Conferenza Stato Regioni
Fuori sacco superamento del precariato |
Presa d’atto
dell’intesa bilaterale
tra il Governo e la Regione Puglia di cui alla lettera h), punto 2 dell’Atto n.
55/CSR del 6 aprile 2017 in materia di superamento del precariato.
Repertorio atti n. 137/CSR del 27 luglio 2017
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nella odierna seduta del 27 luglio 2017:
VISTO il decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75 recante: “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b),
c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q),
r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la legge regionale 14 novembre
2014, n. 47 della Regione Puglia recante: “Norme
in materia di organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa
del personale e attuazione del comma 529 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 47” ;
VISTA l’intesa sancita in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome sullo schema di decreto legislativo recante: “Modifiche e integrazioni
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi
1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” sottoscritta
con Atto n. 55/CSR del 6 aprile 2017 che prevede alla lettera h), punto 2, di “avviare intese bilaterali con le Regioni che
hanno adottato norme per il superamento del precariato, al fine di individuare
soluzioni di armonizzazione e coerenza con la disciplina nazionale introdotta
con il presente schema di decreto”;
CONSIDERATO che l’articolo 2, comma 2
della citata legge regionale n. 47 del 2014 ha previsto, al fine di favorire
una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal
personale con contratto di lavoro a tempo determinato, l’individuazione di
criteri atti a stabilire un ordine di priorità per l’avvio delle procedure di
stabilizzazione per l’assunzione a tempo indeterminato, riservate al personale
non dirigenziale, sulla scorta del Documento di Programmazione Triennale del
Fabbisogno del personale, adottato con Deliberazione di Giunta regionale n.
2693 del 16.12.2014;
VALUTATA la tipicità del precariato
regionale, che si caratterizza per l’utilizzo di contratti a termine, comunque
riconducibili alle tipologie richiamate dall’articolo 20 del predetto Decreto
Legislativo n. 75/2017, norma posta ai fini del superamento del precariato;
CONSIDERATO che la predetta legge
regionale n. 47 del 2014 prevede l’assunzione a tempo indeterminato di
lavoratori contrattualizzati con modalità e requisiti analoghi a quelli di cui
all’articolo 20 del d.lgs. 75/2017;
CONSIDERATO altresì, che il percorso
di stabilizzazione è stato avviato con l’assunzione a tempo indeterminato di n.
1 unità di personale già titolare di contratto a termine, in ossequio a quanto
disposto dal Piano assunzionale per l’anno 2016
adottato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1697 dell’8.11.2016;
RITENUTO pertanto che le finalità di
superamento del precariato fissate con Legge Regionale n. 47/2014 possano
essere attuate attraverso l’applicazione del comma 3 dell’articolo 20, che
prevede espressamente “ferme restando le
norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni,
nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli
ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti
dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo
indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal
fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di
spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura
corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che
le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa
spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse
finanziarie da parte dell’organo di controllo interno di cui all’articolo
40-bis, comma 1, e che prevedono nei propri bilanci la contestuale e definitiva
riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo
indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28, in
coerenza con i tempi indicati dallo stesso articolo 20;
VALUTATE
le comuni finalità per il superamento del precariato storico delle pubbliche
amministrazioni, nulla osta all’applicazione
del comma 3 dell’articolo 20 del Decreto Legislativo n. 75/2017 alle procedure
di reclutamento speciale stabilite dall’articolo 2 della Legge Regionale n.
47/2014, riferite ai contratti a termine riconducibili alle tipologie
richiamate dall’articolo 20 del predetto D. Lgs. n. 75/2017, ed in coerenza con i tempi indicati nello
stesso articolo;
VISTA
la nota prot. n. 2894/SP del 05.07.2017 con la quale il
Presidente della Giunta Regionale pugliese ha chiesto di avviare apposita
intesa bilaterale per armonizzare la norma di cui all’articolo 20 del Decreto
Legislativo n. 75/2017 con i contenuti della legislazione regionale succitata
e, in particolare, di applicare a favore della Regione Puglia e del percorso di
stabilizzazione di cui all’articolo 2 della Legge Regionale n. 47/2014 quanto
previsto dall’articolo 20, comma 3 del Decreto Legislativo n. 75/2017;
VISTA
la nota prot. n. 669 del 26 luglio 2017 con la quale
la Regione Puglia ha fatto pervenire il documento, condiviso con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, concernente
l’intesa bilaterale tra il Governo e la Regione Puglia di cui alla lettera h),
punto 2 dell’Atto n. 55/CSR del 6 aprile 2017 in materia di superamento del
precariato;
CONSIDERATO che, nell’odierna seduta
di questa Conferenza, pur non essendo iscritto il punto all’ordine del giorno,
è stata data comunicazione dell’avvenuta conclusione dell’intesa sopra
indicata;
CONSIDERATO che il Governo e le
Regioni hanno preso atto favorevolmente dell’intesa bilaterale sopra richiamata;
PRENDE
ATTO
dell’intesa bilaterale tra il Governo e la
Regione Puglia di cui alla lettera h), punto 2 dell’Atto n. 55/CSR del 6 aprile
2017 in materia di superamento del precariato, così come indicato in premessa.