Conferenza Stato Regioni


Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida sui criteri per l’individuazione delle non conformità negli stabilimenti del settore carne e latte e verifica della completezza ed efficacia delle azioni correttive adottate dall’operatore del settore alimentare”. (SALUTE)
Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.


 

Rep. Atti n. 117/CSR del 25 luglio 2012

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nell’odierna seduta del 25 luglio 2012:

 

VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di promuovere, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, la stipula di intese dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

 

VISTO il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari;

 

VISTO il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

 

VISTO il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che detta norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ed in particolare l’articolo 4, comma 2, che sancisce che l’autorità competente effettua controlli ufficiali per verificare il rispetto, da parte degli operatori del settore alimentare, dei requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 e dal regolamento (CE) n. 853/2004;

 

VISTO il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere animale ed in particolare l’articolo 8 concernente le relative procedure di controllo e verifica, nonché l’articolo 54 sulle azioni in caso di non conformità alla normativa;

 

VISTO il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, con il quale, all’articolo 2, sono individuate, quali autorità competenti per l’applicazione di regolamenti (CE) in materia, il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, e all’articolo 6 sono fissate le sanzioni in caso di non conformità ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004;

 

VISTA la lettera in data 16 maggio 2012, con la quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini del perfezionamento di una apposita Intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni, il documento indicato in oggetto;

 

VISTA la lettera in data 18 maggio 2012, con la quale il documento in parola è stato diramato alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

 

CONSIDERATO che nel corso della riunione svoltasi il 28 giugno 2012 le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso l’assenso tecnico allo schema di intesa indicato in oggetto;

 

CONSIDERATO che il punto è stato iscritto all’ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni del 5 luglio 2012, che non ha avuto luogo;

 

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome sulla proposta in esame;

 

 

SANCISCE INTESA

 

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini:

 

Considerati che:

 

- il regolamento (CE) n. 882/2004 prevede che i controlli ufficiali debbano svolgersi secondo procedure documentate al fine di assicurare un approccio uniforme su tutto il territorio nazionale nonché un alto livello di prestazione per assicurare il rispetto, da parte degli operatori del settore alimentare dei requisiti generali e specifici in materia di igiene di cui ai regolamenti (CE) n. 852 e n. 853 del 2004 e garantire che siano adottate misure correttive, come stabilito dall’articolo 8 del regolamento (CE) n. 882/2004;

 

- la Raccomandazione della Commissione Europea del Food Veterinary Office n. 2010 8502-6,  ha richiesto allo Stato italiano di assicurare, attraverso i controlli ufficiali, il rispetto, da parte degli operatori del settore alimentare, dei requisiti previsti dall’articolo 4, comma 2 del regolamento (CE) n. 854/2004;

 

- la citata Raccomandazione prevede che qualora, dai controlli ufficiali di cui al richiamato regolamento (CE) n. 854/2004, sia verificata la non conformità dei requisiti strutturali e, in generale, di igiene, come previsto dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, siano identificate le azioni correttive previste dall’articolo 54 del regolamento (CE) n. 882/2004, affinché se ne ponga rimedio e vengano adottate le relative misure ivi previste; 

 

- risulta necessario, per quanto disposto dalla normativa europea e dai conseguenti obblighi derivanti ai fini della sua attuazione, definire procedure uniformi su tutto il territorio nazionale per migliorare i controlli ufficiali negli stabilimenti di carne, latte e prodotti derivati ed, in particolare, per rilevare le non conformità e per verificare la completezza e l’efficacia delle azioni correttive adottate dall’operatore del settore alimentare;

 

- una corretta modalità di verbalizzazione da parte degli organismi addetti al controllo ufficiale delle non conformità rilevate e delle verifiche sulla completezza e l’efficacia delle azioni correttive condotte dall’operatore del settore alimentare sono fondamentali per contribuire ad assicurare l’efficacia e la trasparenza dei controlli ufficiali effettuati da parte delle autorità competenti come prescritto dall’ articolo 8, comma 1, regolamento (CE) n. 882/2004;

 

- destinatari delle linee guida di cui all’unito documento sono le autorità competenti in materia di sicurezza alimentare ed in particolare, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano nonché le Aziende unità sanitarie locali;

 

 

SI CONVIENE

 

 

sul documento recante: “Linee guida sui criteri per l’individuazione delle non conformità negli stabilimenti del settore carne e latte e verifica della completezza ed efficacia delle azioni correttive adottate dall’operatore del settore alimentare”, Allegato sub A), parte integrante del presente atto, nei seguenti termini:

 

       1.  Le linee guida allegate costituiscono gli indirizzi di riferimento, a livello nazionale, per la rilevazione delle non conformità riscontrate negli stabilimenti di carne e latte, nonché per le modalità di verifica della completezza ed efficacia delle azioni correttive adottate dall’operatore del settore alimentare.

 

       2.  Le linee guida forniscono gli strumenti per individuare e gestire, in maniera uniforme  sul territorio nazionale, tutte le fattispecie di non conformità ai regolamenti comunitari n. 852/2004, n. 853/2004, riscontrate nello svolgimento dei controlli ufficiali negli stabilimenti del settore carne e latte effettuati ai sensi dei regolamenti n. 854/2004 e n. 882/2004 ed in particolare:

            -      indicazioni sulla corretta verbalizzazione da parte delle competenti autorità delle non conformità rilevate;

            -      indicazioni sulle modalità di verifica, da parte del controllo ufficiale, delle azioni correttive, a seguito di riscontro di non conformità, adottate dall’operatore del settore alimentare al fine di valutarne la pertinenza, la completezza e l’efficacia;

            -      riferimenti al regime sanzionatorio di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 citato in premessa;

            -      un’ampia casistica di non conformità ai requisiti di cui ai regolamenti (CE) n. 852 e 853/2004, al fine di uniformarne l’interpretazione a livello nazionale.

 

 

                          IL SEGRETARIO                                                    IL PRESIDENTE

              Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                           Dott.Piero Gnudi