Conferenza Stato Regioni
Presa d’atto della applicazione da parte delle Regioni di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante: “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
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Presa
d’atto della applicazione da parte delle Regioni di quanto disposto dall’articolo
2, comma 1, lett. b), del decreto-legge 10
ottobre 2012, n. 174, recante: “Disposizioni
urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
Presa
d’atto.
Repertorio atti n. 162/CSR del 14 novembre 2013
Nella
odierna seduta del 14 novembre 2013;
VISTO l’articolo 2, comma 1, lett. g) del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo cui la Conferenza
Stato-Regioni adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;
VISTO l’articolo
2, comma 1, del decreto-legge 10
ottobre 2012, n. 174 recante “Disposizioni
urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”,
convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale ha
stabilito che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il
contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013, una quota pari all’80%
dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati
al finanziamento del servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico
locale, è erogata a condizione che le regioni, con le modalità prevista dal
proprio ordinamento, entro il 30 novembre 2012 ovvero entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del decreto stesso qualora occorra procedere a modifiche
statutarie, provveda ad alcuni adempimenti tra i quali, in particolare quello
riportato alla lettera b), e cioè l’aver definito l’importo dell’indennità di
funzione e dell’indennità di carica dei consiglieri e degli assessori
regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda
complessivamente l’importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, individuata
dalla Conferenza Stato-Regioni;
VISTO l’atto rep. n. 215/CSR con il quale questa Conferenza, nella seduta straordinaria
del 30 ottobre 2012, ha deliberato l’individuazione della “regione più
virtuosa”, ai sensi del citato articolo 2, comma 1, lett. b) del decreto-legge n. 174 del 2012, stabilendo altresì in
13.800 euro lordi l’importo spettante ai Presidenti delle Regioni e dei
Consigli regionali, e in 11.100 euro lordi l’importo spettante ai Consiglieri
regionali, senza funzione;
VISTO l’atto n. 235/CSR con il quale
questa Conferenza, nella
seduta straordinaria del 6 dicembre 2012, tenuto conto delle modifiche
apportate nel corso dell’iter parlamentare di conversione del decreto-legge in
questione, è intervenuta per definire un modello unico di calcolo
dell’indennità di fine mandato (art. 2, comma 1, lett. c), l’importo da erogare
a titolo di contributi per il finanziamento dei gruppi consiliari (lett. g), e
il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell’ammontare
complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari (lettera h),
confermando con l’occasione gli importi spettanti ai Presidenti delle Regioni e
dei Consigli regionali e ai Consiglieri regionali;
VISTE
le relazioni predisposte da parte delle
Regioni e trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero
dell’economia e delle finanze ai fini dell’applicazione del richiamato articolo
2 del decreto-legge n. 174 del 2012;
CONSIDERATO che da tali relazioni emerge la
circostanza che la
maggior parte delle Regioni, nell’adeguarsi a quanto determinato dalla
Conferenza con gli atti citati 215/CSR e 235/CSR, ha previsto un emolumento
aggiuntivo per i Consiglieri regionali nel caso in cui questi ultimi ricoprano
le funzioni di Assessore o di Presidente di commissione, comunque in misura
tale da non superare complessivamente il tetto massimo di euro 13.800 lordi
previsto per i Presidenti delle Regioni e dei Consigli regionali;
CONSIDERATO
che tale interpretazione si basa sulla mancata previsione, tra le voci che
contribuiscono a formare l’importo massimo dell’indennità spettante ai Consiglieri,
di una specifica voce legata alle funzioni ulteriori che il Consigliere possa
eventualmente ricoprire, voce peraltro esplicitamente prevista dalla norma in
questione;
TENUTO
CONTO del fatto che il tetto richiesto dalla norma per i compensi spettanti
agli Assessori è, rispettato, perché tali compensi sono, in ogni caso, inferiori
a quelli riconosciuti ai Presidenti;
CONSIDERATO
inoltre che i citati atti 215/CSR e 235/CSR del 2012 hanno fissato un limite
non previsto dalla norma primaria, anche per i compensi dei Presidenti, consentendo
con ciò ulteriori risparmi;
RITENUTA la necessità di un
chiarimento circa l’effettiva applicazione della citata normativa da parte delle
Regioni;
CONSIDERATO che, al fine di dare
certezza in merito all’applicazione da parte delle Regioni del richiamato
articolo 2 e consentire l’erogazione delle risorse finanziarie da parte del
Ministero dell’economia e delle finanze, è stato predisposta una proposta di
presa d’atto che, il 29 ottobre 2013, è stata inviata alle Amministrazioni
statali interessate ed alle Regioni;
CONSIDERATO
che, al riguardo, l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze ha fatto pervenire la nota n. 25463 del 7 novembre 2013 concernente
detta presa d’atto nella quale sono formulate talune proposte di integrazione
al testo;
CONSIDERATO
che l’argomento, iscritto all’ordine del giorno della seduta di questa
Conferenza del 7 novembre 2013, è stato rinviato;
CONSIDERATO
che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno
ritenuto di potere accogliere la proposta formulata dal Ministero dell’economia
e delle finanze;
CONSIDERATO,
pertanto, che, tenuto conto di quanto sopra rappresentato, il Governo e le
Regioni hanno convenuto nel ritenere che l’applicazione degli atti 215/CSR e 235/CSR
del 2012, così come risulta dalle relazioni presentate sia da considerare
conforme al dispositivo legislativo in questione;
PRENDE ATTO
per le motivazioni specificate in premessa,
che gli atti n. 215/CSR e n. 235/CSR del
2012, con riferimento agli adempimenti in materia di riduzione dei costi della
politica di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante: “Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore
delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213”, possano essere applicati anche prevedendo un
emolumento aggiuntivo per i Consiglieri regionali nel caso in cui questi ultimi
ricoprano eventuali ulteriori funzioni, comunque, in misura tale da non
superare complessivamente il tetto massimo di euro 13.800 lordi previsto per i
Presidenti delle Regioni e dei Consigli regionali.