Conferenza Stato Regioni
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recante modifiche all’Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato – Regioni del 24 luglio 2003 (Rep. atti n. 1805) avente ad oggetto: “Disciplina del procedimento di contrattazione collettiva per il rinnovo degli accordi con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289”. (LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI)
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Rep. Atti n. 106/CSR del 29 luglio 2009
Nella odierna seduta del 29 luglio 2009:
VISTI gli articoli 2, comma 2,
lett. b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che
affidano a questa Conferenza il compito di sancire accordi tra il Governo e le
Regioni e le Province Autonome, in attuazione del principio di leale
collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e
svolgere attività di interesse comune;
VISTO l’articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, il quale prevede l’istituzione di una struttura tecnica interregionale
per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale (di seguito denominata Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati – SISAC”), che rappresenta
la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi collettivi
nazionali riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, della quale fanno parte, tra gli altri, limitatamente alle materie di rispettiva
competenza, i rappresentanti dei Ministeri dell’economia e delle finanze, del
lavoro, della salute e delle politiche sociali;
VISTO l’Accordo
sancito nella seduta di questa Conferenza il 24 luglio 2003 (Atto rep. 1805)
avente ad oggetto la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva
per il rinnovo degli Accordi con il personale convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale, ai sensi del predetto articolo 52 della legge n.
289 del 2002;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 2, del citato
Accordo del 23 luglio 2003, il quale prevede che le modalità operative per il
funzionamento della SISAC sono definite dalla Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
VISTA la lettera in data 9 aprile 2009, con la quale il
Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inviato,
ai fini dell’esame di questa Conferenza, la proposta di Accordo indicata in
oggetto, approvata dalla predetta Conferenza delle Regioni nella riunione del
giorno 8 aprile 2009, la quale è volta ad apportare talune modifiche al citato
Accordo del 24 luglio
VISTA la nota in data 24 aprile 2009, con la quale la
proposta di Accordo in oggetto è stata diramata alle Amministrazioni centrali
interessate;
CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi
il 7 maggio 2009, i rappresentanti delle Amministrazioni centrali interessate
ed i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e Province autonome hanno
concordato talune modifiche alla suddetta proposta;
VISTA la definitiva stesura dello schema di Accordo in
parola, che, con lettera in data 11 maggio 2009, è stata diramata alle Regioni
e Province autonome ed ai Ministeri interessati;
ACQUISITO, nel corso dell’odierna
seduta, l’assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province
autonome espresso ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281;
SANCISCE
ACCORDO
tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati:
PREMESSO CHE:
- l’Accordo del 24 luglio 2003 (rep. atti n. 1805 del
24/7/2003) fra le Regioni e le Province autonome, il Ministero della Salute,
dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche sociali disciplina
il procedimento di contrattazione collettiva per il rinnovo degli accordi con
il personale convenzionato con il Servizio sanitario Nazionale, ai sensi
dell’articolo 52, comma 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- tale accordo prevede, all’articolo 1, comma 2, che “le
modalità operative per il funzionamento della SISAC sono definite dalla
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e
di Bolzano”;
- il regolamento per il funzionamento della Struttura
tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato
con il Servizio sanitario nazionale approvato dalla Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome il 24 luglio 2003 definisce, in attuazione
dell’articolo 1, comma 2, dell’Accordo 24 luglio 2003, le modalità operative di
funzionamento della SISAC;
- il punto 10 di tale regolamento prevede che le disposizioni in esso
contenute “disciplinano la fase di primo impianto della SISAC e saranno
confermate o adeguate alle nuove necessità per la messa a regime della predetta
struttura”;
- si ritiene necessario, dopo una fase di primo impianto,
mettere a regime il funzionamento della SISAC anche ai fini di adeguare la
stessa ad eventuali nuove necessità e compiti da svolgere e dotarla degli
strumenti idonei all’esercizio delle sue funzioni in base alle finalità ad essa
assegnate dalla legge;
SI CONVIENE
Il
comma 2 dell’articolo 1 dell’Accordo del 24 luglio 2003 è così sostituito:
Le regole per il funzionamento della
SISAC sono definite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
entro sessanta giorni dal presente Accordo.
Tali regole, in coerenza con il presente Accordo, dovranno
garantire le modalità di partecipazione di tutte le Regioni e Province autonome
alla contrattazione collettiva oltre a definire gli aspetti operativi della Struttura
e i criteri di
nomina, le funzioni, i compiti, le modalità di conferimento dell’incarico e i
parametri per la definizione del compenso del coordinatore della stessa. Il
coordinatore è indicato tra i rappresentanti regionali di cui al comma 27 dell’articolo
52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Le regole di funzionamento dovranno
altresì prevedere l’istituzione e le modalità di funzionamento del Collegio dei
revisori composto da tre componenti effettivi rispettivamente indicati dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dal Ministero dell’economia
e delle finanze e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali. Con le medesime regole di funzionamento sarà disciplinato anche il
subentro della SISAC nei rapporti giuridici facenti capo al Cinsedo.
Apposita convenzione fra il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e
IL
SEGRETARIO IL
PRESIDENTE
Cons.
Ermenegilda Siniscalchi On.
Dott. Raffaele Fitto