Conferenza Unificata
Intesa concernente le modalità di accesso alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (ECONOMIA E FINANZE) Intesa, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge 28 dicembre 2009, n. 196. |
Intesa
concernente le modalità di accesso alla Banca Dati delle Pubbliche
Amministrazioni (BDAP), istituita presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Intesa, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge 28 dicembre 2009, n. 196.
Repertorio atti n. 159/CU del 22 dicembre
2016
LA CONFERENZA
PERMANENTE PER IL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA
Nella odierna seduta del 22 dicembre 2016:
VISTO l’articolo 13, comma
1, della legge 28 dicembre 2009, n. 196 il quale ha disposto che, “al fine di
assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza
pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla
ricognizione di cui all’articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilità
al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in
una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche secondo
modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica, l'ISTAT e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA – ora AGID)), i dati concernenti i bilanci di
previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle
operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione
della medesima legge;
VISTA la nota n. 22682 del 1° dicembre 2016 con la
quale il Ministero dell’economia e delle
finanze, Gabinetto del Ministro, ha trasmesso lo schema di intesa concernente
le modalità di accesso alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP),
istituita presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, per l’espressione del parere di questa Conferenza;
CONSIDERATO
che detto provvedimento è stato inviato, il 7 dicembre 2016, alle Regioni ed
agli Enti locali;
CONSIDERATO che, ai fini dell’esame del
provvedimento è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 14 dicembre
2016, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno formulato
alcune osservazioni riguardanti, in particolare, l’accesso alla BDPA da parte
di altri soggetti non specificatamente indicati, come la Commissione tecnica
per i fabbisogni standard, la stessa Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
il CISIS; l’inserimento di una sezione apposita sul federalismo fiscale; la
previsione dei periodi di aggiornamento dei dati contabili degli enti
territoriali e la possibilità di estrazione dei dati e di interrogazione del
data base anche per singolo ente e non solo per fascia di popolazione e
territorio;
CONSIDERATO che i rappresentanti dell’ANCI
hanno condiviso i contenuti della bozza di intesa, chiedendo chiarimenti in
ordine alle modalità di accesso e alla possibilità di uno scarico massivo delle
informazioni e non solo di dettaglio
anche attraverso specifica richiesta al Ministero dell’economia e delle
finanze, nelle more di una implementazione tecnica del data base che consenta
di soddisfare tale richiesta direttamente con la registrazione on line;
CONSIDERATO inoltre, che l’UPI, per le vie
brevi, ha comunicato l’assenso favorevole all’intesa sul testo presentato;
CONSIDERATO che, con nota del 15 dicembre
2016, il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, ha inviato una nuova formulazione del testo della bozza
d’intesa, integrata con le osservazioni formulate in sede tecnica, documento
che è stato inviato, il 16 dicembre 2016, alle Regioni ed agli Enti locali;
CONSIDERATO
che, nell’odierna seduta di questa Conferenza,
-
le Regioni hanno espresso il loro avviso favorevole al conseguimento
dell’intesa sul documento in esame con le raccomandazioni contenute nel
documento che è stato presentato (All.A); inoltre,
con l’occasione, le Regioni hanno consegnato i dati relativi ai bilanci consolidati
riferiti all’anno 2015, ai sensi dell’articolo 19-bis del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135, convertito in legge dalla legge 20 novembre 2009, n.
166 e hanno sollecitato un riscontro alla richiesta relativa all’aggiornamento
dei dati relativi alla determinazione della effettiva entità e della
ripartizione delle misure di consolidamento disposte dalle manovre di finanza
pubblica fra i diversi livelli di governo;
- l’ANCI ha espresso avviso favorevole al
conseguimento dell’intesa, sottolineando, tuttavia, che la BDAP deve costituire
un significativo passo in avanti nel processo di eliminazione delle
duplicazioni e di semplificazione degli adempimenti contabili. In particolare, atteso
che l’unificazione dei flussi informativi degli enti territoriali nella BDAP,
quale unico canale di rilevazione delle informazioni, non è ancora realizzato, sollecita
un più incisivo impegno del Governo in tale direzione, anche al fine di
rimuovere oneri eccessivi ed impropri che attualmente gravano sugli uffici finanziari
locali, in particolare degli enti di minore dimensione demografica;
-
l’UPI ha espresso l’avviso favorevole al conseguimento dell’intesa sul documento
in esame;
ACQUISITO,
quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni, dell’ANCI e dell’UPI;
SANCISCE INTESA
ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
sulle modalità di accesso alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni
(BDAP), istituita presso il Ministero dell'economia e
delle finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, contenute nel documento trasmesso, con nota del 15
dicembre 2016, dal Ministero dell’economia e delle finanze, nei termini di cui
in premessa e dell’allegato documento che costituisce parte integrante del
presente atto.