Conferenza Unificata


Schema di D.P.R. di modifica e integrazione del D.P.R. 2 aprile 2009, n.59, in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti tecnici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari.


Intesa, ai sensi dell’art

Intesa, ai sensi dell’art.4, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari.

Rep. Atti n. 101/CU del 26 settembre 2012

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell’odierna Seduta del 26 settembre 2012

VISTA la Direttiva europea 2002/91/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia e, in particolare l’art.9 recante “Ispezione dei sistemi di condizionamento d’aria”;

VISTO decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, recante: “Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”;

VISTO in particolare, l’art.4, comma 1, del decreto legislativo n.192/2005 sopra citato, il quale prevede l’emanazione di uno o più decreti del Presidente della Repubblica al fine di definire i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi indicati dall’articolo 1 dello stesso decreto legislativo, nonché i criteri generali di prestazione energetica per l’edilizia sovvenzionata e convenzionata, i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione;

VISTO il D.P.R. 2 aprile 2009, n.59, recante il regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 1 lett. a) e b) del D. Lgs. 19 agosto 2005, n.192 sopra citato, che individua i criteri generali, le metodologie di calcolo, i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari e rinvia la disciplina degli impianti di climatizzazione estiva a provvedimenti; da emanare successivamente;

CONSIDERATA la procedura di infrazione avviata nei confronti della Repubblica italiana da parte della Commissione europea, , per incompleta e inesatta trasposizione delle norme contenute nella Direttiva 2002/91/CE, conclusasi con un parere motivato espresso in data 29 settembre 2011 e con la proposta di condanna dell’Italia formulato in data 19 luglio 2012, per omessa notificazione di misure di attuazione relative all’art.9 della Direttiva 2002/91/CE e alla disciplina delle ispezioni dei sistemi di condizionamento d’aria;

VISTO lo schema di provvedimento predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, recante la modifica del D.P.R. 2 aprile 2009, n.59 e la modifica della disciplina in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti tecnici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari, al fine di ottemperare a quanto rilevato dalla Commissione europea, trasmesso con nota prot. CSR 3872 P- 4.23.2.12 del 9 agosto 2012;

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 19 settembre 2012 per discutere il provvedimento in esame, nel corso della quale le Regioni hanno consegnato un documento contenente le richieste di modifica al testo del provvedimento e alcune raccomandazioni, l’ANCI ha formulato alcune osservazioni e richieste di modifica, il Consiglio Superiore dei Lavori pubblici ha formulato alcune osservazioni, che il Ministero dello sviluppo economico ha ritenuto in linea di massima accoglibili;

VISTA la nota del 19 settembre 2012, prot. CSR 4180 P-4.23.2.12 con la quale sono state trasmesse le richieste e le raccomandazioni formulale dalle Regioni nel corso dell’incontro tecnico sopra citato e il parere espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori pubblici sul provvedimento;

VISTE le osservazioni e le richieste conclusive di emendamento al testo del provvedimento, trasmesse dalle Regioni e dall’ANCI e diramate con nota del 20 settembre 2012, prot. CSR 4195 P-4.23.2.12;

VISTA la nota delle Regioni del 24 settembre 2012, con la quale sono stati comunicati gli esiti della Commissione politica interregionale Ambiente ed Energia, nella quale si esprime avviso favorevole alla conclusione dell’intesa, subordinato all’accoglimento delle proposte emendative allegate alla nota stessa, alcune della quali ulteriori rispetto a quelle formulate in sede tecnica, relative in particolare all’art. 8 e all’art.9 del testo, al fine di prevedere l’abbassamento da 20 a 5 Kw del limite stabilito per i controlli di efficienza degli impianti termici di climatizzazione invernale e le ispezioni su impianti di climatizzazione invernale, diramata in data 24 settembre 2012 prot. CSR 4250 P-4.23.2.12;

VISTO il nuovo schema di decreto predisposto dal Ministero dello sviluppo economico a seguito di quanto richiesto dalle Regioni e dall’ANCI, con i documenti tecnici e politici sopra indicati, ad eccezione della richiesta di modifica degli artt. 8 e 9 del testo, nella parte relativa all’abbassamento da 20 a 5 kw del limite stabilito per i controlli di efficienza e per le ispezioni degli impianti sopra indicata;

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta nel corso della quale sono state discusse le richieste delle Regioni relative alla modifica degli articoli 8 e 9 dello schema, per l’abbassamento a 5Kw del limite stabilito per gli impianti di climatizzazione invernale, ritenute dal Ministero dello sviluppo economico non accoglibili, anche in ragione della finalità del provvedimento, volto ad adeguare la disciplina a quanto segnalato dalla Commissione europea in materia di impianti di climatizzazione estiva e in ragione di quanto previsto dall’art. 10 dello schema, che consente comunque alle Regioni di intervenire nella disciplina della materia, modificando il limite previsto in sede regolamentare;

CONSIDERATO che, al termine del confronto tra il Ministero dello sviluppo economico e le Regioni, svoltosi nell’odierna Seduta, è stato concordato tra le amministrazioni di individuare il limite minimo di potenza previsto per i controlli di efficienza degli impianti termici di climatizzazione invernale e le ispezioni sugli impianti di climatizzazione invernale in 10 Kw, modificando in questi termini quanto previsto dagli artt. 8 e 9 dello schema di provvedimento in esame;

CONSIDERATO che le Regioni, preso atto di quanto definito nel corso della Seduta hanno espresso l’avviso favorevole alla conclusione dell’intesa;

CONSIDERATO che l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole alla conclusione dell’intesa

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in Premessa, ai sensi dell’art.4, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti tecnici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari

Il Segretario Il Presidente

Cons. Ermenegilda Siniscalchi Dott. Piero Gnudi