Conferenza Unificata


Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, sulla ripartizione del “Fondo nazionale per le politiche giovanili” per il triennio 2013-2015. (INTEGRAZIONE con delega GIOVENTU’ - ECONOMIA E FINANZE) Codice sito: 4.3/2013/4 (Servizio I) Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.


Intesa tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione del “Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla quota parte a livello regionale e locale” per l’anno 2013.

Repertorio atti n.                  del 17 ottobre 2013

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

Nella odierna seduta del 17 ottobre 2013:

VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che demanda a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire “intese tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane”, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO l’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione, nonché a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi;

VISTA la nota pervenuta il 15 ottobre 2013, con la quale il Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale, ha inviato la bozza di Intesa tra il Governo e le Regioni e Province Autonome e gli Enti locali sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2013 che è stata diramata alle Regioni ed alle Autonomie locali in pari data;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica, tenutasi il 16 ottobre 2013, i rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali nell’esprimere avviso tecnico favorevole allo schema di intesa in argomento, hanno concordato alcune modifiche con i rappresentanti del Dipartimento della gioventù;

VISTA la nota in data 16 ottobre 2013, con la quale il Dipartimento della gioventù ha inviato la versione definitiva dello schema di provvedimento indicato in oggetto, che recepisce gli emendamenti concordati con le Regioni ed alle Autonomie locali nel corso della suddetta riunione;

VISTA la lettera in pari data, con la quale tale versione definitiva è stata diramata alle Regioni ed alle Autonomie locali;

CONSIDERATO che, nell’odierna seduta, i Presidenti delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e l’Unione Province d’Italia (UPI) hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell’intesa sullo schema di provvedimento di cui trattasi, nella versione trasmessa con l’anzidetta lettera del 16 ottobre 2013;

TENUTO CONTO che, nel corso della seduta, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), ha espresso parere favorevole al perfezionamento dell’intesa sullo schema di decreto in argomento, pur sottolineando l’esigenza di incrementare le risorse da destinare ai Comuni;

ACQUISITO, nell’odierna seduta di questa Conferenza, l’assenso del Governo e delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

 

SANCISCE INTESA

 

tra il Governo, le Regioni e Province Autonome e gli Enti locali, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nei seguenti termini:

 

Considerati:

-        il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione in legge 14 luglio 2008, n.121, che ha, tra l’altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

-        il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013, con il quale la dott.ssa Kashetu Kyenge detta Cécile è stata nominata Ministro senza portafoglio;

-        il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2013, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l’incarico per l’integrazione;

-        il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2013, registrato alla Corte dei Conti in data 7 agosto 2013, Reg. n. 7, Fog. n. 31, con il quale il predetto Ministro Kashetu Kyenge detta Cécile è stato delegato, tra l’altro, ad esercitare le funzioni ed i compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento, di tutte le iniziative, anche normative, nella materie concernenti le politiche giovanili e il Servizio civile nazionale;

-        il DPCM 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di Ministri” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2012, che individua tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale;

-        l’art. 1, comma 551, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) che demanda alla “Tabella C” della medesima legge “la quantificazione delle dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità”;

-        la legge 24 dicembre 2012, n. 229, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013 - 2015”;

-        l’art. 7, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha stabilito che la Presidenza del Consiglio dei Ministri debba operare “un contenimento delle spese per le strutture di missione e riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio non inferiore a 20 milioni di euro per l’anno 2012 e di 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013”;

-        l’art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

-        l’accordo tra Governo e Regioni del 21 dicembre 2011;

-        l’art. 16, commi 1-3, del decreto-legge 6 luglio 2001, n. 98, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111;

-        la Sentenza della Corte Costituzionale dell’8 ottobre 2012, n. 223;

-        la Deliberazione n. 2/2013/G, emessa dalla Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, concernente l’indagine di controllo sul “Fondo per le politiche giovanili”, e, in particolare, le pagine 62 e seguenti della relazione approvata con la Deliberazione che, al primo capoverso del paragrafo 10, recita testualmente: “Il quadro normativo di riferimento delle risorse regionali, per i progetti concernenti le politiche giovanili, deve collocarsi nella corretta applicazione dei principi d’ordine costituzionale, che prevedono la competenza regionale per detti interventi e che trovano similari esempi nel caso del Fondo per le politiche sociali, sul quale si è pronunciata la Corte costituzionale, nel senso che le risorse vadano trasferite tout court, alle Regioni, tanto da aver statuito l’esigenza che non vi sia un’articolazione del Fondo predefinita dall’Amministrazione statale, come avveniva in passato. Le modalità di trasferimento delle risorse alle Regioni sono espressione del dettato costituzionale (Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3), che fa rientrare le politiche giovanili nell’ambito delle competenze concorrenti tra Stato e Regioni”;

-        le Sentenze della Corte Costituzionale del 20 marzo 2006, n. 118, del 12 dicembre 2007, n. 453 e del 27 febbraio 2008, n. 50;

-        che è necessario, al fine di assicurare l’attuazione delle politiche dei giovani sul territorio, destinare una quota del Fondo per le politiche giovanili al finanziamento di attività a livello regionale e locale, secondo criteri e modalità condivisi, per l’anno 2013;

