Conferenza Stato Regioni
Parere sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante l’individuazione delle strutture regionali deputate a ricevere i reclami per i servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interna, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n.129. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
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Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281
sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
recante l’individuazione delle strutture regionali deputate a ricevere i
reclami per i servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interna,
secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 29
luglio 2015, n.129.
Rep. Atti n.
78/CSR del 25 maggio 2017
LA CONFERENZA
PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nell'odierna Seduta del
25 maggio 2017
VISTI il Regolamento (CE) 24 novembre 2010, n.1177/2010
del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai diritti dei passeggeri che
viaggiano via mare per vie navigabili
interne e, in particolare, gli articoli 25 e 28, recanti le disposizioni per
l’individuazione degli organismi nazionali preposti all’esecuzione del
Regolamento stesso e per la definizione delle sanzioni;
VISTO il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129,
emanato per dare attuazione agli articoli 25 e 28 del Regolamento (CE) 24
novembre 2010, n.1177/2010 sopra citato e, in particolare, l’articolo 3, che
individua nell’Autorità di regolazione dei trasporti l’organismo di controllo
di cui all’articolo 25 del Regolamento (CE) stesso;
VISTO il comma 6 del citato articolo 3 del decreto
legislativo n. 129/2015, che dispone che per i servizi regolari di competenza
regionale e locale i reclami possono essere inoltrati anche alle competenti
strutture regionali, da individuarsi con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle indicazioni fornite dalle
singole regioni, le quali provvedono a trasmetterli, unitamente ad ogni
elemento utile ai fini della definizione del procedimento per l’accertamento e
l’irrogazione delle sanzioni, all’autorità di regolazione dei trasporti, con
periodicità mensile;
VISTO lo schema di decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, predisposto per dare attuazione a quanto
indicato nel citato articolo 3, comma 6 del decreto legislativo 29 luglio 2015,
n. 129, diramato con nota prot. DAR 7434 P-4.37.2.13
dell’8 maggio 2017;
VISTA la nota della regione Veneto, con la quale si
chiede di aggiornare l’indicazione della propria struttura regionale competente
a ricevere i reclami, trasmessa con prot. DAR 7826
P-4.37.2.13 del 12 maggio 2017;
VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 15
maggio 2017, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole
sullo schema in esame e l’Autorità di regolazione dei trasporti ha proposto di
prevedere la possibilità per le Regioni di utilizzare la modulistica già
predisposta dall’Autorità stessa, secondo quanto allegato alla nota prot. DAR 7912 P-4.37.2.13 del 15 maggio 2017;
VISTA la nota con la quale l’Autorità di regolazione dei
trasporti ha inviato le osservazioni e le proposte finali sullo schema in
esame, già discusse nel corso dell’incontro tecnico sopra citato, diramata con prot. DAR 8161 P-4.37.2.13 del 19 maggio 2017;
VISTO il nuovo schema di decreto predisposto dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che recepisce la richiesta di
modifica della Regione Veneto e le proposte formulate dall’Autorità di
regolazione dei trasporti con la nota sopra citata, trasmesso con nota DAR8246
P-4.37.2.13 del 22 maggio 2017;
VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della
quale le Regioni e gli Enti locali hanno espresso parere favorevole allo schema
di decreto in esame
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE
ai sensi dell’articolo
2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti recante l’individuazione delle strutture regionali deputate a
ricevere i reclami per i servizi di trasporto via mare e per vie navigabili
interna, secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 3 del decreto
legislativo 29 luglio 2015, n.129.