Conferenza Stato Regioni
Individuazione della " regione piu virtuosa " , ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) c)e g) del disegno di legge AS 3570 concernente la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174 recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. |
Individuazione
della “Regione più virtuosa”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. b), c),
e g) del disegno di legge A.S. 3570 concernente la : “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante disposizioni
urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”.
Deliberazione,
ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere b), c), e g) del disegno di legge
A.S. 3570 concernente la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
10 ottobre 2012, n. 174 recante disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore
delle zone terremotate nel maggio 2012.
Repertorio
atti n. 235/CSR del 6 dicembre 2012
Nella odierna
seduta del 6 dicembre 2012:
VISTA
la delega a presiedere l’odierna seduta conferita al Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Prof. Giampaolo Vittorio D’Andrea;
VISTO l’articolo 2, comma 1, lett. g) del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il
quale ha disposto che questa Conferenza
adotta gli atti che sono ad essa attribuiti dalla legge;
VISTO l’atto (rep. 215/CSR) con il quale questa Conferenza, nella seduta straordinaria del 30 ottobre
2012, ha deliberato l’individuazione della “regione più virtuosa”, ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lett. b) ed f) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.
174 recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli
enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone
terremotate nel maggio 2012”;
CONSIDERATO
che, nel corso dell’iter parlamentare di conversione del decreto-legge in
questione, sono state apportate talune modifiche al richiamato articolo 2,
comma 1, con la riformulazione delle lett. b) e f) (ora g) e con l’introduzione
della lett. c), modifiche che di seguito si riportano:
-
“lett. b): la Regione abbia definito l’importo dell’indennità di
funzione e dell’indennità carica, nonché´ delle spese di esercizio del mandato,
dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtu` del loro
mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l’importo riconosciuto
dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012. Decorso inutilmente
tale termine, la regione più virtuosa è individuata con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri o, su sua delega, del Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri dell’interno, per
la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle
finanze, adottato nei successivi quindici giorni”;
-
“lett. c): la Regione abbia disciplinato l’assegno di fine mandato dei
consiglieri regionali in modo tale che non ecceda l’importo riconosciuto dalla
regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di
Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012 secondo le modalità di cui alla
lettera b). Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle
regioni che abbiano abolito gli assegni di fine mandato”;
-
“lett. g): la Regione abbia fatti salvi i rimborsi delle spese
elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito l’importo dei
contributi in favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il
personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti
all’attività del consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e
comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti
politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che
risultino così composti già all’esito delle elezioni, in modo tale che non
eccedano complessivamente l’importo riconosciuto dalla regione più virtuosa,
secondo criteri omogenei, ridotto della metà. La regione più virtuosa è
individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012,
tenendo conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente in
ciascuna regione, secondo le modalità di cui alla lettera b)”;
CONSIDERATO,
pertanto, che, per effetto delle suddette modifiche, la Regione “più virtuosa”
doveva essere individuata da questa Conferenza entro il 10 dicembre 2012 e che, a tal fine, il 29 novembre 2012, è
stata inviata una nota alle Regioni ed alle Amministrazioni statali interessate
nella quale, in considerazione dei
caratteri di imminenza e perentorietà di detto termine, si chiedeva, nelle more dell’approvazione
definitiva del disegno di legge in questione, di far pervenire eventuale
documentazione utile per l’esame dell’argomento in sede di Conferenza, con la
precisazione, altresì, che, con riferimento, in particolare, alle citate
lettere b) e g), detta documentazione doveva essere finalizzata a motivate
conferme ovvero modifiche delle determinazioni già adottate nella richiamata
seduta del 30 ottobre 2012 di questa Conferenza;
CONSIDERATO
che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, nel
consegnare un documento (All.A), hanno rappresentato di avere convenuto, in
accordo con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle
Regioni e delle Province autonome, quanto segue:
·
con riferimento
alla lett. b), avendo le Regioni alla data del 30 ottobre 2012 già individuato
anche le spese per l’esercizio del mandato, vengono confermati gli importi
degli emolumenti onnicomprensivi nella seguente misura:
- Euro 13.800 lordi per i Presidenti delle
Regioni e dei Consigli regionali;
- Euro 11.100 lordi per i Consiglieri
regionali;
·
con riferimento
alla lett. c) (indennità di fine mandato), viene adottato, quale modello più
virtuoso, quello che dispone una indennità di carica mensile lorda per anno per
un massimo di 10 anni;
·
con riferimento
alla lett. g), viene confermato l’importo complessivo di euro 5.000 per ogni
Consigliere regionale a titolo di contributo per il finanziamento dei gruppi
consiliari cui si aggiunge, ai fini di tenere conto “delle dimensioni del
territorio e della popolazione residente”, un importo complessivo pari a Euro
0,05 per abitante, fermo restando che sono a carico dell’Ente le dotazioni
strumentali e logistiche ad uso dei gruppi consiliari;
CONSIDERATO, inoltre, che le Regioni, sempre nel
documento sopra citato, hanno ritenuto, pur non essendo prevista dalla
disposizione legislativa una deliberazione da parte di questa Conferenza, di
procedere alla individuazione del parametro omogeneo ai fini della definizione
dell’ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari di cui
all’articolo 2, comma 1, lett. h) del citato disegno di legge A.S. 3570 di
conversione in legge, del richiamato decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174;
CONSIDERATO che viene stabilito che detto parametro
deve equivalere al costo di una unità di personale di categoria D, posizione
economica D6 (compresi gli oneri a carico dell’Ente, senza posizione
organizzativa) per ciascun consigliere regionale;
CONSIDERATO
che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, il Governo, nel
prendere atto positivamente della proposta formulata dalle Regioni, ha espresso
al riguardo il proprio assenso, salvo eventuali verifiche;
DELIBERA
di individuare la “regione più virtuosa” di cui all’articolo
2, comma 1, lett. b), c), e g) del disegno di legge A.S. 3570 concernente:
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.
174 recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli
enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone
terremotate nel maggio 2012 “ ed il
parametro omogeneo ai fini della definizione dell’ammontare delle spese per il
personale dei gruppi consiliari di cui all’articolo 2, comma 1, lett. h) del
citato disegno di legge A.S. 3570, nei termini specificati in premessa e con le
indicazioni contenute nell’allegato documento che costituisce parte integrante
del presente atto.
Il
Segretario Il Presidente
Cons. Ermenegilda
Siniscalchi Prof.
Giampaolo Vittorio D’Andrea