Conferenza Unificata
Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, sulla ripartizione del “Fondo nazionale per le politiche giovanili” per il triennio 2013-2015. (INTEGRAZIONE con delega GIOVENTU’ - ECONOMIA E FINANZE) Codice sito: 4.3/2013/4 (Servizio I) Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. |
Intesa tra il Governo e le
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla
ripartizione del “Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all’art.
19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla quota parte a livello
regionale e locale” per l’anno 2013.
Repertorio
atti n. del 17 ottobre
2013
Nella
odierna seduta del 17 ottobre 2013:
VISTO l’articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza
unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il
raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
VISTO l’articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che demanda a
questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire “intese tra Governo,
Regioni, Province, Comuni e Comunità montane”, al fine di coordinare l’esercizio
delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse
comune;
VISTO l’art. 19, comma 2,
del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche giovanili, al fine di
promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e
all’inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione, nonché a
facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi;
VISTA la nota pervenuta il
15 ottobre 2013, con la quale il Dipartimento della gioventù e del Servizio
civile nazionale, ha inviato la bozza di Intesa tra il Governo e le Regioni e Province
Autonome e gli Enti locali sulla ripartizione del Fondo nazionale per le
politiche giovanili per l’anno 2013 che è stata diramata alle Regioni ed alle
Autonomie locali in pari data;
CONSIDERATO che, nel corso
della riunione tecnica, tenutasi il 16 ottobre 2013, i rappresentanti delle Regioni
e degli Enti locali nell’esprimere avviso tecnico favorevole allo schema di
intesa in argomento, hanno concordato alcune modifiche con i rappresentanti del
Dipartimento della gioventù;
VISTA
la nota in data 16 ottobre 2013, con la quale il Dipartimento della gioventù ha
inviato la versione definitiva dello schema di provvedimento indicato in
oggetto, che recepisce gli emendamenti concordati con le Regioni ed alle
Autonomie locali nel corso della suddetta riunione;
VISTA la lettera in pari data, con la quale tale versione
definitiva è stata diramata alle Regioni ed alle Autonomie locali;
CONSIDERATO che, nell’odierna
seduta, i Presidenti delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e
l’Unione Province d’Italia (UPI) hanno espresso parere favorevole al
perfezionamento dell’intesa sullo schema di provvedimento di cui trattasi,
nella versione trasmessa con l’anzidetta lettera del 16 ottobre 2013;
TENUTO
CONTO che, nel corso della seduta, l’Associazione Nazionale
dei Comuni Italiani (ANCI), ha espresso parere favorevole al perfezionamento
dell’intesa sullo schema di decreto in argomento, pur sottolineando l’esigenza
di incrementare le risorse da destinare ai Comuni;
ACQUISITO,
nell’odierna seduta di questa Conferenza, l’assenso del Governo e delle Regioni
e Province autonome di Trento e di Bolzano e
delle Autonomie locali;
SANCISCE INTESA
tra il Governo, le Regioni e Province Autonome e gli Enti
locali, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
nei seguenti termini:
Considerati:
-
il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85,
convertito con modificazione in legge 14 luglio 2008, n.121, che ha, tra
l’altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di
indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;
-
il decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 2013, con il quale la dott.ssa Kashetu
Kyenge detta Cécile è stata nominata Ministro senza portafoglio;
-
il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2013, con il quale al predetto
Ministro senza portafoglio è stato conferito l’incarico per l’integrazione;
-
il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2013, registrato alla Corte dei
Conti in data 7 agosto 2013, Reg. n. 7, Fog. n. 31, con il quale il predetto
Ministro Kashetu Kyenge detta Cécile è stato delegato, tra l’altro, ad
esercitare le funzioni ed i compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e
coordinamento, di tutte le iniziative, anche normative, nella materie
concernenti le politiche giovanili e il Servizio civile nazionale;
-
il DPCM 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento
delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di Ministri” pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11
dicembre 2012, che individua tra le strutture generali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile
nazionale;
-
l’art. 1, comma 551, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) che demanda alla “Tabella
C” della medesima legge “la quantificazione delle dotazioni da iscrivere nei
singoli stati di previsione del bilancio per l’anno finanziario 2013 e per il
triennio 2013-
-
la legge 24 dicembre 2012, n. 229,
concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e
bilancio pluriennale per il triennio 2013 -
-
l’art. 7, comma 1, lettera b) del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, che ha stabilito che la Presidenza del Consiglio dei
Ministri debba operare “un contenimento delle spese per le strutture di
missione e riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri
senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio non inferiore a 20 milioni
di euro per l’anno 2012 e di 40 milioni di euro a decorrere dall’anno
-
l’art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
-
l’accordo tra
Governo e Regioni del 21 dicembre 2011;
-
l’art. 16, commi 1-3, del decreto-legge 6
luglio 2001, n. 98, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111;
-
la Sentenza della Corte Costituzionale dell’8
ottobre 2012, n. 223;
-
la Deliberazione n. 2/2013/G, emessa dalla
Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato, concernente l’indagine di controllo sul “Fondo per
le politiche giovanili”, e, in particolare, le pagine 62 e seguenti della
relazione approvata con la Deliberazione che, al primo capoverso del paragrafo
10, recita testualmente: “Il quadro normativo di riferimento delle risorse
regionali, per i progetti concernenti le politiche giovanili, deve collocarsi
nella corretta applicazione dei principi d’ordine costituzionale, che prevedono
la competenza regionale per detti interventi e che trovano similari esempi nel
caso del Fondo per le politiche sociali, sul quale si è pronunciata la Corte
costituzionale, nel senso che le risorse vadano trasferite tout court, alle Regioni, tanto da
aver statuito l’esigenza che non vi sia un’articolazione del Fondo predefinita
dall’Amministrazione statale, come avveniva in passato. Le modalità di
trasferimento delle risorse alle Regioni sono espressione del dettato
costituzionale (Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3), che fa rientrare le
politiche giovanili nell’ambito delle competenze concorrenti tra Stato e
Regioni”;
-
le Sentenze della Corte Costituzionale del 20
marzo 2006, n. 118, del 12 dicembre 2007, n. 453 e del 27 febbraio 2008, n. 50;
-
che è necessario, al fine di assicurare
l’attuazione delle politiche dei giovani sul territorio, destinare una quota
del Fondo per le politiche giovanili al finanziamento di attività a livello
regionale e locale, secondo criteri e modalità condivisi, per l’anno 2013;
-
che, anche a seguito di incontri tra il
Ministro e gli Assessori Regionali, in aggiunta alle risorse già stabilite per
l’anno 2013, le risorse provenienti da precedenti riparti del Fondo per le
politiche giovanili, che si renderanno disponibili in quanto non utilizzate,
saranno ripartite tra le Regioni e/o le Province Autonome sulla base di una
successiva Intesa;
-
che le modalità di monitoraggio delle
iniziative regionali saranno disciplinate tramite accordi annuali tra Pubbliche
Amministrazioni (di seguito accordi o accordo) sottoscritti, ai sensi dell’art.
15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Dipartimento della Gioventù e del
Servizio civile nazionale e ciascuna Regione e/o Provincia Autonoma;
SI CONVIENE
Articolo
1
1. La presente Intesa
determina, per l’anno 2013, la quota del Fondo nazionale per le politiche
giovanili, di seguito denominato Fondo, che è destinata alle Regioni e alle
Province Autonome e al sistema delle Autonomie locali, che provvederanno in
maniera sinergica ad individuare interventi mirati a realizzare Centri/Forme di
aggregazione giovanile, atti a migliorare le condizioni di “incontro” dei
giovani. La presenta intesa, in particolare, stabilisce:
a)
la quota destinata a cofinanziare gli
interventi in materia di politiche giovanili delle Regioni e delle Province
Autonome ed i criteri di riparto di tale quota tra le Regioni e le Province
Autonome stesse;
b)
la quota destinata a cofinanziare le attività
proposte dal sistema delle Autonomie locali;
c)
le modalità e gli strumenti di
programmazione, attuazione e monitoraggio delle iniziative del sistema delle
Autonomie locali.
