Conferenza Unificata
Accordo, ai sensi dell'articolo 9 comma 2 lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 tra il Governo le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni comunicazioni e istanze. |
Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c)
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
tra il Governo, le Regioni e gli Enti
locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la
presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze
Repertorio atti n. 18/CU del
22 febbraio 2018
LA
CONFERENZA UNIFICATA
Nella
odierna seduta del 22 febbraio 2018
VISTO
l'articolo 9, comma
2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante
“Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato città ed
autonomie locali”, il quale dispone che questa Conferenza promuove e sancisce
accordi, tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di
coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione
attività di interesse comune;
VISTI
gli Accordi tra il
Governo, le Regioni e gli Enti locali del 4 maggio e del 6 luglio 2017
concernenti l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la
presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di
attività commerciali e assimilate e di edilizia;
VISTO
l’articolo 50, comma
1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione
digitale, secondo cui “I dati delle
pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili
e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni
fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai
privati”;
VISTA la legge 7 agosto 2015, n.124 recante:
“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”;
VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 30 giugno 2016, n. 126 sulla “Attuazione della delega in materia di
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5
della legge 7 agosto 2015, n. 124”, secondo cui le amministrazioni statali: “adottano moduli unificati e standardizzati
che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti
tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni
e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5
della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare. I
suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilità del privato di indicare
l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. Per
la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni
regionali o locali, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività
produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di
leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo n. 281 del 1997, con accordi ai sensi dell'articolo 9 dello
stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n.
131, tenendo conto delle specifiche normative regionali” e il comma 4
secondo cui “E’ vietata ogni richiesta di
informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati dalla modulistica
e pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni nonché di documenti
in possesso di una pubblica amministrazione”;
VISTO il decreto legislativo 25 novembre
2016, n. 222 recante la “Individuazione di procedimenti oggetto di
autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio
assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili
a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7
agosto 2015, n. 124”, l’allegata Tabella A, nonché l’articolo 3
“Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia”;
VISTO l'articolo 24, comma 3, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, secondo cui: “Il Governo, le regioni e gli enti locali in
attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di
Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle
specifiche normative regionali, una modulistica unificata e
standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle
pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni
e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive.
Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e
standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini
e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi
termini” e il comma 4, secondo cui: “Ai
sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e r) della Costituzione,
gli accordi sulla modulistica per l’edilizia e per l’avvio di attività
produttive conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare
la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine
di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero”;
VISTO l’articolo 2 del citato Accordo del 4
maggio 2017 in cui è previsto che, con successivi accordi, si proceda al
completamento dell’adozione dei moduli unificati e standardizzati per le
attività di cui alla tabella A del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
222;
VISTO
il decreto
legislativo del 13 dicembre 2017, n. 217, recante “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed
integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”, il quale, all’articolo 66, comma 8, prevede che: “Al fine di garantire l'interoperabilità e lo
scambio di dati tra le amministrazioni, i moduli unificati e standardizzati, di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2016, n. 126, e l'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
recano in allegato le specifiche tecniche per la gestione informatica delle
informazioni in essi contenute”;
CONSIDERATA l'Agenda per la semplificazione per
il triennio 2015-2017, approvata dal Consiglio dei Ministri il 1° dicembre
