Conferenza Unificata


Accordo tra il governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali - ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 - sulle modalità di erogazione del contributo di cui al decreto di riparto delle risorse aggiuntive destinate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell'articolo 1, del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137. Accordo ai sensi dell'articolo 1, del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137.


Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali - ai sensi  dell’articolo 9, comma 2, lettera c del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281- sulle modalità di erogazione del contributo di cui al decreto di riparto delle risorse aggiuntive destinate al Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell’articolo 1, del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137.

 

Repertorio atti n.30/CU del 20 febbraio 2014

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

Nella odierna seduta del 20 febbraio 2014

 

VISTO l’articolo 9, comma 2, lett c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

 

VISTO lo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente il riparto delle risorse finanziarie aggiuntive destinate al Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati inviato, ai fini dell’espressione del parere, con nota del 14 febbraio 2014;

 

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il giorno 19 febbraio l’ANCI ha sottolineato criticità in ordine alla disciplina delle modalità di erogazione del contributo agli enti locali beneficiari del contributo di cui alla lettera c) dell’art. 4 del decreto;

 

CONSIDERATO altresì che, secondo quanto concordato nel corso della  citata riunione, il Ministero  del lavoro e delle politiche sociali ha  apportato modifiche allo schema di decreto, aggiungendo all’articolo 5, comma 1 “secondo le intese raggiunte in sede di Conferenza Unificata”;

 

CONSIDERATO da ultimo che,  nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e gli Enti locali hanno espresso il loro parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali citato al precedente alinea, esprimendo il loro parere favorevole al perfezionamento dell’accordo indicato in epigrafe;  

 

ACQUISITO, pertanto, l’assenso del Governo, delle Regioni e  degli Enti locali

 

SANCISCE ACCORDO

 

 

tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali nei seguenti termini:

1.     Gli enti locali beneficiari del contributo di cui alla lettera c) dell’art. 4, saranno preventivamente informati, tramite lettera della Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione che indicherà il termine di 30 giorni per comunicare al Ministero l’accettazione anche parziale delle risorse assegnate o la rinuncia, in merito al contributo loro assegnato;

2.     Agli enti locali che ne fanno richiesta, la Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione invia, in tempo utile, i nominativi dei minori stranieri non accompagnati ai quali il contributo fa riferimento, le giornate di accoglienza per singolo minore e le comunità dove risulta essere stato ospitato.