Conferenza Stato Regioni
Schema di d.m. delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Anticipo del termine per le consegne di tabacco di cui all'art. 7 del d.m. 29 luglio 2009, concernente disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaiio 2009". |
Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali recante “Anticipo del termine per le consegne di tabacco
di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 29 luglio 2009, concernente
disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio del 19 gennaio
Intesa ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 29
dicembre 1990, n. 428.
Repertorio
Atti n. 132/CSR /CSR del
25 luglio 2012.
E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nell’odierna
seduta del 25 luglio 2012:
VISTO il Regolamento (CE) n. 73/2009, del
Consiglio del 19 gennaio 2009, che, nello stabilire le norme comuni relative ai
regimi di sostegno diretto a favore degli agricoltori nell’ambito della Politica
Agricola Comune (PAC), all’articolo 68 consente,
per talune produzioni tra cui quella del tabacco, la concessione di aiuti specifici legati alla
qualità dei prodotti, nel rispetto di determinate condizioni di
ammissibilità;
VISTO il decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2009,
emanato previa intesa di questa Conferenza sancita, in pari data, con
Atto rep. n. 100/CSR, che, tra le disposizioni per l'attuazione del citato articolo 68 del richiamato Regolamento (CE)
n. 73/2009, all’articolo 7 disciplina il sostegno specifico per il
miglioramento della qualità del tabacco, definendo gli importi e le modalità
dei pagamenti degli aiuti, con la previsione,
al comma 9, di un periodo stabilito per le consegne del prodotto presso l’impresa
di prima trasformazione intercorrente dal 1° settembre al 15 marzo dell'anno successivo alla
produzione;
VISTO lo schema
di decreto in esame, predisposto dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali su richiesta delle’Unione delle
imprese tabacchicole (UNITAB), che
modifica, per quanto attiene la domanda di aiuto per l’anno 2012, il comma 9 del richiamato articolo 7 del
vigente decreto, anticipando il termine di inizio delle consegne dal 1°
settembre al 1° agosto, al fine di consentire agli agricoltori che hanno già
raccolto il prodotto di poter riscuoterne il relativo prezzo di vendita;
CONSIDERATO che il testo del provvedimento è stato sottoposto
dal Rappresentante del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
agli Assessori
regionali competenti nella
seduta di Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura
del 19 luglio del corrente anno, ove è stato valutato “fuori sacco” tra le “Varie
ed eventuali”, con esito favorevole;
VISTA la nota protocollo n. 3356 con la quale, in data 20
settembre 2012, la Segreteria di questa Conferenza ha diramato detto
provvedimento alle Regioni e Province autonome;
PRESO ATTO che il testo dello schema di decreto, pervenuto
alla Segreteria di questa Conferenza il 23 luglio 2012, con nota ministeriale
protocollo n. 11475, risulta di identico contenuto
alla stesura già diramata alle Regioni e
Provincie autonome;
VISTI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza nel corso
della quale i Presidenti delle Regioni e Province autonome hanno espresso avviso
favorevole
SANCISCE
INTESA
sullo schema di
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante
“Anticipo del termine per le consegne di tabacco di cui all’articolo 7 del
decreto ministeriale 29 luglio 2009, concernente disposizioni per l’attuazione
dell’art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009.
Il Segretario Il Presidente
Cons.