Conferenza Stato Regioni
Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante “Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire l’analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi dell’art. 12 del Reg. (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche e integrazioni”. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
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Schema di decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante
”Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire l’analisi
dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi
dell’art. 12 del Reg. (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche e
integrazioni”
Intesa ai sensi
dell'articolo 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
Repertorio atti n.
20/CSR del 20 febbraio 2014.
LA CONFERENZA
PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO
Nell’odierna seduta
del 20 febbraio 2014:
VISTO il Regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a
verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e
alle norme sulla salute e sul benessere degli animali che, all’articolo 12,
attribuisce alle competenti autorità degli Stati Membri la designazione dei
laboratori preposti ad effettuare le analisi sugli alimenti compresi quelli
biologici;
VISTO il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del
28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica ed all’etichettatura dei
prodotti biologici, abrogativo del Regolamento (CEE) n. 2092/91 che,
all’articolo 27, dispone che gli Stati membri istituiscano un sistema di
controllo su detti prodotti e designino una o più Autorità competenti
responsabili dei controlli relativi agli obblighi sanciti dal Regolamento
stesso, in conformità con il Regolamento (CE) n. 882/2004 in materia sanitaria;
VISTO il Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione
del 5 settembre 2008 applicativo del sopra richiamato regolamento (CE) n.
834/2007 del Consiglio che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la
produzione biologica, l'etichettatura ed i controlli;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali n.18354 del 27 novembre 2009 recante “Disposizioni per
l'attuazione dei regolamenti (CE) nn. 834/2007,
889/2008 e 1235/2008 sulla produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti
biologici”;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 29 ottobre 2010, n. 16954 recante “Disposizioni per
l’individuazione dei requisiti minimi delle procedure di prelievo di campioni
di prodotti biologici da analizzare in attuazione dei regolamenti (CE) n.
834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la
produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici”;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 3 maggio 2012, n. 10071 che disciplina le misure urgenti
per il miglioramento del sistema di controllo così come disciplinato agli
articoli 27 e seguenti del Regolamento (CE) 834/2007 e prevede che sulle
attività svolte da ogni operatore il controllo sia effettuato da un unico
Organismo;
PRESO ATTO delle osservazioni contenute nella relazione
finale dell’Audit DG(SANCO) 2013-6650 - effettuato in Italia dal 15 al 26
aprile 2013 al fine di valutare i sistemi di controllo della produzione
biologica e dell'etichettatura dei prodotti biologici;
VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente
“Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1990”, che, all’articolo
4, comma 3 dispone l’adozione da parte del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, nell'ambito della propria competenza, d'intesa con questa Conferenza,
di provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei Regolamenti
e delle Decisioni comunitarie, al fine di assicurarne l'applicazione nel
territorio nazionale;
VISTO lo schema di decreto trasmesso dal Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali con nota protocollo n. 1090 del 30
gennaio 2014 alla Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa diramato alle
Regioni e Province Autonome con nota protocollo n. 472 del 3 febbraio 2014, con
cui si stabiliscono i requisiti necessari per la designazione, ai sensi del
Reg. (CE) 882/2004 sopra citato, dei laboratori di prova incaricati di
individuare i prodotti non autorizzati nella produzione biologica, si individua
l’Autorità competente per la designazione dei suddetti laboratori di cui viene
istituito l’elenco pubblico;
VISTO l’avviso tecnico favorevole espresso nella riunione
del 12 febbraio 2014 in cui sono state accolte alcune modifiche avanzate da
parte regionale e sono state effettuati dei miglioramenti redazionali al testo;
CONSIDERATO che il Comitato permanente di coordinamento
in materia di agricoltura, nella seduta del 18 febbraio 2014, ha confermato
l’avviso favorevole con l’introduzione, da parte del Rappresentante
ministeriale, di una correzione all’articolo 1, comma 2, rispetto al testo
modificato in sede di istruttoria tecnica, al fine di meglio specificare
l’ambito di applicazione del provvedimento;
VISTA la nuova stesura dello schema di decreto, con la
modifica sopra indicata, trasmessa dal Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali con nota protocollo n. 1745 del 19 febbraio 2014 alla Segreteria
di questa Conferenza e dalla stessa diramato, nella medesima data, alle Regioni
e Province Autonome con nota protocollo n. 780;
VISTI gli esiti favorevoli di questa Conferenza espressi dai Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome
SANCISCE INTESA
sullo schema di decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali recante ”Disposizioni per la
designazione dei laboratori che possono eseguire l’analisi dei campioni
prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi dell’art. 12
del Reg. (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche e integrazioni”,
nei termini di cui in premessa.