Conferenza Stato Regioni


Fuori sacco superamento del precariato


Presa d’atto dell’intesa bilaterale tra il Governo e la Regione Puglia di cui alla lettera h), punto 2 dell’Atto n. 55/CSR del 6 aprile 2017 in materia di superamento del precariato.

Repertorio atti n. 137/CSR del 27 luglio 2017

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella odierna seduta del 27 luglio 2017:

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 recante: “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge regionale 14 novembre 2014, n. 47 della Regione Puglia recante: “Norme in materia di organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del personale e attuazione del comma 529 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 47” ;

VISTA l’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sullo schema di decreto legislativo recante: “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” sottoscritta con Atto n. 55/CSR del 6 aprile 2017 che prevede alla lettera h), punto 2, di “avviare intese bilaterali con le Regioni che hanno adottato norme per il superamento del precariato, al fine di individuare soluzioni di armonizzazione e coerenza con la disciplina nazionale introdotta con il presente schema di decreto”;

CONSIDERATO che l’articolo 2, comma 2 della citata legge regionale n. 47 del 2014 ha previsto, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, l’individuazione di criteri atti a stabilire un ordine di priorità per l’avvio delle procedure di stabilizzazione per l’assunzione a tempo indeterminato, riservate al personale non dirigenziale, sulla scorta del Documento di Programmazione Triennale del Fabbisogno del personale, adottato con Deliberazione di Giunta regionale n. 2693 del 16.12.2014;

VALUTATA la tipicità del precariato regionale, che si caratterizza per l’utilizzo di contratti a termine, comunque riconducibili alle tipologie richiamate dall’articolo 20 del predetto Decreto Legislativo n. 75/2017, norma posta ai fini del superamento del precariato;

CONSIDERATO che la predetta legge regionale n. 47 del 2014 prevede l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori contrattualizzati con modalità e requisiti analoghi a quelli di cui all’articolo 20 del d.lgs. 75/2017;

CONSIDERATO altresì, che il percorso di stabilizzazione è stato avviato con l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale già titolare di contratto a termine, in ossequio a quanto disposto dal Piano assunzionale per l’anno 2016 adottato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1697 dell’8.11.2016;

RITENUTO pertanto che le finalità di superamento del precariato fissate con Legge Regionale n. 47/2014 possano essere attuate attraverso l’applicazione del comma 3 dell’articolo 20, che prevede espressamente “ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell’organo di controllo interno di cui all’articolo 40-bis, comma 1, e che prevedono nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28, in coerenza con i tempi indicati dallo stesso articolo 20;

VALUTATE le comuni finalità per il superamento del precariato storico delle pubbliche amministrazioni, nulla osta all’applicazione del comma 3 dell’articolo 20 del Decreto Legislativo n. 75/2017 alle procedure di reclutamento speciale stabilite dall’articolo 2 della Legge Regionale n. 47/2014, riferite ai contratti a termine riconducibili alle tipologie richiamate dall’articolo 20 del predetto D. Lgs. n. 75/2017, ed in coerenza con i tempi indicati nello stesso articolo;

VISTA la nota prot. n. 2894/SP del 05.07.2017 con la quale il Presidente della Giunta Regionale pugliese ha chiesto di avviare apposita intesa bilaterale per armonizzare la norma di cui all’articolo 20 del Decreto Legislativo n. 75/2017 con i contenuti della legislazione regionale succitata e, in particolare, di applicare a favore della Regione Puglia e del percorso di stabilizzazione di cui all’articolo 2 della Legge Regionale n. 47/2014 quanto previsto dall’articolo 20, comma 3 del Decreto Legislativo n. 75/2017;

VISTA la nota prot. n. 669 del 26 luglio 2017 con la quale la Regione Puglia ha fatto pervenire il documento, condiviso con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, concernente l’intesa bilaterale tra il Governo e la Regione Puglia di cui alla lettera h), punto 2 dell’Atto n. 55/CSR del 6 aprile 2017 in materia di superamento del precariato;

CONSIDERATO che, nell’odierna seduta di questa Conferenza, pur non essendo iscritto il punto all’ordine del giorno, è stata data comunicazione dell’avvenuta conclusione dell’intesa sopra indicata;

CONSIDERATO che il Governo e le Regioni hanno preso atto favorevolmente dell’intesa bilaterale sopra richiamata;

PRENDE ATTO

dell’intesa bilaterale tra il Governo e la Regione Puglia di cui alla lettera h), punto 2 dell’Atto n. 55/CSR del 6 aprile 2017 in materia di superamento del precariato, così come indicato in premessa.