Conferenza Stato Regioni
Intesa sulle Linee guida per l’applicazione della normativa inerente i rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute alle fibre artificiali vetrose (FAV). (SALUTE)
|
Intesa, ai sensi dell’articolo 8,
comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV):
Linee guida per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di
esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute”.
Rep. Atti n. 59/CSR del 25
marzo 2015
LA CONFERENZA
PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 25 marzo 2015:
VISTO
l’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la
possibilità per il Governo di promuovere la stipula di intese in sede di
Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, dirette a favorire
l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni
unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
VISTA la
Circolare del Ministero della sanità del 25 novembre 1991, n. 23, recante “Usi
delle fibre di vetro isolanti. Problematiche igienico-sanitarie. Istruzioni per
il corretto impiego”;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 e successive modificazioni, recante “Attuazione dell’articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro”, ed, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera z) del decreto legislativo n. 81/2008,
che definisce le “linee guida” come atti di indirizzo e coordinamento per
l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai
Ministeri, dalle Regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano;
VISTE, altresì, le disposizioni di cui al Titolo IX (Sostanze pericolose) – Capo
I (Protezione da agenti chimici) e Capo II (Protezione da agenti cancerogeni e
mutageni) dell’anzidetto decreto legislativo n.
81/2008, che prevedono che, in caso di esposizione sul luogo di lavoro a tutti
gli agenti chimici pericolosi, il datore di lavoro è tenuto a effettuare:
a) la valutazione dei rischi e, in
esito alla stessa, ad adottare le previste misure generali per la prevenzione
dei rischi;
b) nel caso di esposizione a fibre
ceramiche refrattarie, la valutazione del rischio e, in esito alla stessa, a
prendere in considerazione, in primo luogo, la possibilità della riduzione o
sostituzione del materiale, se tecnicamente possibile, in secondo luogo, la
possibilità dell’utilizzo in un sistema chiuso e, solo in ultima analisi, la
riduzione al minimo possibile del livello di esposizione;
CONSIDERATO che tutte le Fibre
artificiali vetrose (FAV) per le quali non risultano valori limite o
indicazioni tecniche sulla valutazione dell’esposizione, rientrano nella
categoria dei materiali utilizzabili che presentano rischi per la salute, sia
pure con diversa misura di pericolosità rispetto alla diversa composizione e
caratteristiche;
RITENUTO, pertanto, opportuno provvedere ad
assicurare una corretta valutazione e consapevolezza dei rischi da parte di tutti
i soggetti interessati, compresi gli utilizzatori finali, sia negli ambienti di
lavoro, sia di vita, nonché favorire sul piano della tutela della salute -
superando anche aspetti tecnici cruciali, quali la metodologia analitica di
riferimento da utilizzare per la determinazione della corretta classificazione
delle diverse FAV oggi presenti sul mercato - l’adozione di misure di
prevenzione adeguate, in linea con la vigente normativa, avendo come
destinatari particolari, ma non esclusivi, sia i datori di lavoro che gli
organi di vigilanza, che hanno la responsabilità di garantire il pieno rispetto
della normativa;
VISTE le lettere in data 12 e 19 febbraio
2015, diramate in data 16 e 23 febbraio 2015, con le quali il Ministero della
salute ha trasmesso il documento recante:
“Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV): Linee guida per l’applicazione della
normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la
tutela della salute”, nonché lo schema del relativo provvedimento ;
RILEVATO che, nel corso dell’ incontro
tecnico svoltosi in data 3 marzo 2015, i rappresentanti delle Regioni e delle
Province autonome hanno espresso assenso sul documento in parola;
CONSIDERATO il parere favorevole espresso dal
Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 gennaio 2015;
ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta,
l’assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome sulla proposta in
esame;
SANCISCE INTESA
tra
il Governo, le Regioni e le Province Autonome nei termini di seguito riportati:
Art.
1
(Linee
guida FAV)
1. È approvato il
documento “Le Fibre Artificiali Vetrose
(FAV): Linee guida per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di
esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute”,
riportato in allegato, che costituisce parte integrante del presente atto;
2. All’adozione delle
anzidette linee guida si provvede senza nuovi e maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.