Conferenza Stato Regioni


Intesa sul “Piano strategico nazionale per il supporto trasfusionale nelle maxi-emergenze”. (SALUTE)
Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma, 6, della legge 5 giugno 2003, n.131.


REPORT

Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131 sul “Piano strategico nazionale per il supporto trasfusionale nelle maxi-emergenze”.

 

Rep. Atti n.      121/CSR  del 7  luglio 2016          

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

Nella odierna seduta del 7 luglio 2016:

 

VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che, prevede che il Governo può promuovere la stipula di intese in questa Conferenza, dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

 

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante “Istituzione del Servizio Sanitario della protezione civile”, in particolare l’articolo 2, comma 1, lett. c), che definisce quale evento di tipo c) “le calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo”;

 

VISTO il decreto ministeriale del 13 febbraio 2001 recante “Criteri di massima per l’organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi”, con il quale, nel caso di emergenze di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato adottato il modello di pianificazione sanitaria nazionale da mettere in atto per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso sanitario, utilizzando personale e strutture provenienti da enti ed associazioni di volontariato presenti sul territorio;

 

VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati” e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare gli articoli 12, comma 4, che prevede che il Centro nazionale sangue svolga funzioni di coordinamento e di controllo tecnico scientifico della rete trasfusionale e 6, comma 1, lettera c) che prevede l’individuazione da parte delle regioni, in base alla propria programmazione, delle strutture e degli strumenti necessari per garantire un coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione nonché il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge;

 

VISTO l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito in questa Conferenza il 16 dicembre 2010 (Rep. atti n. 242/CSR);

 

VISTO l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Caratteristiche e funzioni delle strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali” sancito in questa Conferenza il 13 ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR);

 

VISTO l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità raccolta del sangue e degli emocomponenti” sancito in questa Conferenza il 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 149/CSR);

RITENUTO necessario definire strategie e attività da porre in atto per la gestione delle attività assistenziali in medicina trasfusionale in caso di maxi-emergenze, attraverso il coordinamento tra gli organismi istituzionali deputati alla gestione degli eventi e gli organismi afferenti alla rete trasfusionale nazionale;

 

CONSIDERATO che il piano proposto da applicare in caso di maxi-emergenza, coincidente con lo stato di allarme di livello 3 (eventi di tipo c), definisce le modalità operative per la gestione delle necessità qualitative e quantitative di emocomponenti attraverso una razionale ed efficace azione di coordinamento tra Centro nazionale sangue, Strutture regionali di coordinamento e Servizi trasfusionali, con il supporto delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue, individuandone gli specifici ruoli e funzioni, per la gestione delle scorte di emocomponenti in caso di maxi-emergenza, anche attraverso sistemi informativi dedicati (bacheca nazionale), al fine di assicurare l’adeguata assistenza trasfusionale;

 

VISTA la nota del 6 giugno 2016, con la quale il Ministero della salute ha inviato lo schema di intesa in epigrafe, tempestivamente diramato alle Regioni ed alle Province autonome dall’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza, e sul quale il Coordinamento della Commissione salute ha comunicato informalmente l’assenso tecnico;

 

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta di Intesa del Ministro della salute;

 

SANCISCE INTESA

 

Tra  il Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante “ Piano strategico nazionale per il supporto trasfusionale nelle maxi-emergenze”, Allegato A, parte integrante del presente atto, nei seguenti termini:

 

1.     E’ approvato il “ Piano strategico nazionale per il supporto trasfusionale nelle maxi-emergenze” ;

2.     Le Regioni e Province autonome, attraverso la propria Struttura regionale di coordinamento, definiscono, in accordo con i rispettivi piani nazionali, la scorta strategica di emocomponenti da mantenere costante.

3.     Le Regioni e Province autonome assicurano, ai fini del coordinamento degli interventi di soccorso nel caso di maxi-emergenze, il raccordo tra gli organismi nazionali e regionali della rete trasfusionale e le Unità di crisi nazionale e locale ai finii dell’attivazione del piano strategico nazionale di cui all’Allegato A.

4.     Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente intesa, le Regioni e le Province autonome recepiscono la medesima, dandone contestuale attuazione, nel rispetto della propria organizzazione territoriale in materia trasfusionale.

5.     Per l’attuazione di quanto previsto nel presente atto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.