Conferenza Stato Regioni


Intesa, ai sensi dell’articolo 61 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sullo schema di decreto interministeriale concernente la disciplina della denaturazione di taluni prodotti vitivinicoli, di talune sostanze derivate dall'effettuazione di pratiche enologiche consentite nonché dei sidri e degli altri fermentati alcolici diversi dal vino che hanno subito fermentazione acetica o che sono in corso di fermentazione acetica. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)


CONFERENZA STATO-REGIONI

Intesa, ai sensi dell’articolo 61, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sullo schema di decreto interministeriale concernente la disciplina della denaturazione di taluni prodotti vitivinicoli, di talune sostanze derivate dall'effettuazione di pratiche enologiche consentite nonché dei sidri e degli altri fermentati alcolici diversi dal vino che hanno subito fermentazione acetica o che sono in corso di fermentazione acetica.

Repertorio atti n.         131/CSR del 27 luglio 2017:

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

Nella seduta del 27 luglio 2017:

 

 

VISTA la legge n. 238/2016 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

 

VISTA la legge n. 82/2016 recante Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’organizzazione comune di mercato;

 

VISTO in particolare l’articolo 61, della citata legge n. 238/2016, nel quale si  stabilisce che per i controlli e la vigilanza dei prodotti vitivinicoli sono direttamente applicabili oltre alle specifiche disposizioni stabilite dalla normativa dell’UE e nazionali, i decreti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 novembre 2010, n. 1032, recante modifica al decreto 31 luglio 2006, per quanto concerne la denaturazione delle fecce destinate ad uso agronomico mediante l’aggiunta di solfato ferroso;

 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 4 aprile 2007, adottato di concerto con il Ministro della Salute, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’organizzazione comune di mercato (O.C.M.) del vino, ai sensi degli articoli 8 e 10 della legge n. 82/2016;

 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell’11 aprile 2001, adottato di concerto con il Ministro della salute, recante l’aggiunta di un rivelatore ai vini destinati alle distillazioni comunitarie;

 

VISTO il provvedimento in titolo inviato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il 21 giugno 2017 con nota prot n. 7792;

 

VISTA la diramazione effettuata con nota prot. n.10113 del 23 giugno 2017;

 

VISTO il concerto del Ministro della salute, espresso con nota prot. n. 6297 del 7 giugno 2017;

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 12 luglio 2017 nella quale è stato raggiunto un consenso di massima, sebbene le osservazioni e le proposte regionali emendative non siano state accolte dal Ministero per superiori motivazioni di garanzia e controllo di liceità delle produzioni vitivinicole;

VISTO lo svolgimento dell’odierna sessione nella quale è stato confermato il consenso sul provvedimento, accettato dal Governo,

SANCISCE INTESA

sullo schema di decreto interministeriale concernente disciplina della denaturazione di taluni prodotti vitivinicoli, di talune sostanze derivate dall'effettuazione di pratiche enologiche consentite nonché dei sidri e degli altri fermentati alcolici diversi dal vino che hanno subito fermentazione acetica o che sono in corso di fermentazione acetica, nei termini di cui in premessa.