Conferenza Stato Regioni


Intesa sui criteri e sulle modalità applicative del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, in materia di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.


Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n

 

 

 

 

 

 

 

Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri e sulle modalità applicative del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, in materia di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone.

 

Rep. Atti n. 95/CU del 25 luglio 2012

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

Nell’odierna Seduta del 25 luglio 2012

 

VISTI gli artt. 7, comma 2 e 9, comma 1 del decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281, che attribuiscono alla Conferenza la facoltà di istituire gruppi di lavoro, con la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali, con funzioni di istruttoria, raccordo, collaborazione e concorso all’attività della Conferenza stessa;

 

VISTO l’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza, dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

 

CONSIDERATO che nell'ambito del Tavolo tecnico congiunto, attivato su richiesta delle Regioni il 20 marzo 2012 presso la Conferenza Unificata, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Regioni e gli Enti locali hanno convenuto sulla necessità di definire dei criteri e delle modalità condivise delle loro rispettive azioni amministrative, al fine di risolvere le criticità sorte in relazione all’applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, disposta con DD prot. n. RD/291 del 25.11.2011 e con altri successivi atti del Ministero citato, oltre che con l’articolo 11 del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n.35;

 

CONSIDERATO che con il Regolamento (CE) n. 1071/2009, relativo all'accesso alla professione di trasportatore su strada, si è creata una nuova autorizzazione, che costituisce il presupposto per svolgere qualsiasi tipo di servizio di trasporto, mentre fino al 4 dicembre 2011 la normativa europea in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada non prevedeva un preciso procedimento istruttorio, la cui conclusione fosse uno specifico provvedimento autorizzativo, né prevedeva un Registro elettronico delle imprese che svolgevano la predetta professione e l'interconnessione degli altri Stati membri dell'Unione Europea tramite il registro stesso;

 

CONSIDERATO che, fino alla data sopra indicata, le verifiche dei requisiti per l’accesso alla professione si sono svolte in occasione delle procedure per l’accesso al mercato, in particolare ove disciplinate espressamente dalle Regioni che, con propria legge, hanno dato attuazione al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 nonché alla legge 11 agosto 2003, n. 218 recante " Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente";

 

PRESO ATTO che le imprese che possiedono i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1071/2009, ossia i requisiti dello stabilimento, dell'onorabilità, dell'idoneità finanziaria e dell’idoneità professionale, possono essere autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone dall'Autorità competente;

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO tuttavia che le imprese, in possesso soltanto di tale autorizzazione, non possono svolgere i servizi di trasporto su strada di persone, in quanto a tal fine le stesse devono “accedere ai mercati” di settore, quali l’attività di noleggio con conducente, trasporto pubblico locale, servizi di linea interregionali e servizi internazionali di linea ed occasionali, a seguito del rilascio di un ulteriore titolo legale, quale l’autorizzazione, il contratto di servizio e licenza comunitaria,  rilasciato da ciascuno degli Enti competenti;

 

CONSIDERATO che questi ultimi Enti possono essere, a seconda delle diverse discipline in essere, sia lo Stato, che le Regioni, sia gli Enti locali e che,  al fine dell'accesso al mercato dei servizi di trasporto di persone di propria competenza - conformemente a quanto previsto agli artt. 3 e 6 del D.L. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011 ed all'art. 1 del D.L. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, tali Enti possono richiedere alle imprese il rispetto delle condizioni previste dalla specifica normativa di settore;

 

PRESO ATTO che l’Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore  su  strada di persone è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si avvale degli Uffici Motorizzazione civile (UMC) -Uffici periferici del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi informativi e statistici- per le imprese stabilite nelle Regioni a Statuto ordinario e nella Regione Sardegna e, per le imprese stabilite nelle altre Regioni a Statuto speciale e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, si avvale degli organi da esse individuati;

 

CONSIDERATO che, come disposto all’articolo 1 del Decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 10/1/2012, il Registro Elettronico Nazionale (REN) è tenuto presso la Divisione competente a curare il Centro Elaborazioni Dati (CED) della Direzione generale per la motorizzazione, facente parte del predetto Dipartimento del MIT e che,  in base alla stessa disposizione, la Direzione Generale per il Trasporto stradale e per l'intermodalità (DGTSI) è invece preposta a fornire al CED le relative indicazioni amministrative;

 

CONSIDERATO che il REN contiene i dati concernenti l'autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore di persone su strada delle imprese che esercitano predetta professione, nonché i dati dei loro gestori dei trasporti e delle sanzioni relative ad entrambi tali soggetti. Il REN è pertanto suddiviso in due sezioni: "imprese e gestori" e "sanzioni";

 

CONSIDERATO che al REN si può accedere sia in modalità esclusivamente consultiva che in modalità consultiva ed operativa, al fine del caricamento dei dati e che,  ai sensi del citato Decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 10/01/2012, per quanto concerne la professione di trasportatore su strada di persone:

