Conferenza Stato Regioni


Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l’approvazione dello schema tipo di convenzione tra il professionista interessato e l’azienda sanitaria di appartenenza per la sperimentazione dello svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria presso lo studio privato del professionista medesimo. (SALUTE) codice sito: 4.10/2013/30 (Servizio III) Accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni


Accordo, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n

Accordo, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l’adozione di uno schema tipo di convenzione ai fini dell’esercizio dell’attività libero-professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del S.S.N.

 

Rep. Atti n. 60/CSR del 13/03/2013                    

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nell’odierna seduta del 13 marzo 2013:        

 

VISTA la legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni, che reca disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria ed altre norme in materia sanitaria;

 

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 4, della suindicata legge 3 agosto 2007, n. 120, il quale prevede, tra l’altro, che le Regioni e le Province autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito da questa Conferenza;

 

VISTA la lettera in data 14 febbraio 2013, con la quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini del perfezionamento del prescritto accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, la proposta indicata in oggetto;

 

VISTA la nota del 14 febbraio 2013, con la quale la predetta proposta di accordo è stata diramata alle Regioni e alle Province autonome;

 

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 20 febbraio 2013, le Regioni e le Province autonome hanno avanzato talune richieste emendative della proposta in parola;

 

VISTA la nota del 21 febbraio 2013, diramata in pari data, con la quale il Ministero della salute ha inviato una nuova versione della proposta di accordo in questione, che tiene conto degli approfondimenti svolti nel corso della predetta riunione tecnica;

 

RILEVATO che l’argomento è stato iscritto all’ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 28 febbraio 2013, che non ha avuto luogo;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso assenso al perfezionamento dell’accordo, nella versione inviata dal Ministero della salute con l’anzidetta nota del 21 febbraio 2013, condizionato all’accoglimento della richiesta, già avanzata in occasione dell’intesa sulle modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all’organizzazione dell’attività professionale intramuraria (Atto rep. n. 49/CSR del 7 febbraio 2013), di un impegno politico relativo alla dilazione dei tempi di almeno sei mesi per l’avvio della sperimentazione in oggetto, di cui al documento consegnato in seduta, Allegato sub A), parte integrante del presente atto;

 

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

 

 

SANCISCE

 

 

nei termini di cui in premessa, il seguente Accordo tra il Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano:

 

Considerati:

 

-            l'art. 15-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, che, nell'ambito del riordino della normativa in materia sanitaria e della definizione delle caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari, ha disciplinato al comma 10 la possibilità che l'attività libero professionale in regime di ricovero, sia consentita, in caso di carenza dl strutture e spazi, idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime attività e fino alla data del completamento da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria, l'utilizzazione del proprio studio professionale;

 

-            l’art. 7, comma 3, dei decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000 il quale ha previsto che, fino alla realizzazione di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento civile attività libere professionali in regime ambulatoriale, i direttori generali possano prevedere specifiche disposizioni transitorie per autorizzare il personale della dirigenza sanitaria a rapporto esclusivo ad utilizzare, senza oneri aggiuntivi a carico dell’azienda sanitaria, studi professionali per Io svolgimento di tale attività, nel rispetto delle norme che regolano l'attività professionale intramurale;

 

-            la citata legge 3 agosto 2007, n. 120, la quale prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono garantire che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurare il corretto esercizio secondo modalità stabilite dalla più volte menzionata legge n. 120 del 2007;

 

-            l'art. 2 del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che ha modificato l’art. 1 della suindicata legge 3 agosto 2007, n. 120 ed in particolare, la lett. b) del suddetto articolo 2 ha stabilito che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libera professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a-bis) del comma 4, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uro schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

 

-          che la lett. c) del richiamato art. 1 ha poi previsto che, al comma 4 dopo la lettera a) venga inserita la lett. a-bis) che stabilisce la predisposizione e attivazione, entro il 31 marzo 2013, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ovvero, su disposizione regionale, del competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, di una infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attività libero professionale intramuraria, interna o in rete. La disposizione regionale, precisando le funzioni e le competenze dell’azienda sanitaria e del professionista, prevede, con l'utilizzo esclusivo della predetta infrastruttura, l'espletamento del servizio di prenotazione, l’inserimento obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria competente dei dati relativi all'impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione dei fascicolo sanitario elettronico;

 

-          che, al fine di dare compiuta attuazione alla disciplina dell’attività libero-professionale intramuraria, è opportuno adottare uno schema tipo di convenzione;

 

 

 

SI CONVIENE

 

 

 

Art. 1

 

 

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività libero professionale presso gli studi dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120,  è approvato lo schema tipo di cui all'allegato sub B), parte integrante del presente accordo.

 

Tale schema tipo potrà essere integrato, nel rispetto della normativa vigente, sulla base delle indicazioni in materia fornite dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

 

Art. 2

 

 

Il presente accordo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

 

 

                         IL SEGRETARIO                                                        IL PRESIDENTE

              Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                    Dott. Piero Gnudi