Conferenza Stato Regioni
Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento in materia di requisiti minimi di qualità e sicurezza richiesti per l’autorizzazione all’apertura ed all’esercizio delle strutture sanitarie deputate all’erogazione di prestazioni odontostomatologiche. (SALUTE)
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Intesa,
ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento
in materia di requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’autorizzazione all’apertura
ed all’esercizio delle strutture sanitarie deputate all’erogazione di
prestazioni odontostomatologiche.
Rep. Atti n. 104/CSR
del 9 giugno 2016
LA CONFERENZA
PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 9 giugno 2016:
VISTO
l’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la
possibilità per il Governo di promuovere la stipula di intese in sede di
Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, dirette a favorire
l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni
unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
VISTA la lettera in data 4 dicembre 2015,
diramata in data 10 dicembre 2015 con richiesta di assenso, con la quale
Ministero della salute ha trasmesso lo schema di provvedimento relativo al
documento di cui trattasi;
VISTA la nota in data 25 febbraio 2016,
diramata in pari data, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso una
nuova versione del testo di cui trattasi, riformulato alla luce delle modifiche
concordate nel corso dell’incontro tecnico svoltosi in data 10 febbraio 2016;
RILEVATO che il punto, iscritto all’ordine
del giorno della Conferenza Stato - Regioni del 3 marzo 2016, è stato rinviato;
VISTA la nota in data 9 maggio 2016, diramata
in pari data, con la quale il Coordinamento interregionale in sanità ha
trasmesso un documento di osservazioni sul provvedimento in oggetto;
RILEVATO che, nel corso della riunione
tecnica svoltasi in data 10 maggio 2016 i
rappresentanti del Ministero della salute e delle Regioni hanno
concordato una serie di modifiche al provvedimento di cui trattasi, recepite
nel testo definitivo, pervenuto in data 8 giugno 2016 e diramato, in pari data,
dall’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza;
ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta,
l’assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome sul documento in
epigrafe;
SANCISCE INTESA
tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e di Bolzano nei seguenti termini:
Considerati:
il decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ed in
particolare, l'articolo 10, che stabilisce l'adozione in via ordinaria del
metodo della verifica e revisione della qualità e della quantità delle prestazioni
al cui sviluppo devono risultare funzionali i modelli organizzativi dei
soggetti erogatori, nonché sulla qualità dell'assistenza e sulla appropriatezza
delle prestazioni rese;
il
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 "Approvazione
dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle
strutture pubbliche e private", che definisce le attività di valutazione e
miglioramento della qualità in termini metodologici e prevede, tra i requisiti
generali richiesti alle strutture pubbliche e private, che le stesse siano
dotate di un insieme di attività e procedure relative alla gestione,
valutazione e miglioramento della qualità;
il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante “Definizione
dei Livelli Essenziali di Assistenza”;
il decreto del
Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, recante “Approvazione del Piano
Sanitario Nazionale 2006-2008”, che prevede di favorire la promozione del governo
clinico e della qualità nel Servizio sanitario e, quindi, la sicurezza in ogni
ambito assistenziale, nonché, in particolare, gli obiettivi del medesimo Piano
Sanitario Nazionale 2006-2008, che fanno specifico riferimento alla necessità
di sviluppo delle modalità assistenziali di day-surgery
e chirurgia ambulatoriale;
che, per il perseguimento degli obiettivi di
tutela della salute dei cittadini assicurato con i Livelli Essenziali di
Assistenza, l’autorizzazione all’esercizio costituisce strumento di garanzia
della sicurezza e della qualità delle attività sanitarie, come previsto dalla
normativa nazionale;
che il complesso sistema
dell’autorizzazione/accreditamento si è sviluppato definendo percorsi normativi
differenziati tra le diverse Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano,
così come rilevato dai documenti tecnici prodotti dall’Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali, determinando la necessità di condividere gli
elementi essenziali del sistema da adottare in tutto il territorio nazionale;
Visti:
il Quaderno del Ministero della Salute n. 7 (gennaio – febbraio 2007), che riporta le Linee guida nazionali per la promozione della
salute orale e la prevenzione delle patologie orali in età evolutiva e in età
adulta nonché le Linee guida per promozione della salute orale e la prevenzione
delle patologie orali negli individui in età evolutiva che devono essere
sottoposti a chemio- e/o radioterapia;
la Raccomandazione n. 10 del Ministero della
Salute del settembre 2009, edita sul proprio sito web, per la prevenzione dell’osteonecrosi della mascella/mandibola da bifosfonati, recante le misure idonee per prevenire e
minimizzare tale effetto indesiderato e provvedere ad una corretta gestione dei
pazienti che necessitano di cure odontoiatriche e che hanno assunto, stanno
assumendo o dovranno assumere bifosfonati in ambito
oncologico;
l’Intesa
concernente il Patto per la salute 2006-2008, sancita nella seduta del 5
ottobre 2006 della Conferenza Stato - Regioni, rep. atti n. 2648/CSR, che, al
punto 4.9, prevede che l’integrazione tra erogatori pubblici ed erogatori
privati sia ancorata alla prioritaria esigenza di garantire qualità nei
processi di diagnosi, cura e riabilitazione e l’Intesa concernente il nuovo il
Patto per
il
regolamento recante il funzionamento del Comitato paritetico permanente per la
verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, approvato da
questa Conferenza nella seduta del 10 febbraio 2011, rep. atti n. 18/CSR, che
prevede, all’articolo 1, che il Comitato svolga i compiti che
gli
sono stati assegnati dalle leggi vigenti, dalle intese e accordi stipulati
nella sede della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed ogni altro compito che si
convenga di affidare allo stesso da parte del Ministro della salute;
la Direttiva
2011/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, concernente
l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza
transfrontaliera;
il
D.M. del 26 febbraio 2013 con cui è stato istituito il “Tavolo tecnico per la
definizione dei requisiti per l’autorizzazione/accreditamento degli studi
odontoiatrici per l’esercizio delle attività degli studi e degli ambulatori che
operano in ambito odontostomatologico”;
l’Intesa,
sancita nella seduta della Conferenza Stato – Regioni del 19 febbraio 2015,
rep. atti n. 32/CSR, concernente il documento “Cronoprogramma adeguamenti della
normativa delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano”, inerente i
criteri ed i requisiti contenuti nel documento tecnico di cui all’Intesa del 20
dicembre 2012, rep. atti n. 259/CSR”;
SI CONVIENE
sul documento diretto ad
uniformare la normativa regionale/provinciale in tema di requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’autorizzazione all’apertura
ed all’esercizio delle strutture sanitarie deputate all’erogazione di prestazioni
odontostomatologiche, Allegato sub A, parte integrante del presente atto.