Conferenza Stato Regioni
Schema di accordo, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento “Piano nazionale malattie rare (PNMR)”. (SALUTE)
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Accordo, ai sensi
degli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e di Bolzano sul documento “
Piano nazionale per le malattie rare (PNMR)”.
Rep. Atti n. 140/CSR
del 16 ottobre 2014
Nella odierna seduta del 16 ottobre 2014:
VISTI gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma
1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e
sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale
collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e
svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
VISTO il decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che stabilisce
che siano
realizzati programmi a forte integrazione fra assistenza ospedaliera e
territoriale, sanitaria e sociale, con particolare riferimento all’assistenza
per patologie croniche di lunga durata;
VISTO l’articolo 5
del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, che prevede l’individuazione
delle malattie rare per le quali è riconosciuto il diritto all’esenzione dalla
partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria correlate;
VISTO il decreto 18 maggio 2001, n. 279, e
successive modificazioni, recante “Regolamento di istituzione della rete
nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo
delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett.
b), del decreto legislativo 29 aprile
1998, n.
VISTO il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante: “Definizione dei livelli essenziali di
assistenza” e successive modificazioni e integrazioni, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7
aprile 2006, recante Piano sanitario nazionale 2006-2008, pubblicato nel
Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2006, che
fissa gli obiettivi da raggiungere in materia di malattie rare e gli interventi
da realizzare per potenziare la tutela delle persone affette, con particolare
riguardo alla diagnosi e trattamento, alla
ricerca, al
miglioramento della qualità della vita, alla realizzazione di programmi di
informazione e all’acquisizione di farmaci specifici;
VISTO il
proprio Atto, rep. n. 103/CSR del 10 maggio 2007, con il quale è stato sancito
accordo sul riconoscimento di Centri di
Coordinamento regionali e/o interregionali
che favoriscano il lavoro in rete dei Presidi regionali per le malattie
rare ed impegna le Regioni ad istituire i Registri regionali o interregionali e
ad alimentare il Registro nazionale delle malattie rare;
VISTA il
proprio Atto, rep. n.82/CSR del 10 luglio 2014, con il quale è stata espressa intesa concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016;
VISTA la
lettera pervenuta in data 12 maggio 2014, diramata in data 13 maggio 2014, con
la quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini del perfezionamento di
un apposito accordo in Conferenza Stato-Regioni, il documento indicato in
oggetto;
RILEVATO
che, nel corso della riunione tecnica, svoltasi in data 20 maggio
2014, la Regione Veneto, Coordinatrice interregionale in sanità, ha consegnato
un documento contenente talune osservazioni alla seconda parte del testo in
esame che, con nota del 22 maggio 2014, è stato diramato alle Amministrazioni
interessate;
VISTA la nota in data
6 agosto 2014, diramata in data 19 agosto 2014, con la quale la Regione Veneto,
Coordinatrice della Commissione salute, ha trasmesso la versione del documento
in oggetto che recepisce le citate osservazioni delle Regioni e delle Province
autonome, previamente concordate con il Ministero della salute e con l’AIFA;
VISTA la lettera in
data 1 ottobre 2014, diramata in data 8 ottobre 2014, con la quale il Ministero
dell’economia e delle finanze ha trasmesso un documento di osservazioni in
merito al documento di cui trattasi;
VISTA la lettera del 9
ottobre 2014, diramata in data 10 ottobre 2014, con la quale il Ministero della
salute ha inviato la versione definitiva della proposta di accordo indicata in
oggetto, che recepisce le predette osservazioni del Ministero dell’economia e
delle finanze;
VISTA la nota in data 15
ottobre 2014, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice interregionale in
sanità, ha comunicato l’assenso tecnico sul provvedimento
in parola;
ACQUISITO nel corso
dell’odierna seduta l’assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
SANCISCE ACCORDO
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
ai sensi degli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nei seguenti termini:
Considerati:
-
la Decisione n. 1295/1999/CE del 29
aprile 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha adottato un
programma di azione comunitaria 1999-2003 sulle MR con gli obiettivi di
migliorare le conoscenze scientifiche sulle MR e creare una rete europea
d’informazione per i pazienti e le loro famiglie, formare ed aggiornare gli
operatori sanitari per migliorare la diagnosi precoce, rafforzare la
collaborazione internazionale tra le organizzazioni di volontariato e quelle
professionali impegnate nell’assistenza e sostenere il monitoraggio delle MR
negli Stati Membri;
-
la Decisione della Commissione 2004/192/EC del 25 febbraio
2004 su “Community action in the field of
public health” 2003-2008 che ha istituito la Rare Diseases Task Force (RDTF) presso la Direzione Generale Salute
e Consumatori dell’Unione Europea (EU -
DG Health and Consumer), con il compito di assistere la Commissione europea
(CE) nella promozione delle migliori strategie per la prevenzione, la diagnosi
ed il trattamento delle MR, con particolare riguardo al miglioramento
dell’informazione sulla diagnosi, lo screening, il trattamento e la cura delle
MR, alla promozione di reti di centri esperti per la diagnosi e cura delle MR,
alla promozione della sorveglianza e della disponibilità di dati epidemiologici
di elevata qualità e confrontabili a livello europeo, alla promozione dello
sviluppo di sistemi di classificazione e codifica internazionale delle MR,
anche in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), e
alla promozione della diffusione di buone pratiche cliniche per migliorare la
qualità della vita delle persone con MR;
-
la Raccomandazione del Consiglio
dell’Unione Europea dell’8 giugno 2009 che ha invitato gli Stati Membri ad
elaborare e adottare, preferibilmente entro il 2013, nel quadro dei propri
sistemi sanitari e sociali, piani e strategie nazionali per le MR, al fine di
assicurare che le MR siano adeguatamente codificate e rintracciabili in tutti i
sistemi informativi sanitari, incentivare la ricerca sulle MR, individuare
centri esperti nel proprio territorio nazionale entro la fine del 2013 e
promuovere la partecipazione di tali centri alle reti europee, sostenere la
condivisione, a livello europeo, delle migliori pratiche di diagnosi e
assistenza medica, la formazione degli operatori, lo sviluppo di orientamenti
europei sui test diagnostici e di screening, consultare i pazienti sulle
politiche nel settore delle MR, garantire, in collaborazione con la
Commissione, avvalendosi di adeguati meccanismi di finanziamento e
cooperazione, la sostenibilità a lungo termine delle infrastrutture create nel
campo dell’informazione, della ricerca e dell’assistenza per le MR;
-
la Decisione della CE n. 2009/872/EC, 30 novembre 2009 di
“Istituzione del Comitato europeo di esperti sulle malattie rare, European Union Committee of Experts on Rare
Diseases (EUCERD), in sostituzione della RDTF” con l’obiettivo di
coadiuvare la CE nell’elaborazione e nell’attuazione delle azioni comunitarie
nel settore delle MR, in collaborazione con gli Stati Membri, le autorità
europee competenti in materia di ricerca e sanità pubblica e gli altri soggetti
che operano nel settore;
-
la Direttiva
2011/24/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, concernente
l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria
transfrontaliera, che contiene specifiche disposizioni volte a favorire
attivamente la cooperazione tra gli Stati per quanto riguarda la diagnosi e la
cura delle MR;
-
le “Recommendations on Quality Criteria for Centres of
Expertise for Rare Diseases in Member States. European Union Committee of Experts on Rare Diseases (EUCERD)” del 24 ottobre 2011;
-
le “Recommendations on Rare diseases european reference
networks (RD ERNS). European Union
Committee of Experts on Rare Diseases (EUCERD)” del
31 gennaio 2013.
-
il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, con il quale è stata
recepita la Direttiva 2011/24/EU in materia di assistenza sanitaria
transfrontaliera, sono stabiliti gli ambiti di applicazione della stessa
Direttiva ed istituito il punto di contatto nazionale;
-
la Decisione delegata della Commissione
(2014/286/UE), relativa ai criteri e alle condizioni che devono soddisfare le
reti di riferimento europee e i prestatori di assistenza sanitaria che
desiderano aderire a una rete di riferimento europea;
-
la Decisione di
esecuzione della Commissione (2014/287/UE) che stabilisce criteri per
l'istituzione e la valutazione delle reti di riferimento europee e dei loro
membri e per agevolare lo scambio di informazioni e competenze in relazione
all'istituzione e alla valutazione di tali reti;
Ritenuto
necessario:
·
contribuire al miglioramento della tutela assistenziale delle
persone con malattie rare, anche attraverso l’ottimizzazione delle risorse
disponibili;
·
ridurre il peso della malattia sulla singola persona e sul
contesto sociale;
·
rendere più efficaci ed efficienti i servizi sanitari in termini
di prevenzione e assistenza, assicurando equità di accesso e riducendo le
disuguaglianze sociali;
·
sistematizzare
a livello nazionale le iniziative e gli interventi nel campo delle malattie
rare al fine di rendere più omogeneo il processo diagnostico-terapeutico;
·
affermare
la necessità di una progressiva transizione verso un modello di sistema
integrato, secondo un disegno di rete “multicentrica”, che valorizzi sia il
ruolo specialistico, sia tutti gli attori della assistenza primaria;
·
individuare gli ambiti da implementare e le iniziative da adottare
nei settori della ricerca, della formazione e dell’informazione;
·
promuovere le attività di monitoraggio, potenziando le azioni del
registro nazionale e dei registri regionali;
SI CONVIENE
di
approvare il “Piano nazionale per le malattie rare” che, Allegato sub A al
presente atto, ne costituisce parte integrante. Le Regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano si impegnano recepire il documento con propri
provvedimenti e a dare attuazione ai suoi contenuti nei rispettivi ambiti
territoriali, ferma restando la loro autonomia nell’adottare le soluzioni
organizzative più idonee in relazione alle esigenze della propria
programmazione.
All’attuazione del
presente Accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o
maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Nessun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese è previsto per i componenti del Comitato nazionale di cui
al Capitolo 3 del Piano.