Conferenza Unificata
Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione per l’anno 2018 del “Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) |
Intesa,
ai sensi dell’articolo 8, comma
6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione per l’anno 2018 del “Fondo
nazionale per le politiche giovanili di cui all’art. 19, comma 2, del decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248”.
Repertorio
Atti n. 6/CU del 24 gennaio 2018
LA
CONFERENZA UNIFICATA
Nella odierna seduta del 24 gennaio 2018;
VISTO
l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che,
in sede di Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese
dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento
di obiettivi comuni;
VISTO
l’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche giovanili, al
fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e
professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi
volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione,
nonché a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e
servizi;
VISTA
la nota del 18 gennaio 2018, con la quale il Dipartimento della Gioventù e del
Servizio civile nazionale ha inviato, ai fini del perfezionamento dell’Intesa
da parte di questa Conferenza, lo schema di provvedimento sulla ripartizione
del Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2018;
VISTA
la lettera del 19 gennaio 2018, con la quale il predetto provvedimento è stato
portato a conoscenza delle Regioni e delle Autonomie locali;
CONSIDERATO
che nell’odierna seduta di questa Conferenza, l’ANCI ha espresso parere favorevole, unitamente alle Regioni che hanno
consegnato un documento contenente le raccomandazioni contenute nell’allegato
sub A), parte integrante del presente atto, mentre l’UPI ha sottolineato il mancato
coinvolgimento del medesimo UPI in sede di determinazione del riparto, attesa
la perdurante competenza delle Province in materia di politiche giovanili; Di contro,
il Sottosegretario Bobba ritiene il riparto operato e l’assetto sottostante in
linea con le disposizioni vigenti ;
ACQUISITO,
quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e Province Autonome di Trento e
Bolzano, dell’ANCI e dell’UPI;
SANCISCE INTESA
tra
il Governo, le Regioni e le Province Autonome e le Autonomie locali, ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nei seguenti
termini:
CONSIDERATI:
-
il
decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione in legge 14
luglio 2008, n.121, che ha, tra l’altro, attribuito al Presidente del Consiglio
dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche
giovanili;
-
il
d.P.R. 3 marzo 2017 con il quale il Sig. Giuliano
Poletti è stato nominato Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
registrato alla Corte dei conti in data 10 marzo 2017, al n. 579;
-
il
d.P.C.M 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio di Ministri” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 in data 11 dicembre 2012, che
individua tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale e il decreto ministeriale in data 31 agosto
2017, registrato dalla Corte dei conti il 19 settembre 2017, recante modifiche
ed integrazioni all’organizzazione del Dipartimento della Gioventù e del
Servizio civile nazionale;
-
la
legge 27 dicembre 2017, n. 205, di approvazione del bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020;
-
il
d.P.C.M. 15 dicembre 2017 di approvazione del bilancio di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2018;
-
l’art.
7, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha stabilito che la
Presidenza del Consiglio dei Ministri debba operare “un contenimento delle
spese per le strutture di missione e riduzione degli stanziamenti per le
politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un
risparmio non inferiore a 20 milioni di euro per l’anno 2012 e di 40 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2013”;
-
l’art.
1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha stabilito che la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a decorrere dal 2015, è tenuta ad
assicurare un’ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio in misura
non inferiore a 13 milioni di euro;
-
l’art.
2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1°
gennaio 2010, abroga l’art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo
alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla
ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di
prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
-
la circolare n. 128699 del 5 febbraio 2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze che, in attuazione del predetto art. 2,
comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, richiede che ciascuna Amministrazione
si astenga dall’erogare finanziamenti alle Autonomie speciali;
-
la
nota n. 61748 del 30 luglio 2015, con cui il Ministero dell’economia e delle
finanze ha comunicato le modalità di versamento delle somme non erogate alle
Province Autonome di Trento e Bolzano all’Entrata del bilancio dello Stato;
-
le
Sentenze della Corte Costituzionale in data 20 marzo 2006, n. 118, in data 12
dicembre 2007, n. 453, in data 27 febbraio 2008, n. 50, e in data 8 ottobre
2012, n. 223, secondo le quali le politiche giovanili rientrano nell’ambito
delle competenze concorrenti tra Stato e Regioni;
-
la
Deliberazione n. 2/2013/G, emessa dalla Corte dei conti - Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, concernente
l’indagine di controllo sul “Fondo per le politiche giovanili”, che
ribadisce, altresì, il contenuto delle riferite Sentenze della Corte
Costituzionale;
-
l’Intesa
rep. 53/CU del 25 maggio 2017 e, in particolare, l’allegato A;
-
la
necessità di assicurare l’attuazione delle politiche in favore dei giovani sul
territorio, destinando una quota del Fondo per le politiche giovanili al
finanziamento di attività a livello regionale e locale per l’anno 2018, secondo
criteri e modalità condivisi;
-
che
le modalità di monitoraggio delle iniziative regionali saranno disciplinate
tramite accordi tra Pubbliche Amministrazioni sottoscritti, ai sensi dell’art.
