Conferenza Stato Regioni


Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Revisione e aggiornamento dell’Accordo CSR del 21 dicembre 2006 sul coordinamento dei trasporti connessi con le attività trapiantologiche”. (SALUTE)
Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


Finalità: Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n

 

 

 

Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Revisione e aggiornamento dell’Accordo CSR del 21 dicembre 2006 sul coordinamento dei trasporti connessi con le attività trapiantologiche”.

 

Rep. Atti n.  55/CSR  del 25 marzo 2015

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nella odierna seduta del 25 marzo 2015;

 

 

VISTO l’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

 

VISTA la legge 1° aprile 1999, n. 91 recante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti”;

 

VISTO l’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l’individuazione del bacino di utenza minimo, riferito alla popolazione, che comporta l’istituzione dei centri interregionali per i trapianti, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n 91, recante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti”, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 7 marzo 2002 (Rep. Atti n. 1407/CSR);

 

VISTO l’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente “Linee guida per le attività di coordinamento per il reperimento di organi e di tessuti in ambito nazionale ai fini di trapianto con l’unito Allegato A “Linee Guida per uniformare le attività di coordinamento in ordine al reperimento di organi e tessuti in ambito nazionale”, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 21 marzo 2002 (Rep. Atti n. 1414/CSR);

 

VISTO l’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente i requisiti delle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e tessuti sugli standard minimi di attività di cui all'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, recante: "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti", sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 21 marzo 2002 (Rep. Atti n. 1388/CSR);

 

VISTO l’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Linee guida per l'idoneità ed il funzionamento dei centri individuati dalle Regioni come strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e di tessuti" sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2004 (Rep. Atti n. 1966/CSR);

 

 

 

VISTO l’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su: “Linee guida per la gestione delle liste di attesa e l’assegnazione degli organi nel trapianto di fegato da donatore cadavere” definito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 23 settembre 2004 (Rep. Atti n. 2090 /CSR);

 

VISTO l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: “Coordinamento dei trasporti connessi alle attività trapiantologiche  sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 21 dicembre 2006 (Rep. Atti n. 2725/CSR);

 

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)” ed in particolare l’articolo 1, comma 340, che con riguardo alla Direttiva 2010/53/UE, ha apportato le modifiche alla legge 1° aprile 1999, n 91, in particolare all’articolo 8, relativo alle funzioni del Centro nazionale trapianti (CNT);

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 recante “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”;

 

VISTO l’Atto di intesa tra Stato e Regioni di approvazione delle “Linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992” che fornisce indicazioni sui requisiti organizzativi e funzionali della rete dell'emergenza;

 

VISTA la proposta di accordo in oggetto inviata dal Ministero della salute con lettera in data 27 gennaio 2015, diramata alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con lettera in data 12 febbraio 2015;

 

VISTA la nota in data 5 marzo 2015, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato l’assenso tecnico sulla proposta indicata in oggetto;

 

ACQUISITO nel corso dell’odierna seduta l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

 

 

SANCISCE ACCORDO

 

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini:

 

Visto:

-      il Decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle politiche  sociali  17 dicembre  2008 recante “Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2009;

 

 

-      il Decreto del Ministro della salute 6 agosto 2012 recante “Modifiche al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, recante Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2012;

 

Considerato che:

 

- l’efficienza del sistema dei trasporti di organi, delle équipe trapiantologiche e dei materiali biologici rappresenta una componente fondamentale per il buon funzionamento della rete trapiantologica nazionale;

- la gestione dei trasporti connessi con le attività trapiantologiche compete alle Regioni e Province autonome;

 - è necessario, al fine di assicurare una uniformità sul territorio nazionale, provvedere alla progressiva armonizzazione dei modelli di trasporto attualmente adottati a livello regionale, individuando la rete del sistema di emergenza territoriale 118 come riferimento organizzativo;

- è necessario, altresì, fornire linee guida relative a standard operativi per il trasporto in sicurezza di organi, equipe trapiantologiche, materiali biologici e per la conservazione, il ricondizionamento ed il trasferimento di organi per il trapianto, al fine di assicurare un livello di qualità uniforme sul territorio nazionale,  un sistema di controllo e il contenimento dei costi;

- la recente riorganizzazione dell’assetto della rete trapiantologica e la disponibilità di nuove tecnologie rendono necessari una revisione e un aggiornamento dei contenuti dell’Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2006;

 

SI CONVIENE

 

 

1.    sul documento relativo al coordinamento dei trasporti connessi alle attività trapiantologiche , Allegato A, parte integrante del presente atto, comprendente i principi inerenti al sistema di trasporto di organi, equipe trapiantologiche, materiali biologici e i requisiti di confezionamento,  etichettatura, monitoraggio della temperatura e tracciabilità dell’organo,  ferma restando l’autonomia organizzativa  delle singole Regioni e Province autonome.

2.    Il Centro nazionale trapianti provvede a definire i requisiti indispensabili per l’affidamento del servizio di trasporto aereo di organi, rendendo disponibile il documento sul sito istituzionale www. trapianti.salute.gov.it.

3.    Entro un anno dall’entrata in vigore del presente Accordo, le Regioni e le Province Autonome provvedono al recepimento del presente Accordo al fine di dare attuazione in modo uniforme  ai principi e ai contenuti in esso contenuti.

4.    Per l’attuazione del presente Accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.