Conferenza Stato Regioni


Intesa sulle Linee guida per l’applicazione della normativa inerente i rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute alle fibre artificiali vetrose (FAV). (SALUTE)
Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.


REPORT

Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV): Linee guida per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute”.              

 

 

Rep. Atti n.      59/CSR    del 25 marzo 2015

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nella odierna seduta del 25 marzo 2015:

VISTO l’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTA la Circolare del Ministero della sanità del 25 novembre 1991, n. 23, recante “Usi delle fibre di vetro isolanti. Problematiche igienico-sanitarie. Istruzioni per il corretto impiego”;

 

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, ed, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera z) del decreto legislativo n. 81/2008, che definisce le “linee guida” come atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle Regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

 

VISTE, altresì, le disposizioni di cui al Titolo IX (Sostanze pericolose) – Capo I (Protezione da agenti chimici) e Capo II (Protezione da agenti cancerogeni e mutageni) dell’anzidetto decreto legislativo n. 81/2008, che prevedono che, in caso di esposizione sul luogo di lavoro a tutti gli agenti chimici pericolosi, il datore di lavoro è tenuto a effettuare:

a) la valutazione dei rischi e, in esito alla stessa, ad adottare le previste misure generali per la prevenzione dei rischi;

b) nel caso di esposizione a fibre ceramiche refrattarie, la valutazione del rischio e, in esito alla stessa, a prendere in considerazione, in primo luogo, la possibilità della riduzione o sostituzione del materiale, se tecnicamente possibile, in secondo luogo, la possibilità dell’utilizzo in un sistema chiuso e, solo in ultima analisi, la riduzione al minimo possibile del livello di esposizione;

 

CONSIDERATO che tutte le Fibre artificiali vetrose (FAV) per le quali non risultano valori limite o indicazioni tecniche sulla valutazione dell’esposizione, rientrano nella categoria dei materiali utilizzabili che presentano rischi per la salute, sia pure con diversa misura di pericolosità rispetto alla diversa composizione e caratteristiche;

 

RITENUTO, pertanto, opportuno provvedere ad assicurare una corretta valutazione e consapevolezza dei rischi da parte di tutti i soggetti interessati, compresi gli utilizzatori finali, sia negli ambienti di lavoro, sia di vita, nonché favorire sul piano della tutela della salute - superando anche aspetti tecnici cruciali, quali la metodologia analitica di riferimento da utilizzare per la determinazione della corretta classificazione delle diverse FAV oggi presenti sul mercato - l’adozione di misure di prevenzione adeguate, in linea con la vigente normativa, avendo come destinatari particolari, ma non esclusivi, sia i datori di lavoro che gli organi di vigilanza, che hanno la responsabilità di garantire il pieno rispetto della normativa;

 

VISTE le lettere in data 12 e 19 febbraio 2015, diramate in data 16 e 23 febbraio 2015, con le quali il Ministero della salute ha trasmesso il documento recante:Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV): Linee guida per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute”, nonché lo schema del relativo provvedimento ;  

 

RILEVATO che, nel corso dell’ incontro tecnico svoltosi in data 3 marzo 2015, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso assenso sul documento in parola;

 

CONSIDERATO il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 gennaio 2015;

           

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome sulla proposta in esame;

 

 

SANCISCE INTESA

 

 

tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome nei termini di seguito riportati:

 

 

Art. 1

(Linee guida FAV)

 

1.   È approvato il documento “Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV): Linee guida per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute”, riportato in allegato, che costituisce parte integrante del presente atto;

2.   All’adozione delle anzidette linee guida si provvede senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.