Conferenza Stato Regioni
Intesa sullo schema di DM concernente “Attuazione del regolamento (CE) n. 867/2008, recante di modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le Organizzazione di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
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Intesa sullo schema di DM concernente “Attuazione del regolamento (CE) n.
867/2008, recante modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le
Organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i
loro programmi di attività e il relativo finanziamento”.
Intesa ai sensi dell’articolo 4,
comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
VISTO il Regolamento
(CE) n. 867/2008 della Commissione, del 3 settembre 2008, recante le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
(OCM unico) che, per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore
oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo
finanziamento, ha sostituito, a decorrere dal 1° aprile 2009, il Regolamento
(CE) n. 2080/2005 della Commissione, del 19 dicembre 2005;
VISTO il
Regolamento d’esecuzione (UE) n. 1220/2011 della
Commissione, del 25 novembre 2011, con il quale sono state apportate ulteriori modifiche nella disciplina della materia, in
particolare al citato Regolamento (CE) n. 867/2008;
VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428,
concernente le disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, che,
all'articolo 4, comma 3, così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del
decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge
3 agosto 2004 n. 204, dispone che il Ministro delle politiche agricole,
d'intesa con questa Conferenza, provvede con decreto, nell'ambito di propria
competenza, all'applicazione nel territorio nazionale dei Regolamenti emanati
dalla Comunità europea;
VISTO il
provvedimento in esame, trasmesso il 10 novembre 2011 dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali con nota protocollo n. 11477, alla
Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa inoltrato alle Regioni e
Province autonome il 17 novembre del medesimo anno con nota protocollo
n. 5357 che, con adempimento delle competenze proprie dello Stato membro,
adegua la disciplina nazionale, in modo uniforme su tutto il territorio, in
conformità con la novellata disciplina comunitaria, disponendo le procedure di
livello nazionale per il riconoscimento delle Organizzazioni di operatori del
settore oleicolo, comprese le modalità di ordine
finanziario ed i relativi controlli;
VISTI gli esiti dell’incontro tecnico del 12 dicembre 2011, favorevoli al testo dello schema di decreto con alcune
modifiche concordate, nelle premesse e nell’articolato, al fine di un
perfezionamento dello stesso;
CONSIDERATO che nella seduta di Comitato
permanente di coordinamento in materia di agricoltura,
del 15 dicembre 2011, è stato confermato l’avviso favorevole alla stipula dell’intesa sul testo così come
definito in sede tecnica;
VISTA la stesura definitiva,
opportunamente emendata, trasmessa dal Ministero proponente, con nota protocollo n. 12816 del
15 dicembre 2011, che la Segreteria di questa Conferenza ha diramato alle Regioni
e Province autonome il 17 dicembre del medesimo anno con
successiva nota protocollo n. 5740;
VISTI gli
esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale i
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso avviso
favorevole sul testo così come definito in sede tecnica
SANCISCE INTESA
sullo schema di
DM concernente “Attuazione del regolamento (CE) n. 867/2008, recante di
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per
quanto riguarda le Organizzazione di operatori del settore oleicolo,
i loro programmi di attività e il relativo finanziamento” nella stesura ministeriale di cui al
protocollo n. 12816 del 15 dicembre 2011, nei termini di cui in premessa.
Il Segretario |
Il Presidente |
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Dott. Piero Gnudi |