Conferenza Stato Regioni
Intesa, ai sensi dell’articolo 61 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sullo schema di decreto interministeriale concernente la disciplina della denaturazione di taluni prodotti vitivinicoli, di talune sostanze derivate dall'effettuazione di pratiche enologiche consentite nonché dei sidri e degli altri fermentati alcolici diversi dal vino che hanno subito fermentazione acetica o che sono in corso di fermentazione acetica. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) |
Intesa, ai sensi dell’articolo 61, della
legge 12 dicembre 2016, n. 238, sullo schema di decreto interministeriale
concernente la disciplina della denaturazione di taluni prodotti vitivinicoli,
di talune sostanze derivate dall'effettuazione di pratiche enologiche
consentite nonché dei sidri e degli altri fermentati alcolici diversi dal vino
che hanno subito fermentazione acetica o che sono in corso di fermentazione
acetica.
Repertorio atti n. 131/CSR
del 27 luglio 2017:
LA CONFERENZA
PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO
Nella seduta del 27
luglio 2017:
VISTA la legge n. 238/2016 recante la disciplina organica della
coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
VISTA la legge n. 82/2016
recante Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente
l’organizzazione comune di mercato;
VISTO in
particolare l’articolo 61, della citata legge n. 238/2016, nel quale si stabilisce che per i controlli e la vigilanza
dei prodotti vitivinicoli sono direttamente applicabili oltre alle specifiche
disposizioni stabilite dalla normativa dell’UE e nazionali, i decreti del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano;
VISTO il decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 novembre
2010, n. 1032, recante modifica al decreto 31 luglio 2006, per quanto concerne
la denaturazione delle fecce destinate ad uso agronomico mediante l’aggiunta di
solfato ferroso;
VISTO il decreto
del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 4 aprile
2007, adottato di concerto con il Ministro della Salute, recante disposizioni
di attuazione della normativa comunitaria concernente l’organizzazione comune
di mercato (O.C.M.) del vino, ai sensi degli articoli 8 e 10 della legge n.
82/2016;
VISTO il decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell’11 aprile
2001, adottato di concerto con il Ministro della salute, recante l’aggiunta di
un rivelatore ai vini destinati alle distillazioni comunitarie;
VISTO il provvedimento
in titolo inviato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
il 21 giugno 2017 con nota prot n. 7792;
VISTA la
diramazione effettuata con nota prot. n.10113 del 23 giugno 2017;
VISTO il concerto
del Ministro della salute, espresso con nota prot. n. 6297 del 7 giugno 2017;
VISTI gli esiti
della riunione tecnica del 12 luglio 2017 nella quale è stato raggiunto un
consenso di massima, sebbene le osservazioni e le proposte regionali emendative
non siano state accolte dal Ministero per superiori motivazioni di garanzia e
controllo di liceità delle produzioni vitivinicole;
VISTO lo svolgimento dell’odierna sessione nella quale è stato
confermato il consenso sul provvedimento, accettato dal Governo,
SANCISCE INTESA
sullo
schema di decreto interministeriale concernente disciplina della denaturazione
di taluni prodotti vitivinicoli, di talune sostanze derivate dall'effettuazione
di pratiche enologiche consentite nonché dei sidri e degli altri fermentati
alcolici diversi dal vino che hanno subito fermentazione acetica o che sono in
corso di fermentazione acetica, nei termini di cui in premessa.