-        che, anche a seguito di incontri tra il Ministro e gli Assessori Regionali, in aggiunta alle risorse già stabilite per l’anno 2013, le risorse provenienti da precedenti riparti del Fondo per le politiche giovanili, che si renderanno disponibili in quanto non utilizzate, saranno ripartite tra le Regioni e/o le Province Autonome sulla base di una successiva Intesa;

-        che le modalità di monitoraggio delle iniziative regionali saranno disciplinate tramite accordi annuali tra Pubbliche Amministrazioni (di seguito accordi o accordo) sottoscritti, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale e ciascuna Regione e/o Provincia Autonoma;

 

SI CONVIENE

 

Articolo 1

1. La presente Intesa determina, per l’anno 2013, la quota del Fondo nazionale per le politiche giovanili, di seguito denominato Fondo, che è destinata alle Regioni e alle Province Autonome e al sistema delle Autonomie locali, che provvederanno in maniera sinergica ad individuare interventi mirati a realizzare Centri/Forme di aggregazione giovanile, atti a migliorare le condizioni di “incontro” dei giovani. La presenta intesa, in particolare, stabilisce:

a)    la quota destinata a cofinanziare gli interventi in materia di politiche giovanili delle Regioni e delle Province Autonome ed i criteri di riparto di tale quota tra le Regioni e le Province Autonome stesse;

b)    la quota destinata a cofinanziare le attività proposte dal sistema delle Autonomie locali;

c)    le modalità e gli strumenti di programmazione, attuazione e monitoraggio delle iniziative del sistema delle Autonomie locali.

2. La quota del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo è stabilita in misura pari all’80% del Fondo per l’esercizio finanziario 2013.

 

Articolo 2

1. Per l’anno 2013, la quota parte del Fondo, destinata agli interventi delle Regioni e delle Province Autonome è stabilita nel 62,49% della quota del Fondo, come determinato dalla legge di stabilità per l’anno 2013 e dagli aggiornamenti e riallocazioni disposti, in corso d’esercizio, da manovre di finanza pubblica.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo si intendono comprensive dei trasferimenti indistinti a favore delle Regioni e delle Province Autonome, disposti dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’art. 7, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché derivanti da altre disposizioni normative di finanza pubblica, comunque finalizzate a finanziare trasferimenti compensativi a favore delle Regioni e delle Province Autonome.

3. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo sono ripartite tra ciascuna Regione e Provincia Autonoma applicando i criteri già utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, come indicato nell’allegato 1, che costituisce parte integrante della presente Intesa.

4. Le Regioni e le Province Autonome si impegnano a cofinanziare almeno il 20% del valore complessivo di ciascun progetto, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dalle Regioni e/o Province Autonome per realizzare gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1.

5. I finanziamenti alle Regioni e/o Province Autonome saranno erogati in un’unica soluzione alla presentazione di un provvedimento della Giunta regionale che approvi i progetti da realizzare, i tempi di realizzazione, l’impegno alla realizzazione e l’indicazione del cofinanziamento, come determinato ai sensi del comma 4 del presente articolo. Il progetto e la relativa documentazione dovranno essere allegati al provvedimento della Giunta.

6. Le attività da realizzare dovranno essere avviate entro sei mesi dalla firma dell’Accordo ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra Regioni e/o Province Autonome e Dipartimento e comunque non oltre il 30 luglio 2014, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento.              La mancata sottoscrizione dell’Accordo e/o il mancato avvio delle attività entro il suddetto termine comporteranno la restituzione delle somme già erogate dal Dipartimento.

7. Il Dipartimento provvederà al monitoraggio dei progetti nelle forme concordate con le Regioni e/o le Province Autonome, definite negli accordi da stipulare ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. Le eventuali somme, già destinate alle Regioni e/o Province Autonome, che si rendano disponibili a seguito della mancata presentazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 5 del presente articolo, ovvero le somme già trasferite alle Regioni e/o Province Autonome e restituite ai sensi del comma 6, andranno a riconfluire nel Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili per essere redistribuite nelle annualità successive con criteri che verranno individuati in apposita Intesa successiva alla presente.

 

Articolo 3

1. La quota parte del Fondo, destinata agli interventi a favore dei Comuni è stabilita in misura pari al 12,50% dello stanziamento del Fondo, come determinato dalla legge di stabilità per l’anno 2013 e dagli eventuali aggiornamenti e riallocazioni disposti, in corso d’esercizio, da successive manovre di finanza pubblica.

2. Le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative in favore dei Comuni sono oggetto di uno specifico distinto accordo per l’anno 2013 da stipularsi tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

 

Articolo 4

1. La quota parte del Fondo, destinata agli interventi a favore delle Province è stabilita in misura pari al 5,01% dello stanziamento del Fondo, come determinato dalla legge di stabilità per l’anno 2013 e dagli eventuali aggiornamenti e riallocazioni disposti, in corso d’esercizio, da successive manovre di finanza pubblica.

2. Le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative in favore delle Province sono oggetto di uno specifico distinto accordo per l’anno 2013 da stipularsi tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale e l’Unione Province d’Italia.

 

Il Segretario                                                                      Il Presidente

                  Roberto G. Marino                                                               Graziano Delrio