Conferenza Unificata


Parere sullo schema di delibera del Consiglio dei Ministri recante la proroga di sei mesi dell'incarico di Commissario unico del Governo per provvedere in via sostitutiva alla realizzazione dei programmi per il superamento degli ospedali psichiatrici, conferito al dott. Francesco Corleone il 19 febbraio 2016.


Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n

Parere, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di delibera del Consiglio dei Ministri recante la proroga di sei mesi dell’incarico di Commissario unico del  Governo, per provvedere in via sostitutiva alla realizzazione dei programmi per il superamento degli ospedali psichiatrici, conferito al dott. Francesco Corleone il 19 febbraio 2016.

 

Repertorio Atti n.      98/CU del 3 agosto 2016       

 

                                                      LA CONFERENZA UNIFICATA                 

 

 

Nella seduta odierna del 3 agosto 2016:

 

 

VISTO l’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

VISTO l’articolo 120 della Costituzione, in materia di poteri sostitutivi del Governo;

 

VISTO l’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede che, “nei casi e per le finalitŕ previsti dall’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle regioni o degli enti locali, assegna all’ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l’organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito Commissario. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della giunta regionale della regione interessata al provvedimento;

 

VISTO il decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazione, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive integrazioni, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri, e in particolare l’articolo 3-ter, commi 4 e 6, che stabiliscono, rispettivamente, la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e attribuiscono specifiche risorse per la realizzazione e la riconversione delle strutture sanitarie nell’ambito delle quali attuare le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia, da ripartire in base a programmi presenti dalle singole Regioni;

 

VISTO, altresě, il comma 9 del citato articolo 3-ter, in base al quale “nel caso di mancata presentazione del programma di cui al comma 6 entro il termine del 15 maggio 2013, ovvero di mancato rispetto del termine di completamento del predetto programma, il Governo, in attuazione dell’articolo 120 della Costituzione e nel rispetto dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, provvede in via sostitutiva al fine di assicurare piena esecuzione a quanto previsto dal comma 4. Nel caso di ricorso alla predetta procedura il Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nomina Commissario la stessa persona per tutte le Regioni per le quali si rendono necessari gli interventi sostitutivi”;

 

VISTO il decreto legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, e in particolare l’articolo 1, comma 2;

 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2016, con la quale il dott. Francesco Corleone č stato nominato Commissario unico del Governo per provvedere, in via sostitutiva, alla realizzazione dei programmi necessari alla chiusura degli ex ospedali psichiatrici giudiziari e al tempestivo ricovero presso le competenti Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) delle persone ancora ivi internate e di quelle sottoposte a misura di sicurezza provvisoria e, in particolare, l’articolo 4, che stabilisce che l’incarico del Commissario ha durata di sei mesi ed č rinnovabile alla scadenza;

 

VISTA la nota del 2 agosto 2016, diramata in pari data, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso lo schema di delibera in oggetto finalizzata, alla luce delle risultanze della relazione trimestrale deposita dal Commissario in data 19.5.2016, a prorogare di ulteriori sei mesi la nomina del Commissario unico per provvedere in via sostitutiva, in luogo delle regioni tuttora inadempienti, alla realizzazione dei programmi indicati all’articolo 1, comma 1, della citata delibera del Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2016, al fine di garantire il completamento della chiusura degli ex ospedali psichiatrici giudiziari e tempestivo ricovero presso le  competenti residenze per l’ Esecuzione delle Misure di sicurezza ( REMS) delle persone ancora ivi internate, e di quelle sottoposte a misure di sicurezza provvisoria nonché il superamento delle persistenti criticitŕ relative alle REMS provvisorie;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso parere favorevole con richiesta di eliminare il riferimento ai programmi di cui all’articolo 1, comma 1 della delibera del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 2016, contenuto nello schema di delibera in questione; richiesta accolta dal Governo;

 

 

 

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

 

 

nei termini di cui in premessa, sullo schema di delibera del Consiglio dei Ministri recante la proroga di sei mesi dell’incarico di Commissario unico del  Governo, per provvedere in via sostitutiva alla realizzazione dei programmi per il superamento degli ospedali psichiatrici, conferito al dott. Francesco Corleone il 19 febbraio 2016.