15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Dipartimento della Gioventù e del
Servizio civile nazionale e ciascuna Regione;
-
che
ANCI e UPI, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, hanno siglato, in
data 18 luglio 2014, un Protocollo d’Intesa volto a consentire un percorso di
massima integrazione e raccordo delle associazioni, ai fini della piena
rappresentanza unitaria e che, dunque, l’ANCI rappresenterà complessivamente il
sistema delle Autonomie locali, Comuni, Città metropolitane e Province, nelle
attività di gestione del Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2018;
SI CONVIENE
Articolo
1
1.
La presente Intesa indica, per l’anno 2018,
le percentuali di riparto del Fondo per le politiche giovanili, di seguito
denominato “Fondo”. L’ammontare del Fondo è determinato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante approvazione del bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e del bilancio pluriennale
per il triennio 2018-2020, nonché da eventuali variazioni derivanti da manovre
di finanza pubblica.
2.
La presente Intesa, in particolare,
stabilisce:
a) la
percentuale del Fondo destinata alle Regioni, alle Province Autonome e al
sistema delle Autonomie locali nella misura complessiva del 54% dello stesso;
b) la
percentuale del Fondo destinata agli interventi di rilevanza nazionale in
misura pari al restante 46%.
3.
La presente Intesa stabilisce, altresì, nell’ambito della indicata
percentuale complessiva del 54% del Fondo:
a. la quota, determinata nella misura del
30%, destinata alle Regioni e alle Province Autonome e i relativi criteri di
riparto;
b. la quota, determinata nella misura del
24%, destinata al sistema delle Autonomie locali, rappresentato dall’ANCI;
c.
le
modalità e gli strumenti di programmazione, attuazione e monitoraggio degli
interventi realizzati dalle
Regioni e dal sistema delle Autonomie locali.
Articolo 2
1.
La quota del Fondo destinata alle Regioni e
alle Province Autonome, pari al 30%, è finalizzata a cofinanziare interventi
territoriali, di seguito “interventi”, in materia di politiche giovanili, volti
prioritariamente a promuovere attività di orientamento e placement
e/o attività dirette alla prevenzione del disagio giovanile e al sostegno dei
giovani talenti.
2.
La quota del Fondo indicata al precedente
comma 1 si intende comprensiva dei trasferimenti indistinti a favore delle
Regioni e delle Province Autonome, disposti dal Ministero dell’economia e delle
finanze ai sensi dell’art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
dell’art. 7, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché
derivanti da altre disposizioni normative di finanza pubblica, comunque
finalizzate a finanziare trasferimenti compensativi a favore delle Regioni e
delle Province Autonome.
3.
La
riferita quota è ripartita tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano applicando i criteri già utilizzati per la ripartizione percentuale del
Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2017, come indicato nell’Allegato 1
che costituisce parte integrante della presente Intesa. La ripartizione della
quota determina le risorse finanziarie, arrotondate per eccesso o per difetto
all’euro, assegnate a ciascuna Regione e Provincia Autonoma.
4.
Le
risorse finanziarie, assegnate alle Province Autonome di Trento e Bolzano, sono
acquisite al bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 2, comma 109, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine le predette risorse sono versate
all’Entrata del bilancio dello Stato al Capo X.
5.
