Conferenza Stato Regioni


Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul rispetto degli obblighi di trasparenza e di informazione nell’utilizzo dei fondi europei di cui al Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione europea. (POLITICHE EUROPEE).
Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


Repertorio n

Repertorio n. 215/CSR del 26 novembre 2009

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE

REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

 

Nella odierna seduta del 26 novembre 2009:

 

VISTI gli articoli 117, commi 1 e 5, e 118 della Costituzione;

 

VISTO l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale prevede che Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

 

VISTA la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari";

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di Coesione, e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

 

VISTA, in particolare, la rettifica della versione italiana del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, pubblicata nella GU L 111 del 5.5.2009, che ha chiarito le modalità con cui le Autorità di gestione devono sviluppare azioni informative e di trasparenza, come regolate dall'art. 7 del suddetto Regolamento;

 

CONSIDERATO che la trasparenza è strumento basilare per consolidare il rapporto fiduciario tra i cittadini e le Istituzioni comunitarie e per prevenire ed attenuare la realizzazione di frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;

 

CONSIDERATO che il Parlamento europeo, con risoluzione legislativa in data  24 aprile 2009 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e la lotta contro la frode relativa alla Relazione annuale 2007 della Commissione), ha testualmente stigmatizzato:

""36. esprime rammarico per il fatto che, sebbene i dati relativi ai beneficiari della politica di coesione comunitaria debbano essere pubblicati dalle autorità di gestione ai sensi delle norme che disciplinano l'attuazione dei Fondi strutturali nel periodo 2007-2013 (regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione), la banca dati sul sito della Commissione è incompleta; esorta pertanto la Commissione a collaborare con gli Stati membri per accelerare il flusso di informazioni ai fini di un funzionamento più efficiente e più trasparente della banca dati; esorta inoltre gli Stati membri e la Commissione a conformarsi pienamente e tempestivamente a tale obbligo di trasparenza entro il giugno 2009, termine ultimo stabilito nella risoluzione del Parlamento europeo del 19 febbraio 2008 sulla trasparenza nelle questioni finanziarie'"';

CONSIDERATA l'opportunità di definire modalità concordate di adeguamento agli obblighi comunitari nella materia, anche allo scopo di evitare l'instaurarsi di procedure d'infrazione;

 

CONSIDERATA l'opportunità di individuare, in coerenza con il principio della leale collaborazione, gli adempimenti spettanti ai diversi livelli di governo, la cui adozione sia necessaria per evitare sentenze di condanna della Corte di Giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 228 del Trattato che istituisce la Comunità europea;

 

CONSIDERATA l'opportunità di stabilire le procedure e le modalità per rendere maggiormente tempestiva e completa l'informazione da parte delle Autorità di gestione, statali e regionali, e garantire la loro reciproca collaborazione;

 

VISTA la nota n. 492/SEG/USC/09 del 16 luglio 2009 con la quale il Ministro delle politiche europee ha fatto pervenire una bozza di accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul rispetto degli obblighi di trasparenza e di informazione nell’utilizzo dei fondi europei di cui al Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione europea, che, in data 31 luglio 2009, è stato inviata alle Regioni ed alle Province autonome;

 

CONSIDERATO che l’argomento, iscritto all’ordine del giorno della seduta del 29 ottobre 2009 di questa Conferenza, è stato rinviato;

 

ACQUISITO, quindi, nella odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

 

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo e le Regioni e Province autonome nei seguenti termini:

 

Art. 1

 

1. Il Governo, le Regioni e le Province autonome si impegnano, conformemente al principio di leale collaborazione, a rispettare puntualmente tutti gli obblighi informativi e pubblicitari di cui all'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1828/2006.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1 e per assicurare trasparenza nell'impiego dei fondi, tutte le Autorità di gestione responsabili dell'utilizzo di risorse comunitarie si impegnano, in particolare, a pubblicare, tempestivamente, in formato elettronico sui propri siti web istituzionali, l'elenco dei beneficiari di fondi europei, la denominazione delle operazioni e l'importo del finanziamento, ai sensi dei citati regolamenti comunitari.

 

3. Il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano nella creazione di un Elenco nazionale unico dei beneficiari di risorse comunitarie, mediante una piattaforma tecnologica comune a livello nazionale, disponibile sul sito del Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie, sulla quale convogliare, senza alcun onere aggiuntivo per le Autorità di gestione, le informazioni contenute in ciascun sito, in analogia a quello della Commissione europea. In tal modo, qualunque ricerca nominativa sarà certamente facilitata dall'esistenza di un solo sito nazionale, evitando la "navigazione" su tutti i siti delle diverse Autorità di gestione.

 

Art. 2

 

1. Fermi restando la responsabilità di gestione e certificazione dei diversi dati da parte di ciascuna Autorità di gestione, secondo i principi del codice in materia di protezione dei dati personali, nonché gli specifici regimi giuridici di comunicazione di dati esistenti, si concorda che il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie (COLAF) opererà come referente aggiuntivo nei confronti della Commissione europea, stimolando la più ampia trasparenza e tempestività dell'aggiornamento sul complesso dei dati in questione a livello nazionale, nel rispetto degli obblighi di legge.

2. Il "data base" complessivo dei beneficiari, costituito secondo le modalità di cui all'art. 1 del presente Accordo, sarà consultabile sul sito del Dipartimento delle Politiche Comunitarie e verrà aggiornato automaticamente in occasione dell'aggiornamento di quelli delle singole Autorità di gestione.    

 

 

                              Il Segretario                                                           Il Presidente

               Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                  On.le Dott. Raffaele Fitto