Conferenza Stato Regioni
Intesa sul “Piano strategico nazionale per il supporto trasfusionale nelle maxi-emergenze”. (SALUTE)
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Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n.131 sul “Piano
strategico nazionale per il supporto trasfusionale nelle maxi-emergenze”.
Rep. Atti n. 121/CSR
del 7 luglio 2016
Nella odierna
seduta del 7 luglio 2016:
VISTO
l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che, prevede che il
Governo può promuovere la stipula di intese in questa Conferenza, dirette a
favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di
posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
VISTA la legge 24
febbraio 1992, n. 225, recante “Istituzione del Servizio Sanitario della
protezione civile”, in particolare l’articolo 2, comma 1, lett. c), che
definisce quale evento di tipo c) “le calamità naturali o connesse con
l’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono,
con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri
straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo”;
VISTO il decreto
ministeriale del 13 febbraio 2001 recante “Criteri di massima per
l’organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi”, con il quale, nel
caso di emergenze di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 24
febbraio 1992, n. 225, è stato adottato il modello di pianificazione sanitaria
nazionale da mettere in atto per fronteggiare le emergenze e coordinare gli
interventi di soccorso sanitario, utilizzando personale e strutture provenienti
da enti ed associazioni di volontariato presenti sul territorio;
VISTA la legge
21 ottobre 2005, n. 219 recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali
e della produzione nazionale degli emoderivati” e successive modificazioni ed
integrazioni, in particolare gli articoli 12, comma 4, che prevede che il
Centro nazionale sangue svolga funzioni di coordinamento e di controllo tecnico
scientifico della rete trasfusionale e 6, comma 1, lettera c) che prevede
l’individuazione da parte delle regioni, in base alla propria programmazione,
delle strutture e degli strumenti necessari per garantire un coordinamento
intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di
scambio e di compensazione nonché il monitoraggio del raggiungimento degli
obiettivi previsti dalla legge;
VISTO l’Accordo
tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui
requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei
servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito in questa
Conferenza il 16 dicembre 2010 (Rep. atti n. 242/CSR);
VISTO l’Accordo
tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul
documento recante “Caratteristiche e funzioni delle strutture regionali di
coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali” sancito in questa Conferenza
il 13 ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR);
VISTO l’Accordo
tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul
documento recante “Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e
delle unità raccolta del sangue e degli emocomponenti” sancito in questa
Conferenza il 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 149/CSR);
RITENUTO necessario
definire strategie e attività da porre in atto per la gestione delle attività
assistenziali in medicina trasfusionale in caso di maxi-emergenze, attraverso
il coordinamento tra gli organismi istituzionali deputati alla gestione degli
eventi e gli organismi afferenti alla rete trasfusionale nazionale;
CONSIDERATO che
il piano proposto da applicare in caso di maxi-emergenza, coincidente con lo
stato di allarme di livello 3 (eventi di tipo c), definisce le modalità
operative per la gestione delle necessità qualitative e quantitative di
emocomponenti attraverso una razionale ed efficace azione di coordinamento tra
Centro nazionale sangue, Strutture regionali di coordinamento e Servizi
trasfusionali, con il supporto delle Associazioni e Federazioni di donatori
volontari di sangue, individuandone gli specifici ruoli e funzioni, per la
gestione delle scorte di emocomponenti in caso di maxi-emergenza, anche
attraverso sistemi informativi dedicati (bacheca nazionale), al fine di
assicurare l’adeguata assistenza trasfusionale;
VISTA la nota del 6 giugno 2016,
con la quale il Ministero della salute ha inviato lo schema
di intesa in epigrafe, tempestivamente diramato alle Regioni ed alle Province
autonome dall’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza, e sul quale il
Coordinamento della Commissione salute ha comunicato informalmente l’assenso
tecnico;
ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta di Intesa del Ministro della salute;
Tra il Governo,
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante “ Piano
strategico nazionale per il supporto trasfusionale nelle maxi-emergenze”,
Allegato A, parte integrante del presente atto, nei seguenti termini:
1. E’ approvato il “ Piano strategico nazionale per il supporto trasfusionale
nelle maxi-emergenze” ;
2. Le Regioni e Province autonome, attraverso la propria Struttura regionale
di coordinamento, definiscono, in accordo con i rispettivi piani nazionali, la
scorta strategica di emocomponenti da mantenere costante.
3. Le Regioni e Province autonome assicurano, ai fini del coordinamento degli
interventi di soccorso nel caso di maxi-emergenze, il raccordo tra gli
organismi nazionali e regionali della rete trasfusionale e le Unità di crisi
nazionale e locale ai finii dell’attivazione del piano strategico nazionale di
cui all’Allegato A.
4. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente intesa, le Regioni e
le Province autonome recepiscono la medesima, dandone contestuale attuazione,
nel rispetto della propria organizzazione territoriale in materia
trasfusionale.
5. Per l’attuazione di quanto previsto nel presente atto si provvede nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.