Conferenza Stato Regioni


Parere sullo schema di decreto legislativo riguardante la modifica del decreto legislativo 19 agosto 205, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre 2002, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali contro la loro diffusione nella Comunità


Parere sullo schema di decreto legislativo riguardante la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n

Parere sullo schema di decreto legislativo riguardante la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre 2002, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali contro la loro diffusione nella Comunità.

Parere ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

 

Repertorio atti n.           39/CSR del 2 febbraio  2012.

 

 

LA CONFERENZA  PERMANENTE  PER I RAPPORTI  TRA  LO  STATO LE REGIONI E LE  PROVINCE  AUTONOME  DI  TRENTO  E  BOLZANO

 

 

Nell’odierna seduta del 2 febbraio 2012:

 

 

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 che, all’articolo 2, comma 3, dispone che questa Conferenza sia obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome;

 

VISTA la legge 4 giugno 2010, n. 96 - legge comunitaria 2009 – che all’articolo 33 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, che ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano le misure di protezione, di cui alla direttiva 2002/89/CE, contro la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, allo scopo di rafforzarne e migliorarne le procedure di protezione, secondo modalità armonizzate nell’intera Comunità;

 

VISTO il testo dello schema di decreto legislativo, trasmesso dal Dipartimento Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota protocollo n. 8656/DAGL/3189/10.3.74 del 29 dicembre 2011 e pervenuto il 4 gennaio 2012 alla Segreteria di questa Conferenza che lo ha diramato, il successivo 10 gennaio del medesimo anno, alle Regioni e Province autonome, con nota protocollo n. 119, approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2011, su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell’economia e delle finanze che, al fine di ottemperare alle disposizioni della richiamata delega legislativa, persegue l’obiettivo di aggiornare il quadro normativo di riferimento per la difesa dei vegetali, contenuto nel citato decreto legislativo, n. 214/2005, provvedendo, oltre ad eliminare alcuni errori materiali in esso presenti, a modificare, altresì, le procedure di controllo del territorio, nonché a perfezionare le disposizioni della commercializzazione dei prodotti vegetali, con adeguamento alle mutate condizioni produttive e di mercato, anche allo scopo di superare alcune significative difficoltà, emerse nel corso dell’attività degli anni recenti;

 

 

 

 

VISTI gli esiti tecnici del 16 gennaio 2012, favorevoli al testo con alcune proposte di modifica, avanzate da parte regionale, a seguito di esame analitico dell’articolato, su cui i rappresentanti del Ministero di riferimento hanno convenuto, con l’impegno a rappresentare le stesse nelle sedi opportune, previo confronto con l’Ufficio Legislativo dell’Amministrazione di appartenenza;

 

 

CONSIDERATO che, ai fini dell’espressione del parere nei termini previsti per legge ed in ragione dell’urgenza di perfezionamento del provvedimento entro i termini di scadenza della delega, lo schema di decreto, esaminato dagli Assessori regionali competenti in sede di Commissione Politiche agricole in data 18 gennaio del corrente anno, è stato iscritto all’ordine del giorno di questa Conferenza nella seduta del 19 gennaio 2012 e che in detta sede i Presidenti delle Regioni e Province autonome hanno espresso parere negativo, salvo l’accoglimento di tutte le proposte di modifica presentate dalle Regioni;

 

PRESO ATTO che, nella medesima sede, il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, con riferimento alla proposta regionale di modifica dell’articolo 40 comma 8-ter dello schema di decreto, ha rilevato un contrasto tra l’attribuzione degli introiti delle tariffe fitosanitarie come ivi definiti e l’articolo 4 della legge 31 ottobre 2003, n. 306 – Legge comunitaria 2003- , come peraltro già segnalato, con nota protocollo n. 1442 inviata nella medesima giornata dal Gabinetto del Ministro alla Segreteria di questa Conferenza, e che pertanto la seduta si è conclusa con il rinvio dell’argomento, per approfondimenti tecnici, al fine di una definizione condivisa dell’articolo in parola;

 

VISTI gli esiti della seduta di Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 26 gennaio 2012, con la conclusione dell’avviso favorevole sul testo con le proposte di modifica regionali, a seguito di una nuova formulazione dell’articolo 40, comma 8 ter che recita: “I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni e dall’applicazione delle tariffe fitosanitarie sono di spettanza delle Regioni e Province autonome e sono destinati alla copertura dei costi per le attività dei Servizi Fitosanitari Regionali”;

 

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze, protocollo n. 2595 del 2 febbraio 2012, con la riformulazione dell’articolo 40, comma 8 ter di seguito riportata  Gli importi derivanti dalla riscossione delle sanzioni e dall’applicazione delle tariffe sono rispettivamente destinati al potenziamento eventuale dei Servizi Fitosanitari Regionali ed alla copertura dei costi ad essi inerenti”, con la motivazione che l’importo della sanzione, in quanto entrata meramente eventuale, può essere finalizzato esclusivamente al potenziamento di un servizio già esistente e che la tariffa, essendo commisurata al costo effettivo dell’attività da espletare, deve essere finalizzata alla copertura dei costi inerenti i compiti svolti dai Servizi fitosanitari;

 

CONSIDERATO che nel documento consegnato in seduta dai presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed ivi allegato (All. 1) sono contenute tutte le proposte emendative ritenute accogli bili nella fase istruttoria da parte delle Amministrazioni centrali coinvolte, con l’ulteriore richiesta di inserire, all’articolo 23, comma 1, dopo la parola “funzionari” le parole “o figure equiparabili”;

 

PRESO ATTO da parte delle Regioni del mancato accoglimento, da parte del Governo, della formulazione dell’articolo 40, comma 8 ter, concordata nella sede del richiamato Comitato

 

 

ESPRIME PARERE NEGATIVO

 

sullo schema di decreto legislativo riguardante la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre 2002, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali contro la loro diffusione nella Comunità, nei termini di cui in premessa.

 

 

Il Segretario                                                                               Il Presidente

Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                                  Dott. Piero Gnudi