Conferenza Unificata


Accordo tra il Governo e le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell’articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, concernente l’individuazione delle funzioni di cui al comma 89 (dello stesso articolo) oggetto del riordino e delle relative competenze (INTERNO - AFFARI REGIONALI ED AUTONOMIE) (Codice sito: 4.1/2014/10 - Servizio II) Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione amm9inistrativa per il rilancio economico del pa

Accordo tra il Governo e le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell’articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, concernente l’individuazione delle funzioni di cui al comma 89 (dello stesso articolo) oggetto del riordino e delle relative competenze

Accordo, ai sensi dell’articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Repertorio atti n. 106/CU dell’11 settembre  2014

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

Nella odierna seduta dell’11 settembre  2014:

 

VISTO l’articolo, 9, comma 2, lett. c)  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che questa Conferenza “promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune”;

 

VISTO il comma 89 dell’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, il quale stabilisce che: “fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale”;

 

VISTO il comma 91 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 56 del 2014  il quale stabilisce che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito da questa Conferenza, le funzioni di cui al comma 89 della medesima legge, oggetto del riordino e le relative competenze; 

 

CONSIDERATO che l’accordo di cui al predetto comma 91 dell’articolo 1 della citata legge n. 56 del 2014 è stato iscritto all’ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 5 agosto 2014, ma rinviato con l’impegno, formalizzato in un Protocollo di intenti tra Stato, Regioni, Comuni e Province sull’attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, siglato nella medesima seduta (atto rep. 93/CU del 5 agosto 2014), di ripresentarlo nella odierna seduta di questa Conferenza;

 

CONSIDERATO che, a seguito di numerosi incontri con le Regioni, l’ANCI e l’UPI, l’Ufficio di Gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha fatto pervenire il predetto accordo che, in data 11 settembre 2014, è stato inviato alle Regioni ed agli Enti locali;

 

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, sono state esaminate e concordate talune modifiche al testo dell’accordo diramato in data 11 settembre 2014, tenendo conto delle proposte formulate in sede di consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in merito alla individuazione delle funzioni oggetto del riordino e delle relative competenze;

 

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome e degli Enti locali;

 

 

                                                     SANCISCE

 

ai sensi dell’articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, l’accordo tra il Governo e le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, concernente l’individuazione delle funzioni di cui al comma 89 dello stesso articolo 1, oggetto del riordino e delle relative competenze, nella formulazione che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante.

 

 

                                                                                        

Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale.