Conferenza Stato Regioni
intesa, ai sensi dell’articolo 3-ter del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, in legge 17 febbraio 2012, n. 9, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, concernente la definizione, ad integrazione del D.P.R. 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a case di cura e custodia. |
Seduta del 25 luglio 2012
Fuori sacco
Intesa, ai sensi dell’articolo 3-ter del decreto legge 22
dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, in legge 17 febbraio
2012, n. 9, sullo schema di decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia,
concernente la definizione, ad integrazione del D.P.R. 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e
organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle
strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di
sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione
a case di cura e custodia.
Rep. Atti n. 98/CU del 25 luglio 2012
Nell’odierna seduta del 25 luglio 2012;
VISTO
l’articolo 2, comma 283, della Legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), il quale prevede che, al fine di dare
completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, comprensivo
dell’assistenza sanitaria negli Istituti penali minorili, nei centri di prima
accoglienza, nelle comunità e degli ospedali psichiatrici giudiziari, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con
VISTO il Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, emanato in attuazione
del menzionato articolo 2, comma 283, della legge 244 del 2007, recante
“Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle
funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle
attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”;
VISTO, in particolare, l’articolo 5,
comma 2, del citato D.P.C.M. 1° aprile 2008, il quale
prevede l’istituzione di un apposito Comitato
paritetico interistituzionale per l’attuazione delle linee di indirizzo per gli
interventi specifici negli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e nelle Case
di Cura e Custodia (CCC) di cui all’Allegato C al medesimo D.P.C.M.
1° aprile 2008;
RILEVATO che questa Conferenza,
nella seduta del 31 luglio
VISTO, in particolare, l’articolo 2,
comma 3, dell’anzidetta Delibera della Conferenza Unificata del
31 luglio 2008, il quale prevede che i documenti elaborati dal Comitato
paritetico interistituzionale sono comunicati al Tavolo di consultazione
permanente di cui all’articolo 1 della medesima Delibera, anche ai fini del
successivo esame da parte di questa Conferenza;
VISTO l’Accordo sancito in Conferenza Unificata, nella
seduta del 26 novembre 2009, Rep. Atti n. 84/CU,
concernente la definizione di specifiche aree di collaborazione e gli indirizzi
di carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali psichiatrici
giudiziari e nelle Case di Cura e Custodia;
VISTO il successivo Accordo (Rep.
Atti n. 95/CU), con il quale
VISTO l’articolo 3-ter
del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, in
legge 17 febbraio 2012, n. 9, recante disposizioni per il definitivo
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, il quale prevede, al comma
2, che con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute,
adottato di concerto con il Ministro della giustizia, d’intesa con questa
Conferenza, sono definiti, ad integrazione di quanto
previsto dal DPR 14 gennaio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici
e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle
strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di
sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione
a casa di cura e custodia;
VISTA la lettera in data 2 maggio 2012, con la quale il
Ministero della salute ha inviato, ai fini del perfezionamento della prescritta
intesa, lo schema di decreto indicato in oggetto, diramato con lettera del 4
maggio 2012;
CONSIDERATO che, nel corso della riunione del suddetto
Comitato paritetico istituzionale svoltasi in data 14 maggio 2012, sono state
concordate dai rappresentanti delle Amministrazioni centrali interessate e dai
rappresentanti delle Autonomie territoriali alcune modifiche del testo di cui
trattasi;
VISTA la lettera pervenuta in data 1 giugno 2012,diramata con lettera del 4 giugno 2012, con la quale il
Ministero della salute ha inviato una nuova versione dello schema di decreto in
parola, che tiene conto delle osservazioni formulate nel corso della richiamata
riunione del 14 maggio 2012;
RILEVATO che, nel corso di una ulteriore
riunione del più volte citato Comitato svoltasi in data 14 giugno 2012, i
rappresentanti dei Ministeri della salute e della giustizia e delle Autonomie
territoriali hanno congiuntamente elaborato una nuova versione dello schema di
provvedimento in oggetto, mentre il rappresentante del Ministero dell’interno
ha rappresentato la necessità di condurre ulteriori approfondimenti al
riguardo;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della
citata Delibera della Conferenza Unificata del 31
luglio 2008 (Rep Atti N. 81/CU ), la predetta nuova
versione dello schema di decreto in parola è stata comunicata al Tavolo di
consultazione permanente sulla sanità penitenziaria con nota del 18 giugno
2012;
VISTA la nota del 10
luglio 2012, con la quale il Ministero dell’interno ha trasmesso copia della
nota inviata al Ministero della salute in data 3 luglio 2012 concernente le
proprie osservazioni sullo schema di decreto indicato in oggetto;
VISTA la lettera del
24 luglio 2012, diramata in pari data, con la quale il Ministero della salute
ha inviato la versione definitiva dello schema di decreto in parola sulla quale
sono stati acquisiti gli assensi del Ministero della giustizia e del Ministero dell’interno;
VISTA la nota in data 24 luglio 2012, con la quale l’ANCI ha
espresso assenso tecnico sulla predetta versione definitiva dello schema di
provvedimento di cui trattasi;
CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, le Regioni e
le Province autonome e le Autonomie locali, nell’esprimere parere favorevole al
perfezionamento dell’intesa, hanno rappresentato la necessità di condurre ulteriori approfondimenti sulla delicata materia oggetto del
provvedimento in esame ed hanno fatto presente, pertanto, di fare riserva di
formulare entro una settimana le proprie eventuali osservazioni al riguardo;
RILEVATO che il Ministro della salute, nel prendere atto della richiesta come
sopra avanzata dalle Regioni e Province autonome e dalle Autonomie locali, ha
fatto presente di ritenere la medesima accoglibile;
ACQUISITO, nel
corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano e delle Autonomie locali sullo schema di decreto in
oggetto, nella versione diramata con lettera del 24 luglio 2012, con la riserva
di cui sopra;
nei termini di cui in premessa, sullo
schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della
giustizia, concernente la definizione, ad integrazione del D.P.R. 14 gennaio
1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi,
anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate
ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero
in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a case di cura e
custodia.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE