Conferenza Stato Regioni


Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il regolamento recante: “Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” in attuazione dell’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell’articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto–legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (SALUTE)
Intesa ai sensi dell’articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto–legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.


Intesa,  ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell’articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto – legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il regolamento recante: “Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”.

 

Rep. Atti n.      98/CSR  del 5 agosto 2014

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

Nell’odierna seduta del 5 agosto 2014:

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale dispone che, al fine di garantire che l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario da parte delle Regioni sia conseguito nel rispetto della garanzia della tutela della salute, ferma restando la disciplina dettata dall'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le prestazioni già definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successive modifiche e integrazioni, anche al fine di garantire che le modalità di erogazione delle stesse siano uniformi sull'intero territorio nazionale, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro della salute, che si avvale della commissione di cui all'articolo 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito e quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 134 del 31 marzo 2006, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del menzionato articolo 1, comma 169 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui prevede che il regolamento del Ministro della salute ivi contemplato, con cui sono fissati gli standard e sono individuate le tipologie di assistenza e i servizi, sia adottato "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano", anziché "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed,in particolare, l'articolo 15, comma 13, lettera c), con il quale si dispone che, sulla base e nel rispetto  degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera fissati con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché tenendo conto della mobilità interregionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro il 31 dicembre 2012, provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni;

VISTA la nota in data 2 novembre 2012, con la quale il Ministero della salute ha inviato, per l’acquisizione della prescritta intesa, lo schema di provvedimento indicato in oggetto;

 

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi in data 14 novembre 2012, la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, si è impegnata ad inviare un documento  che, in esito agli ulteriori approfondimenti condotti nel corso della seduta della predetta Commissione programmata per il giorno 20 novembre 2012, contenga le osservazioni e le richieste emendative delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in merito allo schema medesimo;

 

VISTA la nota del 20 dicembre 2012, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la  definitiva versione dello schema di decreto in parola che, previamente concertata con il Ministero dell’economia e delle finanze, tiene conto delle richieste emendative formulate dalle Regioni;

VISTA la lettera in data 16 gennaio 2013, portata a conoscenza delle Regioni e delle Province autonome  di Trento e di Bolzano con nota in data 21 gennaio 2013, con la quale il Ministero della salute ha reiterato la richiesta di esame urgente da parte di questa Conferenza del punto di cui all’oggetto;

 

CONSIDERATO che il punto, posto all’ordine del giorno delle sedute della Conferenza Stato – Regioni del 24 gennaio 2013, del 7 febbraio 2013 e del 13 marzo 2013, è stato rinviato in quanto la Conferenza delle Regioni, nel prendere atto che il confronto richiesto dalle Regioni e dalle Province autonome con il Presidente del Consiglio sui gravi problemi relativi alla sostenibilità del SSN non si era ancora svolto, ha chiesto di non discutere il punto;

 

VISTA la lettera del 9 luglio 2014, con la quale il Ministro della salute ha trasmesso la bozza del decreto in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 3 del testo di proposta del Patto per la salute 2014-2016;

 

CONSIDERATO che il punto, posto all’ordine del giorno della seduta della Conferenza Stato – Regioni del 10 luglio 2014, è stato rinviato, su richiesta delle Regioni e delle Province autonome;

 

VISTA la lettera del 29 luglio 2014, diramata in pari data, con la quale il Ministro della salute ha trasmesso la bozza definitiva del decreto in argomento;

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, le Regioni hanno consegnato un documento di osservazioni emendative, Allegato sub B), accolte dal Ministero della salute e dal Ministero dell’economia e delle finanze, salvo l’emendamento 1) successivamente ritirato dalle medesime Regioni, perché, a seguito di chiarimenti, considerato ricompreso nel comma 4;

 

ACQUISITO, pertanto, l’assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome sulla proposta in esame;

 

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il regolamento recante: “Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”, Allegati sub A e sub B, parti integranti del presente atto.