Conferenza Stato Regioni
Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di deroghe relative alla produzione di ovini, caprini e suini lattanti parzialmente eviscerati. (LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI)
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Rep. Atti n. 232/CSR del 20 novembre 2008
Nella odierna
seduta del 20 novembre 2008:
VISTO il Regolamento (CE) n.
853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che
stabilisce norme specifiche in materia d’igiene per gli alimenti di origine
animale;
VISTO il Regolamento (CE) n.
854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che
stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui
prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
VISTO, in particolare, l’articolo
10, commi 3 e 4, del predetto Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile
VISTO l’articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato-
Regioni, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire
l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni
unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
CONSIDERATO che in alcune Regioni
italiane è prassi consolidata e tradizionale commercializzare le carcasse
intere di ovicaprini lattanti e di lattonzoli con adesi i visceri della cavità toracica, il fegato ed il
grande omento ;
CONSIDERATA la necessità di tutelare la tipicità
delle produzioni;
VISTA la proposta di intesa tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di
deroghe relative alla produzione di ovini, caprini e suini lattanti
parzialmente eviscerati, pervenuta a questa Conferenza dal Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali con nota in data 30 ottobre
2008;
VISTA la nota del 12 novembre
2008, con la quale
ACQUISITO, nel corso dell’odierna
seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e Bolzano
SANCISCE
INTESA
tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini
di seguito riportati:
Articolo 1
Ai fini della presente Intesa si
applicano le seguenti definizioni:
- "ovini e caprini
lattanti": animali della specie ovina e caprina di età compresa tra i 25
ed i 60 giorni, ad esclusiva o prevalente alimentazione lattea, senza
significativo sviluppo dei prestomaci;
- "suini lattanti":
animali della specie suina di età non superiore ai 35 giorni di età, ad
esclusiva o prevalente alimentazione lattea.
Articolo 2
In deroga a quanto previsto
dall’Allegato III, Sezione I, capitolo IV, punto 16, lett. d) del Regolamento
(CE) 853/2004, le carcasse di ovini, caprini e suini lattanti possono
mantenere, in connessione anatomica, i visceri della cavità toracica ed il
fegato, gli ovini ed i caprini lattanti possono altresì mantenere il grande
omento, a condizione che gli stessi siano oggetto della prevista visita post-mortem effettuata ai sensi dell’Articolo 5, comma 1
del Regolamento (CE) 854/2004.
Articolo 3
Le carcasse di ovini, caprini e
suini lattanti di cui sopra devono essere immagazzinate e trasportate ad una
temperatura non superiore ai
IL SEGRETARIO IL
PRESIDENTE
Dr.ssa Ermenegilda Siniscalchi On. Dott.
Raffaele Fitto