Conferenza Stato Regioni
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano concernente l’attività libero-professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del Servizio sanitario nazionale. (SALUTE)
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Rep. Atti n. 198/CSR del 18 novembre 2010
Nella odierna
seduta del 18 novembre 2010:
VISTI gli articoli 2, comma 2, lett. b) e
4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a
questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e
Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di
coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di
interesse comune;
VISTO la legge 3 agosto 2007, n. 120, la quale prevede che
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono garantire che le
aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie,
i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico
gestiscano, con integrale responsabilità propria, l’attività
libero – professionale intramuraria, al fine
di assicurarne il corretto esercizio secondo modalità stabilite dalla predetta
legge n. 120/2007;
CONSIDERATO che il decreto legislativo 28 luglio 2000, n.
254 e la citata legge n. 120/2007 individuano nell’Osservatorio per l’attività
professionale lo strumento di raccordo tra le istituzioni statali e regionali per
il
VISTA
VISTA la nota in data 26 ottobre 2010 con la quale il
Ministero della salute ha inviato la schema di Accordo
indicato in oggetto;
VISTA la lettera in data 27 ottobre 2010 con la quale lo
schema di accordo in parola è stato trasmesso alle Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano;
CONSIDERATO che,
VISTA la lettera in data 4 novembre 2010 con la quale la
predetta nota è stata partecipata alle Amministrazioni interessate;
VISTA la lettera in data 16
novembre 2010, con la quale
VISTA la lettera in data 16 novembre 2010 con la quale la
predetta nuova versione è stata diramata;
CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, il
rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze ha formulato le
seguenti richieste di modifica all’articolo 2,
comma 1, lettera c, dopo le parole “all’articolo
RILEVATO che il Presidente della Conferenza delle Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano ha espresso assenso sulle predette
richieste emendative;
ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del
Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano;
SANCISCE ACCORDO
tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei seguenti
termini :
Considerato che:
- al fine di dare compiuta
attuazione alla disciplina dell’attività libero-professionale intramuraria è opportuno realizzare un adeguato
coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
SI
CONVIENE CHE
Art. 1
1. La modalità di esercizio dell’attività libero
– professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari, di cui ai
successivi articoli, è disciplinata dalle Regioni e Province autonome di Trento
e Bolzano sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni
legislative e contrattuali.
Art. 2
1. Nell’ambito delle competenze di cui
all’articolo 1, i piani di attività della programmazione regionale e aziendale,
al fine di garantire nell’esercizio dell’attività libero – professionale dei
dirigenti suddetti un corretto ed equilibrato rapporto tra attività
istituzionale e attività libero – professionale,
prevedono:
a. la definizione
annuale, in sede di contrattazione del budget o di specifica negoziazione con
le strutture aziendali, dei volumi di attività istituzionale dovuti, tenuto conto
delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche effettivamente assegnate ,
anche con riferimento ai carichi di lavoro misurati;
b. la determinazione
con i singoli dirigenti e con le équipes dei volumi
di attività libero professionale complessivamente erogabili, che, ai sensi delle leggi e contratti
vigenti, non possono superare quelli
istituzionali né prevedere un impegno orario superiore a quello
contrattualmente dovuto;
c. la definizione delle
prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 55, comma 2, del CCNL 8 giugno 2000
e successive integrazioni ai fini del progressivo conseguimento degli obiettivi
di allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito
dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera
professione intramoenia;
d. la costituzione a
livello aziendale di appositi organismi
paritetici con le OOSS di cui all’art.1 di verifica, anche con
l’intervento del Collegio di Direzione,
e l’indicazione delle sanzioni da
adottare in caso di violazione di quanto
pattuito;
e. l’esercizio delle
attività libero-professionali all’esterno delle strutture aziendali, consentito
limitatamente al periodo di proroga negli ambiti in cui non sia stato garantito
l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria
ai sensi della legge 120/07, senza che comporti oneri aggiuntivi per l’azienda
sanitaria né per il professionista nei confronti dell’azienda stessa;
f. l’affidamento a
personale aziendale, o comunque dall'azienda a ciò destinato, senza ulteriori
oneri aggiuntivi, del servizio di prenotazione delle prestazioni
libero-professionali, da eseguire con
modalità distinte rispetto a quelle
istituzionali, al fine di permettere il controllo dei volumi delle prestazioni
medesime nonché del servizio di riscossione delle tariffe;
g. la definizione delle
tariffe per l’attività libero-professionale, d’intesa con i dirigenti
interessati, previo accordo in sede di contrattazione collettiva integrativa,
in modo che siano remunerative di tutti i costi sostenuti dalle aziende, ivi
compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli
onorari, ed evidenzino le voci relative ai compensi del libero professionista,
dell’équipe, del personale di supporto, nonché i costi – pro quota – per
l’ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature;
h. la definizione delle
modalità per garantire, da parte dei dirigenti veterinari, l’effettuazione
delle prestazioni libero – professionali con gli adattamenti necessari in
relazione alle tipologie dei destinatari ed alle specifiche caratteristiche
dell’ attività;
i. lo svolgimento
della attività libero professionale al
di fuori dell’orario di servizio con
apposita rilevazione oraria distinta da quella istituzionale.
2. Allo scopo di favorire l’attuazione di quanto
previsto dal comma 1, lett. a) del presente articolo si applicano i criteri
individuati dall’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano sul Piano Nazionale di governo delle liste di attesa per il
triennio 2010 - 2012.
Art. 3
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, anche avvalendosi dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali, effettuano il
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano stabiliscono le modalità di verifica dello svolgimento dell’attività
libero – professionale, al fine di rilevare il volume di attività dedicato
all’attività istituzionale ed all’attività libero –
professionale, nonché dell'insorgenza di un conflitto di interessi o di
situazioni che comunque implichino forme di concorrenza sleale definendo anche
le eventuali relative misure
sanzionatorie.
3. Nell’ambito dell’attività di verifica di cui
al comma 2, le
Regioni istituiscono appositi organismi paritetici con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, anche con la
partecipazione delle organizzazioni rappresentative degli utenti e di tutela
dei diritti.
Art. 4
1. Il presente Accordo non deve comportare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
IL
SEGRETARIO IL
PRESIDENTE
Cons.
Ermenegilda Siniscalchi On.
Dott. Raffaele Fitto