Le
Regioni inviano al Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale
(di seguito solo Dipartimento) le proposte progettuali, approvate con delibera
di Giunta Regionale, relative agli interventi che si intendono realizzare, ai
fini della sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione di cui al successivo
comma 9 del presente articolo, di seguito “Accordo”. Le proposte progettuali,
finalizzate alla realizzazione degli interventi indicati al comma 1, devono
pervenire al Dipartimento entro il 31 maggio 2018. Resta salva la possibilità
per le Regioni, in presenza di rilevanti e motivate ragioni formalmente
rappresentate, di inviare le proposte progettuali anche oltre il citato
termine, ma comunque entro il 1° ottobre 2018.
6.
Le
Regioni evidenziano le modalità di realizzazione del progetto, i tempi, gli
obiettivi, il valore complessivo, il numero di interventi, i destinatari, il
territorio e altri elementi ritenuti utili in un’apposita “scheda di progetto”,
che costituisce parte integrante della delibera di Giunta Regionale di cui al
precedente comma 5.
7.
Ai
fini dell’attuazione degli interventi proposti, le Regioni si impegnano a
cofinanziare almeno il 20% del valore complessivo del progetto presentato,
anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione
dalle Regioni stesse. Gli importi di cofinanziamento minimo regionale,
rapportati alle risorse finanziarie assegnate ad ogni singola Regione, sono
indicati nell’Allegato 2, che costituisce parte integrante della presente
Intesa.
8.
Le Regioni, che decidono di cofinanziare il progetto con
risorse finanziarie, possono inviare al Dipartimento le proposte progettuali
relative agli interventi che si intendono realizzare, approvate con delibera di
Giunta Regionale, ai fini della sottoscrizione dell’Accordo, in via ordinaria
entro il 1° ottobre 2018.
9.
Ciascuna
Regione sottoscrive con il Dipartimento, ai sensi dell’art. 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e s.m.i., in forma digitale, uno
specifico Accordo che disciplina le modalità di monitoraggio sugli interventi e
il trasferimento delle relative risorse finanziarie, riportando in allegato la
delibera di Giunta Regionale e la scheda di progetto.
10.
Il
Dipartimento e le Regioni (di seguito “Parti”) provvedono alla sottoscrizione
degli Accordi entro 60 giorni lavorativi dalla
ricezione delle proposte progettuali di cui al precedente comma 5. Per le
proposte progettuali inviate oltre il 1° ottobre, il Dipartimento comunica il
tardivo invio alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
Autonome, qualora siano formalmente rappresentate motivate ragioni
oggettivamente rilevanti, e procede alla sottoscrizione dell’Accordo; in caso
contrario, chiede alla Conferenza Unificata di esprimersi al riguardo.
11.
Il
trasferimento alle Regioni delle risorse finanziarie avviene a seguito della
registrazione del provvedimento di approvazione degli Accordi stessi da parte
del competente organo di controllo della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
al quale il Dipartimento li trasmette entro 30 giorni lavorativi dalla
sottoscrizione.
12.
Le attività relative agli
interventi da realizzare devono essere avviate entro 4 mesi decorrenti dalla
data del perfezionamento dell’Accordo, a seguito della sottoscrizione in forma
digitale di entrambe le Parti. La Regione comunica al Dipartimento la data di
effettivo inizio delle attività.
13. Le eventuali risorse finanziarie, già destinate con la presente Intesa alle
Regioni, che si rendano
disponibili a seguito della mancata sottoscrizione dell’Accordo, ovvero a
seguito del mancato avvio delle attività entro il termine previsto dal
precedente comma 12, andranno a riconfluire nel Fondo per le politiche
giovanili per essere redistribuite nelle annualità successive.
Articolo 3
1.
La
quota del Fondo, destinata al sistema delle Autonomie locali, rappresentato
dall’ANCI, stabilita in misura pari al 24% dello stanziamento del Fondo, dovrà
essere destinata anche alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti alle
Città metropolitane ed agli enti di area vasta.
2.
Le
modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative in
favore del sistema delle Autonomie locali sono oggetto di uno specifico Accordo
per l’anno 2018, da stipularsi tra il Dipartimento e l’ANCI, successivamente
alla registrazione del decreto
ministeriale recante “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per
le politiche giovanili per l’anno 2018”.
3.
Le
risorse finanziarie, attribuite con la presente Intesa in favore del sistema
delle Autonomie locali, che si rendano disponibili successivamente alla
conclusione dell’Accordo, sono interamente destinate ad iniziative da
concordarsi tra le Parti mediante la sottoscrizione di un atto integrativo.