-          possono operativamente caricare i dati, nella sezione "imprese e gestori" di cui sopra le Autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione all’esercizio della  professione di trasportatore su strada;

-          gli Enti competenti al rilascio del titolo legale necessario per l'accesso al mercato di ciascuna tipologia di servizio di trasporto su strada di persone accedono al REN in modalità consultiva, secondo specifiche tecniche e termini in via di elaborazione;

-           

PRESO ATTO che le modalità di accesso al REN sono attualmente in corso di implementazione e presentano una notevole complessità tecnica;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO che, all’esito dei lavori del Tavolo tecnico congiunto attivato presso la Conferenza Unificata per l’esame delle questioni in argomento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni e gli Enti locali hanno ritenuto opportuno definire modalità applicative delle nuove regole comunitarie e nazionali per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, tali da consentire la massima semplificazione procedurale e amministrativa, anche mediante ogni possibile utilizzo degli strumenti informatici in essere, sia per rendere chiare e lineari le procedure di competenza di tutte le  Amministrazioni  coinvolte, sia per agevolare e facilitare le imprese tenute alla dimostrazione dei requisiti per l'esercizio della professione e l’accesso al mercato del trasporto su strada;

 

VISTI gli esiti della riunione tenutasi in data 11 luglio 2012, nel corso della quale le Regioni hanno formulato alcune richieste di modifica alla bozza di atto predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito alle questioni sopra indicate, ritenute tutte accoglibili dall’amministrazione competente, trasmesse con nota CSR 3442 P-4.23.2.13 del 12 luglio 2012;

 

CONSIDERATO che, per raggiungere le finalità sopra indicate, a conclusione del Tavolo tecnico  istituito presso la Conferenza Unificata, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni e gli Enti locali hanno ritenuto opportuno predisporre una apposita intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.131, impegnandosi al rispetto delle prescrizioni in essa contenute, finalizzate a favorire il conseguimento degli obiettivi comuni relativi ai criteri e alle modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre  2009, per gli aspetti che attengono all’autorizzazione all’esercizio di trasportatore su strada di persone;

 

VISTO lo schema di intesa predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all’esito della riunione conclusiva del tavolo tecnico tenutasi in data 11 luglio 2012, trasmesso con nota prot. CSR 3489 p-4.23.2.13 del 18 luglio 2012;

 

ACQUISITO, nel corso dell’odierna Seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali sulla proposta di intesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sopra indicata che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante (All. 1);

 

 

SANCISCE INTESA

 

nei termini riportati nel documento allegato (All.1), ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri e sulle modalità applicative del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, in materia di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone.

 

 

                Il Segretario                                                                                Il Presidente

   Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                                                         Dott. Piero Gnudi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All. 1

 

Criteri e sulle modalità applicative del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, in materia di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone.

 

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni e gli Enti locali, si impegnano al rispetto di quanto segue, al fine del conseguimento degli obiettivi comuni relativi ai criteri e alle modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, in materia di autorizzazione all’esercizio di trasportatore su strada di persone

 

1)      Registro Elettronico Nazionale (art. 16, Reg. (CE) n. 1071/2009) - consultazione da parte delle Regioni.

Dal 1° agosto 2012 il MIT garantisce la possibilità di consultare, in modalità pubblica, l’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio della professione. In seguito, ed entro i tempi tecnici strettamente necessari, renderà disponibile agli Enti competenti per l’accesso al mercato la consultazione selettiva di un set più ampio di informazioni, con un livello di specificità da definire sentiti gli Enti competenti al rilascio del titolo legale necessario per l’accesso al mercato. Con successive comunicazioni il MIT fornirà le indicazioni tecnico-operative necessarie per l’accesso alle suddette informazioni.

 

     2) Perdita di uno o più requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone: sospensione e revoca dell'autorizzazione.

Qualora un'impresa perda uno o più requisiti previsti dal Regolamento (CE) 1071/2009, l'Autorità competente per l'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, secondo le modalità e termini previsti dal medesimo Regolamento, sospende o revoca la predetta autorizzazione, con segnalazione all’Ente competente al rilascio del titolo legale necessario per l’accesso al mercato.

Lo status di sospensione o revoca dell'autorizzazione in parola risulterà dal REN, nella sezione "imprese e gestori", tra i dati consultabili direttamente da tutti gli Enti competenti per l'accesso al mercato dei servizi di trasporto di persone. Tali Enti potranno dunque verificare, in qualunque momento, anche in modalità di consultazione pubblica, se l'autorizzazione sia attiva ovvero se l'impresa sia in possesso dei quattro requisiti necessari per l'esercizio della professione su strada di persone previsti dal Regolamento (CE) 1071/2009. Al riguardo si osserva che, in caso di nuova impresa, l’autorizzazione alla professione può essere anche provvisoria, dal momento che non avendo ancora immatricolato un autobus non ha avuto la possibilità di completare il requisito di stabilimento.

