Conferenza Stato Regioni


Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante “Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire l’analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi dell’art. 12 del Reg. (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche e integrazioni”. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428


Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante ”Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire l’analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi dell’art. 12 del Reg. (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche e integrazioni”

Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Repertorio atti n.  20/CSR del 20 febbraio 2014.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell’odierna seduta del 20 febbraio 2014:

VISTO il Regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali che, all’articolo 12, attribuisce alle competenti autorità degli Stati Membri la designazione dei laboratori preposti ad effettuare le analisi sugli alimenti compresi quelli biologici;

VISTO il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica ed all’etichettatura dei prodotti biologici, abrogativo del Regolamento (CEE) n. 2092/91 che, all’articolo 27, dispone che gli Stati membri istituiscano un sistema di controllo su detti prodotti e designino una o più Autorità competenti responsabili dei controlli relativi agli obblighi sanciti dal Regolamento stesso, in conformità con il Regolamento (CE) n. 882/2004 in materia sanitaria;

VISTO il Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 applicativo del sopra richiamato regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura ed i controlli;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n.18354 del 27 novembre 2009 recante “Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) nn. 834/2007, 889/2008 e 1235/2008 sulla produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici”;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 ottobre 2010, n. 16954 recante “Disposizioni per l’individuazione dei requisiti minimi delle procedure di prelievo di campioni di prodotti biologici da analizzare in attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici”;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 maggio 2012, n. 10071 che disciplina le misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo così come disciplinato agli articoli 27 e seguenti del Regolamento (CE) 834/2007 e prevede che sulle attività svolte da ogni operatore il controllo sia effettuato da un unico Organismo;

PRESO ATTO delle osservazioni contenute nella relazione finale dell’Audit DG(SANCO) 2013-6650 - effettuato in Italia dal 15 al 26 aprile 2013 al fine di valutare i sistemi di controllo della produzione biologica e dell'etichettatura dei prodotti biologici;

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1990”, che, all’articolo 4, comma 3 dispone l’adozione da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della propria competenza, d'intesa con questa Conferenza, di provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei Regolamenti e delle Decisioni comunitarie, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale;

VISTO lo schema di decreto trasmesso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota protocollo n. 1090 del 30 gennaio 2014 alla Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa diramato alle Regioni e Province Autonome con nota protocollo n. 472 del 3 febbraio 2014, con cui si stabiliscono i requisiti necessari per la designazione, ai sensi del Reg. (CE) 882/2004 sopra citato, dei laboratori di prova incaricati di individuare i prodotti non autorizzati nella produzione biologica, si individua l’Autorità competente per la designazione dei suddetti laboratori di cui viene istituito l’elenco pubblico;

VISTO l’avviso tecnico favorevole espresso nella riunione del 12 febbraio 2014 in cui sono state accolte alcune modifiche avanzate da parte regionale e sono state effettuati dei miglioramenti redazionali al testo;

CONSIDERATO che il Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura, nella seduta del 18 febbraio 2014, ha confermato l’avviso favorevole con l’introduzione, da parte del Rappresentante ministeriale, di una correzione all’articolo 1, comma 2, rispetto al testo modificato in sede di istruttoria tecnica, al fine di meglio specificare l’ambito di applicazione del provvedimento;

VISTA la nuova stesura dello schema di decreto, con la modifica sopra indicata, trasmessa dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota protocollo n. 1745 del 19 febbraio 2014 alla Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa diramato, nella medesima data, alle Regioni e Province Autonome con nota protocollo n. 780;

VISTI gli esiti favorevoli di questa Conferenza espressi dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

SANCISCE INTESA

sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante ”Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire l’analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi dell’art. 12 del Reg. (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche e integrazioni”, nei termini di cui in premessa.