2. La quota del Fondo di cui
al comma 1 del presente articolo è stabilita in misura pari all’80% del Fondo
per l’esercizio finanziario 2013.
Articolo
2
1. Per l’anno 2013, la quota parte del Fondo, destinata agli interventi
delle Regioni e delle Province Autonome è stabilita nel 62,49% della quota del
Fondo, come determinato dalla legge di stabilità per l’anno 2013 e dagli
aggiornamenti e riallocazioni disposti, in corso d’esercizio, da manovre di
finanza pubblica.
2.
Le risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo si intendono
comprensive dei trasferimenti indistinti a favore delle Regioni e delle
Province Autonome, disposti dal Ministero dell’economia e delle finanze ai
sensi dell’art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’art. 7,
comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché derivanti da altre disposizioni
normative di finanza pubblica, comunque finalizzate a finanziare trasferimenti
compensativi a favore delle Regioni e delle Province Autonome.
3. Le risorse finanziarie di
cui al comma 1 del presente articolo sono ripartite tra ciascuna Regione e Provincia
Autonoma applicando i criteri già utilizzati per la ripartizione del Fondo
nazionale per le politiche sociali, come indicato nell’allegato 1, che
costituisce parte integrante della presente Intesa.
4. Le Regioni e le Province Autonome
si impegnano a cofinanziare almeno il 20% del valore complessivo di ciascun progetto,
anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a
disposizione dalle Regioni e/o Province Autonome per realizzare gli interventi
di cui all’articolo 1, comma 1.
5. I finanziamenti alle Regioni e/o
Province Autonome saranno erogati in un’unica soluzione alla presentazione di
un provvedimento della Giunta regionale che approvi i progetti da realizzare, i
tempi di realizzazione, l’impegno alla realizzazione e l’indicazione del
cofinanziamento, come determinato ai sensi del comma 4 del presente articolo.
Il progetto e la relativa documentazione dovranno essere allegati al
provvedimento della Giunta.
6. Le attività da realizzare
dovranno essere avviate entro sei mesi dalla firma dell’Accordo ai sensi
dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra Regioni e/o Province
Autonome e Dipartimento e comunque non oltre il 30 luglio 2014, dandone
tempestiva comunicazione al Dipartimento. La mancata sottoscrizione dell’Accordo
e/o il mancato avvio delle attività entro il suddetto termine comporteranno la
restituzione delle somme già erogate dal Dipartimento.
7. Il Dipartimento
provvederà al monitoraggio dei progetti nelle forme concordate con le Regioni
e/o le Province Autonome, definite negli accordi da stipulare ai sensi
dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
8. Le eventuali somme, già destinate
alle Regioni e/o Province Autonome, che si rendano disponibili a seguito della
mancata presentazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma
5 del presente articolo, ovvero le somme già trasferite alle Regioni e/o
Province Autonome e restituite ai sensi del comma 6, andranno a riconfluire nel
Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili per essere redistribuite nelle
annualità successive con criteri che verranno individuati in apposita Intesa
successiva alla presente.
Articolo
3
1. La quota parte del Fondo,
destinata agli interventi a favore dei Comuni è stabilita in misura pari al 12,50%
dello stanziamento del Fondo, come determinato dalla legge di stabilità per
l’anno 2013 e dagli eventuali aggiornamenti e riallocazioni disposti, in corso
d’esercizio, da successive manovre di finanza pubblica.
2. Le modalità di
programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative in favore dei
Comuni sono oggetto di uno specifico distinto accordo per l’anno 2013 da
stipularsi tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale e
l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.
Articolo
4
1. La quota parte del Fondo,
destinata agli interventi a favore delle Province è stabilita in misura pari al
5,01% dello stanziamento del Fondo, come determinato dalla legge di stabilità
per l’anno 2013 e dagli eventuali aggiornamenti e riallocazioni disposti, in
corso d’esercizio, da successive manovre di finanza pubblica.
2. Le modalità di
programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative in favore delle
Province sono oggetto di uno specifico distinto accordo per l’anno 2013 da
stipularsi tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale e
l’Unione Province d’Italia.
Il Segretario
Il Presidente