Conferenza Unificata
Accordo tra il governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali - ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 - sulle modalità di erogazione del contributo di cui al decreto di riparto delle risorse aggiuntive destinate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell'articolo 1, del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137. Accordo ai sensi dell'articolo 1, del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137. |
Accordo
tra il
Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali - ai sensi
dell’articolo 9, comma 2, lettera c del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281- sulle modalità di erogazione del contributo di cui al decreto di
riparto delle risorse aggiuntive destinate al Fondo nazionale per l’accoglienza
dei minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell’articolo 1, del decreto
legge 15 ottobre 2013, n. 120 convertito, con modificazioni, dalla legge 13
dicembre 2013, n. 137.
Repertorio atti n.30/CU del 20
febbraio 2014
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella
odierna seduta del 20 febbraio 2014
VISTO
l’articolo 9, comma 2, lett c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
il quale dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo,
Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio
delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse
comune;
VISTO
lo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
concernente il riparto delle risorse finanziarie aggiuntive destinate al Fondo
nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati inviato, ai
fini dell’espressione del parere, con nota del 14 febbraio 2014;
CONSIDERATO che, nel corso della
riunione tecnica svoltasi il giorno 19 febbraio l’ANCI ha sottolineato
criticità in ordine alla disciplina delle modalità di erogazione del contributo
agli enti locali beneficiari del contributo di cui alla lettera c) dell’art. 4
del decreto;
CONSIDERATO altresì che, secondo
quanto concordato nel corso della citata
riunione, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ha apportato
modifiche allo schema di decreto, aggiungendo all’articolo 5, comma 1 “secondo le
intese raggiunte in sede di Conferenza Unificata”;
CONSIDERATO
da ultimo che, nel corso della odierna
seduta di questa Conferenza, le Regioni e gli Enti locali hanno espresso il
loro parere favorevole sullo
schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali citato al
precedente alinea, esprimendo il loro parere
favorevole al perfezionamento dell’accordo indicato in epigrafe;
ACQUISITO,
pertanto, l’assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali
tra il Governo, le
Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali nei
seguenti termini:
1.
Gli enti locali beneficiari del
contributo di cui alla lettera c) dell’art. 4, saranno preventivamente
informati, tramite lettera della Direzione generale dell’immigrazione e delle
politiche di integrazione che indicherà il termine di 30 giorni per comunicare
al Ministero l’accettazione anche parziale delle risorse assegnate o la
rinuncia, in merito al contributo loro assegnato;
2.
Agli enti locali che ne fanno
richiesta, la Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di
integrazione invia, in tempo utile, i nominativi dei minori stranieri non
accompagnati ai quali il contributo fa riferimento, le giornate di accoglienza
per singolo minore e le comunità dove risulta essere stato ospitato.