Conferenza Stato Regioni
Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il regolamento recante: “Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” in attuazione dell’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell’articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto–legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (SALUTE)
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Intesa, ai
sensi dell’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e
dell’articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto – legge 6 luglio
2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo
schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, concernente il regolamento recante: “Definizione
degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi
all’assistenza ospedaliera”.
Rep. Atti n. 98/CSR del 5 agosto 2014
Nell’odierna seduta del 5 agosto 2014:
VISTO
l'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale dispone
che, al fine di garantire che l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio
economico finanziario da parte delle Regioni sia conseguito nel rispetto della
garanzia della tutela della salute, ferma restando la disciplina dettata
dall'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le prestazioni già
definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001
e successive modifiche e integrazioni, anche al fine di garantire che le
modalità di erogazione delle stesse siano uniformi sull'intero territorio
nazionale, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario
nazionale, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, dal Ministro della salute, che si avvale della commissione di cui
all'articolo 4-bis, comma 10, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, sono fissati gli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici, di processo e possibilmente di esito e quantitativi di cui ai
livelli essenziali di assistenza, sentita
VISTA
la sentenza della Corte Costituzionale n. 134 del 31 marzo 2006, che ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del menzionato articolo 1, comma 169
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui prevede che il
regolamento del Ministro della salute ivi contemplato, con cui sono fissati gli
standard e sono individuate le tipologie di assistenza e i servizi, sia
adottato "sentita
VISTO
il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed,in
particolare, l'articolo 15, comma 13, lettera c), con il quale si dispone che,
sulla base e nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera fissati con regolamento approvato ai sensi
dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, nonché tenendo conto della mobilità
interregionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
adottano, entro il 31 dicembre 2012, provvedimenti di riduzione dello standard
dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio
sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille
abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la
riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le
dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come
riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui
il 25 per cento riferito a ricoveri diurni;
VISTA la nota in data 2 novembre 2012, con la
quale il Ministero della salute ha inviato, per l’acquisizione della prescritta
intesa, lo schema di provvedimento indicato in oggetto;
CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi in data 14
novembre 2012,
VISTA la
nota del 20 dicembre 2012, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso
la definitiva versione dello schema di
decreto in parola che, previamente concertata con il Ministero dell’economia e
delle finanze, tiene conto delle richieste emendative formulate dalle Regioni;
VISTA la lettera in
data 16 gennaio 2013, portata a conoscenza delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano con nota
in data 21 gennaio 2013, con la quale il Ministero della salute ha reiterato la
richiesta di esame urgente da parte di questa Conferenza del punto di cui
all’oggetto;
CONSIDERATO che
il punto, posto all’ordine del giorno delle sedute della Conferenza Stato –
Regioni del 24 gennaio 2013, del 7 febbraio 2013 e del 13 marzo 2013, è stato
rinviato in quanto la Conferenza delle Regioni, nel prendere atto che il
confronto richiesto dalle Regioni e dalle Province autonome con il Presidente
del Consiglio sui gravi problemi relativi alla sostenibilità del SSN non si era
ancora svolto, ha chiesto di non discutere il punto;
VISTA la
lettera del 9 luglio 2014, con la quale il Ministro della salute ha trasmesso
la bozza del decreto in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 3 del testo
di proposta del Patto per la salute 2014-2016;
CONSIDERATO che
il punto, posto all’ordine del giorno della seduta della Conferenza Stato –
Regioni del 10 luglio 2014, è stato
rinviato, su richiesta delle Regioni e delle Province autonome;
VISTA la lettera del 29 luglio 2014,
diramata in pari data, con la quale il Ministro della salute ha trasmesso la
bozza definitiva del decreto in argomento;
CONSIDERATO che, nel
corso dell’odierna seduta, le Regioni hanno consegnato un documento di
osservazioni emendative, Allegato sub B), accolte dal Ministero della salute e
dal Ministero dell’economia e delle finanze, salvo l’emendamento 1)
successivamente ritirato dalle medesime Regioni, perché, a seguito di
chiarimenti, considerato ricompreso nel comma 4;
ACQUISITO, pertanto, l’assenso del
Governo, delle Regioni e Province autonome sulla proposta in esame;
SANCISCE INTESA
nei termini di cui in
premessa, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il regolamento recante:
“Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e
quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”, Allegati sub A e sub B, parti
integranti del presente atto.