Conferenza Unificata
Schema di D.P.R. di modifica e integrazione del D.P.R. 2 aprile 2009, n.59, in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti tecnici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari. |
Intesa, ai sensi dell’art.4, comma 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n.192 sullo schema di decreto del Presidente della
Repubblica in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione
degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici
e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari.
Rep. Atti n. 101/CU del 26
settembre 2012
Nell’odierna
Seduta del 26 settembre 2012
VISTA la Direttiva europea 2002/91/CE, del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, sul rendimento
energetico nell’edilizia e, in particolare l’art.9 recante “Ispezione dei
sistemi di condizionamento d’aria”;
VISTO decreto legislativo 19 agosto 2005,
n.192, recante: “Attuazione della
Direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell’edilizia”;
VISTO in particolare, l’art.4, comma 1, del decreto
legislativo n.192/2005 sopra citato, il quale prevede l’emanazione di uno o più
decreti del Presidente della Repubblica al fine di definire i criteri generali,
le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei
consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi indicati dall’articolo 1
dello stesso decreto legislativo, nonché
i criteri generali di prestazione energetica per l’edilizia
sovvenzionata e convenzionata, i requisiti professionali e i criteri di
accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti
cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli
impianti di climatizzazione;
VISTO il D.P.R. 2 aprile 2009, n.59, recante
il regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 1 lett. a) e b) del D. Lgs. 19
agosto 2005, n.192 sopra citato, che individua i criteri generali, le
metodologie di calcolo, i requisiti minimi per la prestazione energetica degli
edifici e degli impianti termici per la
climatizzazione invernale e per la
preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari e rinvia la disciplina degli impianti di
climatizzazione estiva a provvedimenti; da emanare successivamente;
CONSIDERATA la procedura di infrazione avviata nei confronti
della Repubblica italiana da parte della Commissione europea, , per incompleta
e inesatta trasposizione delle norme contenute nella Direttiva 2002/91/CE, conclusasi
con un parere motivato espresso in data 29 settembre 2011 e con la proposta di
condanna dell’Italia formulato in data 19 luglio 2012, per omessa notificazione
di misure di attuazione relative all’art.9 della Direttiva 2002/91/CE e alla
disciplina delle ispezioni dei sistemi di condizionamento d’aria;
VISTO lo schema di provvedimento predisposto dal Ministero
dello sviluppo economico, recante la modifica del D.P.R. 2 aprile 2009, n.59 e
la modifica della disciplina in materia di esercizio, conduzione, controllo,
manutenzione e ispezione degli impianti tecnici per la climatizzazione
invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per
usi igienici e sanitari, al fine di ottemperare a quanto rilevato dalla
Commissione europea, trasmesso con nota prot. CSR 3872 P- 4.23.2.12 del 9
agosto 2012;
VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 19
settembre 2012 per discutere il provvedimento in esame, nel corso della quale
le Regioni hanno consegnato un documento contenente le richieste di modifica al
testo del provvedimento e alcune raccomandazioni, l’ANCI ha formulato alcune
osservazioni e richieste di modifica, il
Consiglio Superiore dei Lavori pubblici ha formulato alcune osservazioni, che il
Ministero dello sviluppo economico ha ritenuto in linea di massima accoglibili;
VISTA la nota del 19 settembre 2012, prot. CSR 4180
P-4.23.2.12 con la quale sono state trasmesse le richieste e le raccomandazioni
formulale dalle Regioni nel corso dell’incontro tecnico sopra citato e il
parere espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori pubblici sul provvedimento;
VISTE le osservazioni e le richieste conclusive di
emendamento al testo del provvedimento, trasmesse dalle Regioni e dall’ANCI e
diramate con nota del 20 settembre 2012, prot. CSR 4195 P-4.23.2.12;
VISTA la nota delle Regioni del 24 settembre 2012, con la
quale sono stati comunicati gli esiti della Commissione politica interregionale
Ambiente ed Energia, nella quale si esprime avviso favorevole alla conclusione
dell’intesa, subordinato all’accoglimento delle proposte emendative allegate
alla nota stessa, alcune della quali ulteriori rispetto a quelle formulate in
sede tecnica, relative in particolare all’art. 8 e all’art.9 del testo, al fine
di prevedere l’abbassamento da
VISTO il nuovo schema di decreto predisposto dal Ministero
dello sviluppo economico a seguito di quanto richiesto dalle Regioni e
dall’ANCI, con i documenti tecnici e politici sopra indicati, ad eccezione
della richiesta di modifica degli artt. 8 e 9 del testo, nella parte relativa
all’abbassamento da
VISTI gli esiti dell’odierna Seduta nel corso della quale
sono state discusse le richieste delle Regioni relative alla modifica degli
articoli 8 e 9 dello schema, per l’abbassamento a 5Kw del limite stabilito per
gli impianti di climatizzazione invernale, ritenute dal Ministero dello
sviluppo economico non accoglibili, anche in ragione della finalità del
provvedimento, volto ad adeguare la disciplina a quanto segnalato dalla
Commissione europea in materia di impianti di climatizzazione estiva e in
ragione di quanto previsto dall’art. 10 dello schema, che consente comunque
alle Regioni di intervenire nella disciplina della materia, modificando il
limite previsto in sede regolamentare;
CONSIDERATO che, al termine del confronto tra il Ministero
dello sviluppo economico e le Regioni, svoltosi nell’odierna Seduta, è stato
concordato tra le amministrazioni di individuare il limite minimo di potenza
previsto per i controlli di efficienza degli impianti termici di
climatizzazione invernale e le ispezioni sugli impianti di climatizzazione
invernale in 10 Kw, modificando in questi termini quanto previsto dagli artt. 8
e 9 dello schema di provvedimento in esame;
CONSIDERATO che le Regioni, preso atto di quanto definito
nel corso della Seduta hanno espresso l’avviso favorevole alla conclusione
dell’intesa;
CONSIDERATO che l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso
favorevole alla conclusione dell’intesa
SANCISCE INTESA
nei
termini di cui in Premessa, ai sensi dell’art.4, comma 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n.192 sullo schema di decreto del Presidente della
Repubblica in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e
ispezione degli impianti tecnici per la climatizzazione invernale ed estiva
degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e
sanitari
Il
Segretario Il Presidente
Cons. Ermenegilda
Siniscalchi Dott. Piero Gnudi