Conferenza Stato Regioni
Intesa sul D.P.C.M. di riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per gli anni 2013 e 2014 da destinare alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne. (PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - PARI OPPORTUNITÀ)
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Intesa, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2 del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge
15 ottobre 2013, n. 119, sul D.P.C.M.
di riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunità per gli anni 2013 e 2014 da destinare alla
prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne.
Repertorio atti
n. 86/CSR del 10 luglio 2014
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella
odierna seduta del 10
luglio 2014:
VISTO l’articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n.
93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante “Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante
disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza
di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle
province” ed in particolare:
-
il
comma 1 del suddetto articolo 5-bis, il quale al fine di potenziare le forme di
assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli
attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi
territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne
vittime di violenza, ha incrementato il Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunità di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7
milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2015;
-
il
comma 2 del medesimo articolo 5-bis, il quale prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa
in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
provveda annualmente a
ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 dello stesso articolo
5-bis tenendo conto della programmazione regionale e degli interventi già
operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne e del numero
dei centri antiviolenza e delle case-rifugio
pubblici e privati già esistenti in ogni regione nonché della necessità di
riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni
regione, riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi
centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto
dalla raccomandazione Expert Meeting sulla violenza contro le donne -
Finlandia, 8-10 novembre 1999;
VISTA
la nota del 18 giugno 2014, con la quale il Dipartimento per le Pari
Opportunità, ha inviato la bozza di Intesa sul D.P.C.M. di riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per gli anni 2013 e 2014
da destinare alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne, che
è stata diramata alle Regioni e Province autonome con lettera del 23 giugno
2014;
VISTA
la nota del 1 luglio 2014, con la quale il Dipartimento per le Pari Opportunità
ha rinviato il testo del decreto, con alcune modifiche, che è stato diramato il
3 luglio 2014;
VISTA la nota del 7
luglio con la quale il Dipartimento per le Pari Opportunità ha trasmesso le
seguenti riformulazioni del testo:
-
all’articolo
1, comma 2: “Per Case rifugio si intendono le strutture residenziali che
offrono ospitalità alle donne vittime di violenza e ai loro figli. Tali
strutture, alle quali è garantito l’anonimato, sono gestite con il supporto
stabile di personale e sono promosse da:”;
-
all’articolo
3, comma 4: “Con successiva intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sancire in sede di Conferenza
unificata entro il 2014, sono stabiliti i requisiti minimi necessari che i
centri antiviolenza e le case rifugio devono possedere anche per poter accedere
al riparto delle risorse finanziarie di cui alla legge 15 ottobre 2013, n.
119.”;
CONSIDERATO che con
nota del 10 luglio 2014, diramata in pari data da questo Ufficio di Segreteria,
il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato che lo stanziamento
previsto dall’articolo 5 bis, comma 1, del decreto legge n. 93 del 2013, pari a
7 milioni di euro e riferito all’anno 2014, è stato ridotto, in applicazione
dell’articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 e dall’articolo 16 del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, per l’importo complessivo pari ad euro 550.615;
CONSIDERATO altresì
che con la nota sopra citata, il Ministero dell’economia e finanze ha precisato
che occorre procedere ad una modifica
del decreto in questione al fine di limitare la somma da ripartire, tra le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, all’importo disponibile in
bilancio, pari ad euro 6.449.385, con riferimento all’anno 2014;
RILEVATO che, nel
corso dell’odierna seduta, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
di Trento e Bolzano hanno espresso parere favorevole al perfezionamento
dell’intesa sul provvedimento in esame;
ACQUISITO, quindi,
l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento
e di Bolzano;
SANCISCE INTESA
ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013,
n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, sul D.P.C.M. di riparto delle risorse finanziarie
del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per gli
anni 2013 e 2014 da destinare alla prevenzione e al contrasto della violenza
contro le donne, nei termini e alle condizioni di cui in premessa.
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