Conferenza Unificata
Parere sul provvedimento dell’Autorità nazionale anticorruzione recante l’annullamento in autotutela della iscrizione del Consorzio CEV dall’Elenco dei soggetti aggregatori (AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - ECONOMIA E FINANZE).
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Parere, ai sensi dell’articolo 4,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre
2014, sulla proposta dell’Autorità
nazionale anticorruzione recante l’annullamento in autotutela dell’iscrizione
del Consorzio CEV dall’Elenco dei soggetti aggregatori.
Rep. Atti n. 7/CU del 20
gennaio 2016
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nell’odierna
Seduta del 20 gennaio 2016
VISTO l’articolo 9 del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante le
disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti
aggregatori e prezzi di riferimento che, al comma 1, istituisce, nell’ambito
dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l’Autorità
Nazionale Anticorruzione, l’Elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna
regione, qualora costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
VISTO il successivo comma 2 del citato
articolo 9 del decreto-legge n. 66/2014, il quale prevede, che i soggetti
diversi da quelli sopra indicati che svolgono attività di centrale di
committenza ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, richiedono all’Autorità l’iscrizione all’Elenco dei soggetti
aggregatori e che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la
Conferenza Unificata, sono definiti i requisiti per l’iscrizione al predetto
elenco;
VISTO il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 novembre 2014, recante “ Requisiti per l’iscrizione
nell’elenco dei soggetti aggregatori”, volto a dare attuazione a quanto
previsto dal citato articolo 9, comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66,
che, all’articolo 4, comma 2 prevede che l’Autorità procede, sentita la
Conferenza Unificata, all’iscrizione all’Elenco dei soggetti aggregatori
richiedenti;
CONSIDERATI gli esiti della Seduta
della Conferenza tenutasi in data 16 luglio 2015, nel corso della quale è stato
acquisito il parere favorevole della Conferenza sulla Delibera dell’Autorità
volta ad includere, nell’Elenco dei soggetti aggregatori, alcuni organismi, ,
tra i quali il Consorzio CEV, ammesso a condizione che venga effettuata una
modifica statutaria (Rep. Atti n.73/CU del 16 luglio 2015);
VISTA la Comunicazione dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione, resa nella Conferenza del 20 ottobre 2015, con la
quale si rende noto che l’Autorità stessa, a seguito delle verifiche svolte, ha
deliberato la sospensione dall’Elenco dei soggetti aggregatori del Consorzio
CEV;
VISTA la nota dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione diramata in data 30 dicembre 2015, prot.
CSR 5689 P-4.23.2.13, con la quale si trasmette la proposta assunta con
Delibera del 10 dicembre 2015 in merito all’iscrizione del Consorzio CEV
dall’Elenco dei soggetti aggregatori, prevedendo l’annullamento in autotutela,
con efficacia ex nunc,
della Delibera ANAC n.58, nella parte in cui dispone l’iscrizione con riserva
del CEV nel citato Elenco, in quanto permane in capo allo stesso Consorzio la mancanza di indipendenza nello
svolgimento delle proprie funzioni;
VISTA la nota prot.
CSR 258 P-4.23.2.13 del 19 gennaio 2016, con la quale si trasmette la
comunicazione del Consorzio CEV della
imminente conclusione di tutte le fasi di dismissione delle quote di
partecipazione in società private, con la contestuale richiesta all’ANAC di
archiviare, per tali motivi, il procedimento di annullamento dall’iscrizione
nell’Elenco dei soggetti aggregatori;
VISTA la nota dell’ANAC, diramata in
data 20 gennaio 2016, prot. CSR 270 P-4.23.2.13 con
la quale si rileva l’insufficienza degli elementi forniti dal CEV per
l’archiviazione del caso e si ribadisce la necessità di procedere
all’annullamento dell’iscrizione del CEV dall’Elenco in esame, per la
persistente mancanza dei requisiti di organizzazione e indipendenza richiesti
dalle norme in vigore;
VISTI gli esiti dell’odierna Seduta,
nel corso della quale le Regioni e gli Enti locali hanno espresso parere
favorevole in merito alla proposta dell’Autorità di annullamento
dell’iscrizione del Consorzio CEV dall’Elenco dei soggetti aggregatori
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
ai sensi
dell’articolo 4, comma 2, dl D.P.C.M. 11 novembre 2014, sulla proposta dell’Autorità
nazionale anticorruzione recante l’annullamento in autotutela dell’iscrizione
del Consorzio CEV dall’Elenco dei soggetti aggregatori.