighi informativi e pubblicitari di cui all'articolo
7 del Regolamento (CE) n. 1828/2006.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e per assicurare
trasparenza nell'impiego dei fondi, tutte le Autorità di gestione responsabili
dell'utilizzo di risorse comunitarie si impegnano, in particolare, a
pubblicare, tempestivamente, in formato elettronico sui propri siti web
istituzionali, l'elenco dei beneficiari di fondi europei, la denominazione
delle operazioni e l'importo del finanziamento, ai sensi dei citati regolamenti
comunitari.
3. Il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano concordano nella creazione di un Elenco nazionale unico dei
beneficiari di risorse comunitarie, mediante una piattaforma tecnologica comune
a livello nazionale, disponibile sul sito del Dipartimento per il Coordinamento
delle Politiche Comunitarie, sulla quale convogliare, senza alcun onere
aggiuntivo per le Autorità di gestione, le informazioni contenute in ciascun
sito, in analogia a quello della Commissione europea. In tal modo, qualunque
ricerca nominativa sarà certamente facilitata dall'esistenza di un solo sito
nazionale, evitando la "navigazione" su tutti i siti delle diverse
Autorità di gestione.
Art. 2
1. Fermi restando la responsabilità di gestione e
certificazione dei diversi dati da parte di ciascuna Autorità di gestione,
secondo i principi del codice in materia di protezione dei dati personali,
nonché gli specifici regimi giuridici di comunicazione di dati esistenti, si
concorda che il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie (COLAF)
opererà come referente aggiuntivo nei confronti della Commissione europea,
stimolando la più ampia trasparenza e tempestività dell'aggiornamento sul
complesso dei dati in questione a livello nazionale, nel rispetto degli
obblighi di legge.
2. Il "data base" complessivo dei beneficiari,
costituito secondo le modalità di cui all'art. 1 del presente Accordo, sarà
consultabile sul sito del Dipartimento delle Politiche Comunitarie e verrà
aggiornato automaticamente in occasione dell'aggiornamento di quelli delle
singole Autorità di gestione.
Il
Segretario Il
Presidente
Cons.
Ermenegilda Siniscalchi On.le Dott. Raffaele Fitto