Conferenza Stato Regioni
Intesa sulla proposta del Ministero della salute di ripartizione alle Regioni, per l’anno 2013, dei fondi di cui agli articoli 10 comma 8, 12 comma 4, 16 comma 3 e 17 comma 2 della legge 1°aprile 1999, n.91 recante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti”. (SALUTE)
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Intesa ai sensi dell’articolo 115, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della
salute di
assegnazione alle Regioni, per l’anno 2013, dei fondi di cui agli artt. 10
comma 8, 12 comma 4, 16 comma 3 e 17 comma 2 della legge 1°aprile 1999, n.91,
recante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e
tessuti”.
Rep. Atti n. 191/CSR del 19 dicembre 2013
Nella odierna seduta del 19 dicembre 2013:
VISTO l’articolo
115, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.112 che, nel definire i compiti e le funzioni
amministrative in materia di sanità conservati allo Stato, stabilisce che
l’adozione di piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali, nonché
il riparto delle relative risorse alle Regioni, avviene previa intesa in questa
Conferenza;
VISTA la legge 1°aprile 1999, n. 91, recante
disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, che
all’art. 10, comma 1, dispone che le Regioni, qualora non abbiano provveduto ai
sensi della legge 2 dicembre 1975, n. 644, istituiscano un centro regionale
trapianti ovvero, in associazione tra esse, un centro interregionale,
individuandone al comma 6 le relative funzioni;
VISTA la citata legge n.
91 che, a decorrere dall’anno 1999, agli articoli 10 comma8, 12 comma 4, 16
comma 3 e 17 comma 2, autorizza rispettivamente la spesa annua in vecchie lire:
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di
4.200 milioni, per l’istituzione ed il funzionamento dei predetti centri
regionali ed interregionali;
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di
50 milioni, per consentire l’esercizio delle funzioni di coordinamento delle
strutture;
-
di
2.450 milioni, per il funzionamento delle strutture accreditate dalle Regioni
individuate idonee ad effetture i trapianti di organi e di tessuti, nonché
delle strutture accreditate per i prelievi e di quelle per la conservazione dei
tessuti prelevati;
-
di
200 milioni, a rimborso delle spese aggiuntive per il trasporto dei feretri;
VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, che
all’articolo 2, comma 109, dispone, dal 1°gennaio 2010, l’abrogazione degli
articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, escludendo così le
Province autonome di Trento e di Bolzano dall’attribuzione di fondi speciali
per garantire i livelli di prestazioni in maniera uniforme sul territorio
nazionale;
VISTA la lettera pervenuta in data 28
novembre 2013, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta
citata;
VISTA la lettera in
data 28 novembre
2013, con la quale la predetta proposta
è stata diramata alle Regioni;
VISTA la lettera in data 11 dicembre 2013,
con la quale
CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna
seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni hanno espresso parere
favorevole sulla proposta in argomento;
nei termini di cui in premessa, sulla proposta del
Ministero della salute di
ripartizione alle Regioni, per l’anno 2013, dei fondi di cui agli artt. 10
comma 8, 12 comma 4, 16 comma 3 e 17 comma 2 della legge 1°aprile 1999, n.91,
recante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e
tessuti”.