2014, previa intesa in Conferenza Unificata il 13 novembre 2014, che, al punto
5.1, prevede la definizione di una modulistica SUAP unica e semplificata a
livello nazionale per l’avvio delle attività produttive;
CONSIDERATO l’Accordo, ai sensi dell’articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le province
autonome, gli Enti locali concernente l’aggiornamento dell’Agenda per la
semplificazione per il triennio 2018-2020 approvato dalla Conferenza unificata
il 21 dicembre 2017;
CONSIDERATE le attività degli appositi gruppi di
lavoro del Tavolo istituito nell'ambito della Conferenza unificata dall'Accordo
tra Governo, Regioni ed Enti locali, sancito nella seduta del 13 novembre 2014
(articolo 2), concernente l'attuazione dell'Agenda per la semplificazione per
il triennio 2015-2017 e in particolare del gruppo di lavoro tecnico coordinato
da Agid;
PRESO
ATTO delle modifiche
introdotte dall’articolo 1, comma 178, della legge 4 agosto 2017 n. 124 recante la “Legge annuale per il
mercato e la concorrenza” all’articolo 29, comma 2 del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, recante il Testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, che esclude dall’obbligo di denuncia gli esercizi
pubblici;
CONSIDERATA
la proposta di
apportare alcune modifiche al quadro riepilogativo dei moduli concernenti il
commercio al dettaglio, volte ad assicurare una maggiore completezza della
modulistica;
SENTITE le associazioni imprenditoriali che
sono state consultate attraverso le loro rappresentanze;
VISTA
la nota del 19
febbraio 2018, con la quale gli Uffici
del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione hanno
trasmesso l’accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente
l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle
segnalazioni, comunicazioni e istanze, che è stato diramato, in pari data, alle
Regioni ed agli Enti locali, ai fini del perfezionamento in sede di questa
Conferenza;
CONSIDERATO
che, per l’esame di
detto accordo, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 21
febbraio 2018, nel corso della quale i
rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali hanno espresso avviso tecnico favorevole al
testo dell’accodo e relativi allegati;
CONSIDERATO
che, nel corso
dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno
espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’accordo in questione;
ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle
Regioni e degli Enti locali;
SANCISCE
IL SEGUENTE ACCORDO
tra
il Governo, le Regioni e le Province autonome, l'ANCI e l'UPI nei termini sotto
indicati:
Art. 1
(Modulistica unificata e standardizzata e
relative specifiche tecniche)
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1
del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, sono adottati i moduli
unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate di
cui all’allegato 1.
2.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n.
126 e dell’articolo 24 commi 2-bis, 3
e 4 del decreto legge del 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le Regioni adeguano entro il 31 marzo 2018,
in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei
moduli unificati e standardizzati, di cui al presente accordo, utilizzando le
informazioni contrassegnate come variabili. I Comuni, in ogni caso, adeguano la
modulistica in uso sulla base delle
previsioni del presente accordo entro e non oltre il 30 aprile 2018. Restano
fermi gli ulteriori livelli di semplificazione di cui all’articolo 5 del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
3.
Le Regioni e i Comuni garantiscono la massima diffusione dei moduli.
4.
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle istruzioni allegate
all’accordo del 4 maggio 2017, ad eccezione dei termini di adeguamento.
5.
Ai sensi dell’art. 66, comma 8 del decreto legislativo del 13 dicembre 2017, n.
217, i moduli recano in allegato le specifiche tecniche per
la gestione informatica delle informazioni in essi contenute, di cui
all’allegato 2.
6.
Gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente Accordo.
7.
Le Regioni possono, ove necessario, adeguare le specifiche tecniche alle
peculiarità della modulistica adottata a livello regionale ai sensi del comma
2.
Art.
2
(Modifiche all’attività di vendita e
somministrazione di alcolici)
In attuazione
dell’articolo 1, comma 178, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nei moduli per
gli esercizi di vendita e per la somministrazione di alimenti e bevande,
adottati con gli Accordi del 4 maggio e del 6 luglio 2017, al quadro
riepilogativo della documentazione allegata è eliminato, ove presente, il
riferimento all’allegato relativo alla comunicazione per la vendita di
alcolici.
Art. 3
(Integrazioni
ai moduli “Esercizio di vicinato” e “Media e grande struttura di vendita”
adottati con l’Accordo del 4 maggio 2017 )
Al
fine di consentire l’utilizzo dei moduli “Esercizio di vicinato” e “Media e
grande struttura di vendita”, adottati con l’Accordo del 4 maggio 2017, anche
nei casi in cui la vendita al dettaglio sia esercitata unitamente alla vendita
all’ingrosso, le tabelle riepilogative degli allegati da produrre nei casi,
rispettivamente, di “SCIA unica” e di “Domanda di autorizzazione + SCIA ovvero
SCIA unica”, sono integrate con la seguente riga:
¨ |
Comunicazione per la vendita all’ingrosso |
In caso di vendita congiunta al dettaglio e all’ingrosso |