Conferenza Stato Regioni
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Revisione e aggiornamento dell’Accordo CSR del 21 dicembre 2006 sul coordinamento dei trasporti connessi con le attività trapiantologiche”. (SALUTE)
|
Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra
il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Revisione
e aggiornamento dell’Accordo CSR del 21 dicembre 2006 sul coordinamento dei
trasporti connessi con le attività trapiantologiche”.
Rep.
Atti n. 55/CSR del 25 marzo 2015
Nella odierna
seduta del 25 marzo 2015;
VISTO l’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e
sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale
collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e
svolgere attività di interesse comune;
VISTA la legge 1° aprile 1999, n. 91 recante “Disposizioni
in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti”;
VISTO l’Accordo tra il Ministro della salute,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l’individuazione del
bacino di utenza minimo, riferito alla popolazione, che comporta l’istituzione
dei centri interregionali per i trapianti, ai sensi dell’articolo 10, comma 2,
della legge 1 aprile 1999, n 91, recante “Disposizioni in materia di prelievi e
di trapianti di organi e di tessuti”, sancito in sede di Conferenza
Stato-Regioni il 7 marzo 2002 (Rep. Atti n. 1407/CSR);
VISTO l’Accordo tra il Ministro della salute,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente “Linee guida
per le attività di coordinamento per il reperimento di organi e di tessuti in
ambito nazionale ai fini di trapianto con l’unito Allegato A “Linee Guida per
uniformare le attività di coordinamento in ordine al reperimento di organi e
tessuti in ambito nazionale”, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 21
marzo 2002 (Rep. Atti n. 1414/CSR);
VISTO l’Accordo tra il
Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
concernente i requisiti delle strutture idonee ad effettuare trapianti di
organi e tessuti sugli standard minimi di attività di cui all'art. 16, comma 1,
della legge 1° aprile 1999, n. 91, recante: "Disposizioni in materia di
prelievi e di trapianti di organi e di tessuti", sancito in sede di
Conferenza Stato-Regioni il 21 marzo 2002 (Rep. Atti n. 1388/CSR);
VISTO l’Accordo tra il
Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
sul documento recante: "Linee guida per l'idoneità ed il funzionamento dei
centri individuati dalle Regioni come strutture idonee ad effettuare trapianti
di organi e di tessuti" sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 29
aprile 2004 (Rep. Atti n. 1966/CSR);
VISTO l’Accordo tra il Ministro della salute,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su: “Linee guida per la
gestione delle liste di attesa e l’assegnazione degli organi nel trapianto di
fegato da donatore cadavere” definito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 23
settembre 2004 (Rep. Atti n. 2090 /CSR);
VISTO l’Accordo tra il Governo, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: “Coordinamento
dei trasporti connessi alle attività trapiantologiche” sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni
il 21 dicembre 2006 (Rep. Atti n. 2725/CSR);
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228
recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilità 2013)” ed in particolare l’articolo 1, comma
340, che con riguardo alla Direttiva 2010/53/UE, ha apportato le modifiche alla
legge 1° aprile 1999, n 91, in particolare all’articolo 8, relativo alle
funzioni del Centro nazionale trapianti (CNT);
VISTO il Decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992 recante “Atto di indirizzo e coordinamento alle
Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di
emergenza”;
VISTO l’Atto di intesa tra Stato e Regioni di
approvazione delle “Linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in
applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992” che
fornisce indicazioni sui requisiti organizzativi e funzionali della rete
dell'emergenza;
VISTA la proposta di accordo in oggetto inviata dal
Ministero della salute con lettera in data 27 gennaio 2015, diramata alle Regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano con lettera in data 12 febbraio 2015;
VISTA la nota in data 5 marzo 2015, con la quale
la Regione Veneto,
Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato l’assenso tecnico sulla proposta
indicata in oggetto;
ACQUISITO nel corso dell’odierna seduta
l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;
SANCISCE ACCORDO
tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome, nei seguenti termini:
Visto:
- il Decreto del Ministro
del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
17 dicembre 2008 recante “Istituzione
del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate
nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza” pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2009;
- il Decreto del Ministro
della salute 6 agosto 2012 recante “Modifiche al decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, recante
Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni
erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2012;
Considerato che:
- l’efficienza del sistema dei trasporti di
organi, delle équipe trapiantologiche e dei materiali
biologici rappresenta una componente fondamentale per il buon funzionamento
della rete trapiantologica nazionale;
- la gestione dei trasporti connessi con le
attività trapiantologiche compete alle Regioni e
Province autonome;
- è
necessario, al fine di assicurare una uniformità sul territorio nazionale,
provvedere alla progressiva armonizzazione dei modelli di trasporto attualmente
adottati a livello regionale, individuando la rete del sistema di emergenza
territoriale 118 come riferimento organizzativo;
- è necessario, altresì, fornire linee guida
relative a standard operativi per il trasporto in sicurezza di organi, equipe trapiantologiche, materiali biologici e per la
conservazione, il ricondizionamento ed il trasferimento di organi per il
trapianto, al fine di assicurare un livello di qualità uniforme sul territorio
nazionale, un sistema di controllo e il
contenimento dei costi;
- la recente riorganizzazione dell’assetto
della rete trapiantologica e la disponibilità di
nuove tecnologie rendono necessari una revisione e un aggiornamento dei
contenuti dell’Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2006;
SI CONVIENE
1. sul documento relativo al coordinamento dei
trasporti connessi alle attività trapiantologiche ,
Allegato A, parte integrante del presente atto, comprendente i principi
inerenti al sistema di trasporto di organi, equipe trapiantologiche,
materiali biologici e i requisiti di confezionamento, etichettatura, monitoraggio della temperatura
e tracciabilità dell’organo, ferma
restando l’autonomia organizzativa delle
singole Regioni e Province autonome.
2. Il Centro nazionale trapianti provvede a
definire i requisiti indispensabili per l’affidamento del servizio di trasporto
aereo di organi, rendendo disponibile il documento sul sito istituzionale www. trapianti.salute.gov.it.
3. Entro un anno dall’entrata in vigore del
presente Accordo, le Regioni e le Province Autonome provvedono al recepimento
del presente Accordo al fine di dare attuazione in modo uniforme ai principi e ai contenuti in esso contenuti.
4. Per l’attuazione del presente Accordo si
provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.