Conferenza Stato Regioni


Intesa sul D.P.C.M. di riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per gli anni 2013 e 2014 da destinare alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne. (PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - PARI OPPORTUNITÀ)
Intesa ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119.


Intesa, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, sul D.P.C.M. di riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per gli anni 2013 e 2014 da destinare alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne.   

Repertorio atti n.   86/CSR     del 10 luglio 2014

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nella odierna seduta del 10 luglio 2014:

VISTO l’articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province” ed in particolare:

-     il comma 1 del suddetto articolo 5-bis, il quale al fine di potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, ha incrementato il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;

-     il comma 2 del medesimo articolo 5-bis, il quale prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provveda annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 dello stesso articolo 5-bis tenendo conto della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne e del numero dei centri antiviolenza e delle  case-rifugio pubblici e privati già esistenti in ogni regione nonché della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione, riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla raccomandazione Expert Meeting sulla violenza contro le donne - Finlandia, 8-10 novembre 1999;

VISTA la nota del 18 giugno 2014, con la quale il Dipartimento per le Pari Opportunità, ha inviato la bozza di Intesa sul D.P.C.M. di riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per gli anni 2013 e 2014 da destinare alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne, che è stata diramata alle Regioni e Province autonome con lettera del 23 giugno 2014;

VISTA la nota del 1 luglio 2014, con la quale il Dipartimento per le Pari Opportunità ha rinviato il testo del decreto, con alcune modifiche, che è stato diramato il 3 luglio 2014;

VISTA la nota del 7 luglio con la quale il Dipartimento per le Pari Opportunità ha trasmesso le seguenti riformulazioni del testo:

-      all’articolo 1, comma 2: “Per Case rifugio si intendono le strutture residenziali che offrono ospitalità alle donne vittime di violenza e ai loro figli. Tali strutture, alle quali è garantito l’anonimato, sono gestite con il supporto stabile di personale e sono promosse da:”;

-      all’articolo 3, comma 4: “Con successiva intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6,  della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sancire in sede di Conferenza unificata entro il 2014, sono stabiliti i requisiti minimi necessari che i centri antiviolenza e le case rifugio devono possedere anche per poter accedere al riparto delle risorse finanziarie di cui alla legge 15 ottobre 2013, n. 119.”;

CONSIDERATO che con nota del 10 luglio 2014, diramata in pari data da questo Ufficio di Segreteria, il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato che lo stanziamento previsto dall’articolo 5 bis, comma 1, del decreto legge n. 93 del 2013, pari a 7 milioni di euro e riferito all’anno 2014, è stato ridotto, in applicazione dell’articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 e dall’articolo 16 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l’importo complessivo pari ad euro 550.615;

CONSIDERATO altresì che con la nota sopra citata, il Ministero dell’economia e finanze ha precisato che occorre procedere  ad una modifica del decreto in questione al fine di limitare la somma da ripartire, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, all’importo disponibile in bilancio, pari ad euro 6.449.385, con riferimento all’anno 2014;

RILEVATO che, nel corso dell’odierna seduta, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell’intesa sul provvedimento in esame;

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, sul D.P.C.M. di riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per gli anni 2013 e 2014 da destinare alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne, nei termini e alle condizioni di cui in premessa.

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