Conferenza Stato Regioni


Intesa sulla proposta del Ministero della salute di ripartizione alle Regioni, per l’anno 2013, dei fondi di cui agli articoli 10 comma 8, 12 comma 4, 16 comma 3 e 17 comma 2 della legge 1°aprile 1999, n.91 recante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti”. (SALUTE)
Intesa ai sensi dell’articolo 115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112


 

Intesa ai sensi dell’articolo 115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della salute di assegnazione alle Regioni, per l’anno 2013, dei fondi di cui agli artt. 10 comma 8, 12 comma 4, 16 comma 3 e 17 comma 2 della legge 1°aprile 1999, n.91, recante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti”.

 

Rep. Atti n. 191/CSR  del 19 dicembre 2013                  

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

Nella odierna seduta del 19 dicembre 2013:

 

 

VISTO l’articolo 115,  comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 che, nel definire i compiti e le funzioni amministrative in materia di sanità conservati allo Stato, stabilisce che l’adozione di piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali, nonché il riparto delle relative risorse alle Regioni, avviene previa intesa in questa Conferenza;

 

VISTA la legge 1°aprile 1999, n. 91, recante disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, che all’art. 10, comma 1, dispone che le Regioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi della legge 2 dicembre 1975, n. 644, istituiscano un centro regionale trapianti ovvero, in associazione tra esse, un centro interregionale, individuandone al comma 6 le relative funzioni;

 

VISTA la citata legge n. 91 che, a decorrere dall’anno 1999, agli articoli 10 comma8, 12 comma 4, 16 comma 3 e 17 comma 2, autorizza rispettivamente la spesa annua in vecchie lire:

-       di 4.200 milioni, per l’istituzione ed il funzionamento dei predetti centri regionali ed interregionali;

-       di 50 milioni, per consentire l’esercizio delle funzioni di coordinamento delle strutture;

-       di 2.450 milioni, per il funzionamento delle strutture accreditate dalle Regioni individuate idonee ad effetture i trapianti di organi e di tessuti, nonché delle strutture accreditate per i prelievi e di quelle per la conservazione dei tessuti prelevati;

-       di 200 milioni, a rimborso delle spese aggiuntive per il trasporto dei feretri;

 

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, che all’articolo 2, comma 109, dispone, dal 1°gennaio 2010, l’abrogazione degli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, escludendo così le Province autonome di Trento e di Bolzano dall’attribuzione di fondi speciali per garantire i livelli di prestazioni in maniera uniforme sul territorio nazionale;

 

VISTA la lettera pervenuta in data 28 novembre 2013, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta citata;

 

VISTA la lettera in data 28 novembre 2013, con la quale la predetta proposta è stata diramata alle Regioni;

 

VISTA la lettera in data 11 dicembre 2013, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato l’avviso tecnico favorevole;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni hanno espresso parere favorevole sulla proposta in argomento;

ESPRIME INTESA

nei termini di cui in premessa, sulla proposta del Ministero della salute di ripartizione alle Regioni, per l’anno 2013, dei fondi di cui agli artt. 10 comma 8, 12 comma 4, 16 comma 3 e 17 comma 2 della legge 1°aprile 1999, n.91, recante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti”.