Conferenza Stato Regioni


Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recante modifiche all’Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato – Regioni del 24 luglio 2003 (Rep. atti n. 1805) avente ad oggetto: “Disciplina del procedimento di contrattazione collettiva per il rinnovo degli accordi con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289”. (LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI)
Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281


Rep

 

Rep. Atti n. 106/CSR del 29 luglio 2009

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nella odierna seduta del 29 luglio 2009:

 

VISTI gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di sancire accordi tra il Governo e le Regioni e le Province Autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

 

VISTO l’articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale prevede l’istituzione di una struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (di seguito denominata Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati – SISAC”), che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi collettivi nazionali riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, della quale fanno parte, tra gli altri, limitatamente alle materie di rispettiva competenza, i rappresentanti dei Ministeri dell’economia e delle finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

 

VISTO l’Accordo sancito nella seduta di questa Conferenza il 24 luglio 2003 (Atto rep. 1805) avente ad oggetto la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva per il rinnovo degli Accordi con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, ai sensi del predetto articolo 52 della legge n. 289 del 2002;

 

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 2, del citato Accordo del 23 luglio 2003, il quale prevede che le modalità operative per il funzionamento della SISAC sono definite dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

 

VISTA la lettera in data 9 aprile 2009, con la quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inviato, ai fini dell’esame di questa Conferenza, la proposta di Accordo indicata in oggetto, approvata dalla predetta Conferenza delle Regioni nella riunione del giorno 8 aprile 2009, la quale è volta ad apportare talune modifiche al citato Accordo del 24 luglio 2003 in modo da prevedere ambiti di maggiore autonomia della menzionata SISAC sotto i profili organizzativo e contabile;

 

VISTA la nota in data 24 aprile 2009, con la quale la proposta di Accordo in oggetto è stata diramata alle Amministrazioni centrali interessate;

 

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 7 maggio 2009, i rappresentanti delle Amministrazioni centrali interessate ed i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e Province autonome hanno concordato talune modifiche alla suddetta proposta;

 

VISTA la definitiva stesura dello schema di Accordo in parola, che, con lettera in data 11 maggio 2009, è stata diramata alle Regioni e Province autonome ed ai Ministeri interessati;

 

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province autonome espresso ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

 

SANCISCE ACCORDO

 

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati:

 

 

PREMESSO CHE:

 

- l’Accordo del 24 luglio 2003 (rep. atti n. 1805 del 24/7/2003) fra le Regioni e le Province autonome, il Ministero della Salute, dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche sociali disciplina il procedimento di contrattazione collettiva per il rinnovo degli accordi con il personale convenzionato con il Servizio sanitario Nazionale, ai sensi dell’articolo 52, comma 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

 

- tale accordo prevede, all’articolo 1, comma 2, che “le modalità operative per il funzionamento della SISAC sono definite dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano”;

 

- il regolamento per il funzionamento della Struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 24 luglio 2003 definisce, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, dell’Accordo 24 luglio 2003, le modalità operative di funzionamento della SISAC;

 

- il punto 10 di tale regolamento prevede che le disposizioni in esso contenute “disciplinano la fase di primo impianto della SISAC e saranno confermate o adeguate alle nuove necessità per la messa a regime della predetta struttura”;

 

- si ritiene necessario, dopo una fase di primo impianto, mettere a regime il funzionamento della SISAC anche ai fini di adeguare la stessa ad eventuali nuove necessità e compiti da svolgere e dotarla degli strumenti idonei all’esercizio delle sue funzioni in base alle finalità ad essa assegnate dalla legge;

 

SI CONVIENE

 

 

            Il comma 2 dell’articolo 1 dell’Accordo del 24 luglio 2003 è così sostituito:

 

Le regole per il funzionamento della SISAC sono definite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome entro sessanta giorni dal presente Accordo.

Tali regole, in coerenza con il presente Accordo, dovranno garantire le modalità di partecipazione di tutte le Regioni e Province autonome alla contrattazione collettiva oltre a definire gli aspetti operativi della Struttura e i  criteri di nomina, le funzioni, i compiti, le modalità di conferimento dell’incarico e i parametri per la definizione del compenso del coordinatore della stessa. Il coordinatore è indicato tra i rappresentanti regionali di cui al comma 27 dell’articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Le regole di funzionamento dovranno altresì prevedere l’istituzione e le modalità di funzionamento del Collegio dei revisori composto da tre componenti effettivi rispettivamente indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Con le medesime regole di funzionamento sarà disciplinato anche il subentro della SISAC nei rapporti giuridici facenti capo al Cinsedo. Apposita convenzione fra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la SISAC stabilirà le modalità per il trasferimento delle risorse previste dal comma 27 dell’articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La convenzione dovrà stabilire anche le modalità di rendicontazione. Ai fini della stipula di detta convenzione, il Cinsedo rende conto al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del trasferimento alla SISAC del complesso dei rapporti già facenti capo al Cinsedo medesimo.

 

 

                           IL SEGRETARIO                                                     IL PRESIDENTE

               Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                     On. Dott. Raffaele Fitto