 

     3) Controlli: finalità e procedimenti

Al fine di evitare indebiti aggravi procedimentali a carico delle imprese che svolgono i servizi di trasporto su strada di persone, l'accertamento del possesso dei requisiti per l'esercizio della

 

 

 

 

 

 

 

 

professione viene effettuato al momento iniziale della domanda di autorizzazione all'esercizio della professione da parte della stessa impresa e successivamente verificato a seguito dei controlli dell'Autorità competente al rilascio di predetta autorizzazione. Questi ultimi -ai sensi dell'art. 12 del Regolamento (CE) 1071/2009- devono avvenire almeno ogni cinque anni, salvo quelli relativi all'idoneità finanziaria che sono annuali.

I controlli che svolgono gli Enti deputati ad autorizzare e regolare l'accesso al mercato dei servizi di trasporto su strada di persone, non concernendo i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore, non coincidono in alcun modo con questi ultimi ma sono relativi alle condizioni previste nella disciplina di settore.

Il MIT si impegna a far sì, compatibilmente con le procedure informatiche in corso di implementazione, che sia segnalata tempestivamente all’Ente competente al rilascio del titolo legale necessario per l’accesso al mercato ogni variazione relativa agli autobus immatricolati in base a quest'ultimo titolo.

 

    4) Gestione del periodo transitorio

Le istruttorie dei procedimenti relativi al rilascio di nuovi titoli legali (autorizzazioni e contratti di servizio pubblico) per l’accesso al mercato del trasporto di persone su strada -se avviati entro il 3 dicembre 2011- seguono la disciplina prevista dal D.lgs. 395/2000, essendo tale disposizione vigente al momento della presentazione della domanda.

Invece, per quanto concerne la modifica di predetti titoli legali -rilasciati sia entro (il) che successivamente al 03/12/2011- e la connessa movimentazione del parco mezzi, dal 04/12/2011 l'Ente che ha rilasciato il titolo non deve verificare nessuno dei requisiti necessari per l’accesso alla professione di trasporto su strada di persone.

Le imprese operanti nei mercati dei trasporti su strada di persone prima del 4 dicembre 2011 che, pur essendo state inserite di diritto nel REN, sono autorizzate all'esercizio della professione in via provvisoria, non oltre il 3 dicembre 2012 –o, se antecedente, nel momento in cui richiedano un nuovo titolo legale per l'accesso al mercato dei servizi di trasporto o la modifica di uno di questi- devono regolarizzare la propria posizione presso l'Autorità competente  al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione, adeguando i requisiti di cui sono in possesso per l'esercizio della professione alla nuova disciplina. In tal caso, la predetta autorizzazione è modificata da provvisoria ad attiva. Si precisa che tali imprese, di diritto inserite nel REN ma con autorizzazione provvisoria, per motivi tecnici non verranno visualizzate a seguito della ricerca   effettuata  in modalità pubblica del REN.

 

    5) Pubblicità dei termini per gli adempimenti delle imprese

Le Regioni e lo Stato danno ampiamente, anche in modo congiunto, ogni forma di pubblicità delle nuove disposizioni, al fine di informare le imprese che svolgono attualmente i servizi di trasporto della necessità di adeguarsi alla recente disciplina citata in epigrafe, in particolare relativamente al possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, a pena della sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione, che comporta di conseguenza la sospensione o la revoca del titolo legale in base al quale è stato

 

 

 

 

 

 

 

 

affidato il servizio di trasporto (i.e.: autorizzato l'accesso al mercato di un determinato tipo di servizio di trasporto).

 

    6) Azioni di coordinamento

Il MIT si impegna a coinvolgere le Regioni a Statuto Speciale e le Province autonome, che sono Autorità competenti ai sensi dell’art. 10 del Regolamento n. 1071/2009/CE, nell’interlocuzione già avviata con l’UPI in materia di trasporto merci.

Il MIT si impegna a fornire agli uffici della Motorizzazione civile, in relazione all’immatricolazione di autobus dedicati all’attività di noleggio con conducente e ai fini di una migliore armonizzazione delle procedure, direttive operative che garantiscono il dovuto raccordo con le normative regionali vigenti in materia.

 

     7) Accesso al mercato del noleggio con conducente di autobus: modifica normativa.

Le novità introdotte dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 rendono necessario avviare un confronto con le Regioni in merito al rapporto tra nuovo assetto regolatorio  e la legge n. 218/2003. Appare indispensabile rendere pienamente coerenti le disposizioni contenute nella citata legge n. 218/2003 con il citato Regolamento 1071/2009 e con la conseguente autonoma configurazione dell’autorizzazione all’esercizio della professione, che in esso ha fondamento. Per avviare il processo di modifica parziale alla l. 218/2003, volto a conferire maggiore efficacia ad alcune disposizioni in esso contenute, le parti ritengono utile un confronto preliminare e una attività di coordinamento specifica, attraverso uno specifico tavolo da avviare presso la Conferenza Unificata.