Conferenza Stato Regioni


Individuazione della " regione piu virtuosa " , ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) c)e g) del disegno di legge AS 3570 concernente la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174 recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.


Individuazione della “Regione più virtuosa”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett

 

Individuazione della “Regione più virtuosa”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. b), c), e g) del disegno di legge A.S. 3570 concernente la : “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”.

Deliberazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere b), c), e g) del disegno di legge A.S. 3570 concernente la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

Repertorio atti n. 235/CSR                          del 6 dicembre 2012

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

 

 

Nella odierna seduta del 6 dicembre 2012:

 

VISTA la delega a presiedere l’odierna seduta conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Prof. Giampaolo Vittorio D’Andrea;

 

VISTO l’articolo 2, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n. 281 il quale ha disposto che questa Conferenza adotta gli atti che sono ad essa attribuiti dalla legge;

 

VISTO l’atto (rep. 215/CSR) con il quale questa Conferenza, nella seduta straordinaria del 30 ottobre 2012, ha deliberato l’individuazione della “regione più virtuosa”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. b) ed f) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’iter parlamentare di conversione del decreto-legge in questione, sono state apportate talune modifiche al richiamato articolo 2, comma 1, con la riformulazione delle lett. b) e f) (ora g) e con l’introduzione della lett. c), modifiche che di seguito si riportano:

- “lett. b): la Regione abbia definito l’importo dell’indennità di funzione e dell’indennità carica, nonché´ delle spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtu` del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l’importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012. Decorso inutilmente tale termine, la regione più virtuosa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri dell’interno, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze, adottato nei successivi quindici giorni”;

 

 

 

- “lett. c): la Regione abbia disciplinato l’assegno di fine mandato dei consiglieri regionali in modo tale che non ecceda l’importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012 secondo le modalità di cui alla lettera b). Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito gli assegni di fine mandato”;

- “lett. g): la Regione abbia fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito l’importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all’attività del consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all’esito delle elezioni, in modo tale che non eccedano complessivamente l’importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012, tenendo conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente in ciascuna regione, secondo le modalità di cui alla lettera b)”;

 

CONSIDERATO, pertanto, che, per effetto delle suddette modifiche, la Regione “più virtuosa” doveva essere individuata da questa Conferenza entro il 10 dicembre  2012 e che, a tal fine, il 29 novembre 2012, è stata inviata una nota alle Regioni ed alle Amministrazioni statali interessate nella quale, in considerazione dei caratteri di imminenza e perentorietà di detto termine, si  chiedeva, nelle more dell’approvazione definitiva del disegno di legge in questione, di far pervenire eventuale documentazione utile per l’esame dell’argomento in sede di Conferenza, con la precisazione, altresì, che, con riferimento, in particolare, alle citate lettere b) e g), detta documentazione doveva essere finalizzata a motivate conferme ovvero modifiche delle determinazioni già adottate nella richiamata seduta del 30 ottobre 2012 di questa Conferenza;

 

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, nel consegnare un documento (All.A), hanno rappresentato di avere convenuto, in accordo con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, quanto segue:

·         con riferimento alla lett. b), avendo le Regioni alla data del 30 ottobre 2012 già individuato anche le spese per l’esercizio del mandato, vengono confermati gli importi degli emolumenti onnicomprensivi nella seguente misura:

  - Euro 13.800 lordi per i Presidenti delle Regioni e dei Consigli regionali;

  - Euro 11.100 lordi per i Consiglieri regionali;

·         con riferimento alla lett. c) (indennità di fine mandato), viene adottato, quale modello più virtuoso, quello che dispone una indennità di carica mensile lorda per anno per un massimo di 10 anni;

·         con riferimento alla lett. g), viene confermato l’importo complessivo di euro 5.000 per ogni Consigliere regionale a titolo di contributo per il finanziamento dei gruppi consiliari cui si aggiunge, ai fini di tenere conto “delle dimensioni del territorio e della popolazione residente”, un importo complessivo pari a Euro 0,05 per abitante, fermo restando che sono a carico dell’Ente le dotazioni strumentali e logistiche ad uso dei gruppi consiliari;

 

 

 

 

 

CONSIDERATO, inoltre, che le Regioni, sempre nel documento sopra citato, hanno ritenuto, pur non essendo prevista dalla disposizione legislativa una deliberazione da parte di questa Conferenza, di procedere alla individuazione del parametro omogeneo ai fini della definizione dell’ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari di cui all’articolo 2, comma 1, lett. h) del citato disegno di legge A.S. 3570 di conversione in legge, del richiamato decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174;

 

CONSIDERATO che viene stabilito che detto parametro deve equivalere al costo di una unità di personale di categoria D, posizione economica D6 (compresi gli oneri a carico dell’Ente, senza posizione organizzativa) per ciascun consigliere regionale;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, il Governo, nel prendere atto positivamente della proposta formulata dalle Regioni, ha espresso al riguardo il proprio assenso, salvo eventuali verifiche;

         

       

    DELIBERA

 

 

di individuare la “regione più virtuosa” di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b), c), e g) del disegno di legge A.S. 3570 concernente: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 “ ed  il parametro omogeneo ai fini della definizione dell’ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari di cui all’articolo 2, comma 1, lett. h) del citato disegno di legge A.S. 3570, nei termini specificati in premessa e con le indicazioni contenute nell’allegato documento che costituisce parte integrante del presente atto.

 

 

 

 

             Il Segretario                                                                Il Presidente

 Cons. Ermenegilda Siniscalchi                        Prof. Giampaolo Vittorio D’Andrea