Conferenza Unificata


Parere sullo schema di disegno di legge delega per l’istituzione e la disciplina della Conferenza della Repubblica. (RAPPORTI CON LE REGIONI E PER LA COESIONE TERRITORIALE)
Parere ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


Prot n

Parere sullo schema di disegno di legge delega per l’istituzione e la disciplina della Conferenza della Repubblica

Parere ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio Atti n. 59/CU del 25 maggio 2011

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 25 maggio 2011:

VISTO l’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO lo schema di disegno di legge delega per l’istituzione e la disciplina della Conferenza della Repubblica in oggetto indicato, approvato in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 febbraio 2011, nel testo pervenuto dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 21 febbraio 2011 e diramato il successivo 24 febbraio;

CONSIDERATO che, nel corso delle riunioni tecniche del 29 marzo e del 5 aprile 2011, i rappresentanti delle Regioni e delle Autonomie locali hanno rappresentato la necessità di ulteriori approfondimenti e di verifiche congiunte sullo schema di disegno di legge;

CONSIDERATO altresì che nella riunione tecnica del 2 maggio 2011, le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno esposto alcune prime osservazioni volte a garantire l’attuale delicato equilibrio tra i livelli di governo, nonché a rafforzare il ruolo della Conferenza della Repubblica rispetto all’attuale sistema, con l’impegno di formalizzare un documento congiunto finale ad esito del vaglio politico delle rispettive Presidenze;

RILEVATO che, nella seduta della Conferenza del 5 maggio 2011, il provvedimento è stato rinviato, su richiesta delle Regioni, al fine di meglio definire, in un incontro politico, gli emendamenti proposti, elaborati in un documento congiunto consegnato nella medesima seduta (All. 1);

CONSIDERATO che, il provvedimento è stato trattato nell’incontro politico tenutosi il 18 maggio prima della seduta della Conferenza Unificata, tenutasi nel medesimo giorno;

RILEVATO che, nella seduta della Conferenza Unificata del 18 maggio 2011, il provvedimento è stato rinviato, su richiesta della Regioni, dell’ANCI e dell’UPI alla successiva seduta della Conferenza Unificata del 25 maggio 2011;

CONSIDERATO che, al riguardo, il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, con nota del 23 maggio 2011, ha rappresentato al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, al Presidente dell’ANCI e al Presidente dell’UPI, la necessità di mantenere le finalità dello schema di disegno di legge delega di demandare ai decreti delegati la disciplina puntuale del luogo istituzionale di coordinamento tra Stato, Regioni ed Enti locali, a seguito della riforma della Parte seconda, Titolo V della Costituzione;

CONSIDERATO che, nella medesima nota, il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale si è reso disponibile ad un incontro politico ristretto prima della seduta della Conferenza Unificata del 25 maggio per un maggior approfondimento, e che, nel tener conto della ratio di alcuni emendamenti proposti dalle Autonomie territoriali con il documento congiunto consegnato nel corso della seduta della Conferenza Unificata del 5 maggio u.s, ha trasmesso un documento contenente alcuni emendamenti accoglibili, ovvero riformulati tra quelli proposti (All.2);

RILEVATO che, il provvedimento è stato trattato nell’incontro politico tenutosi il 25 maggio 2011 prima della seduta di questa Conferenza;

RILEVATO che, nella seduta odierna di questa Conferenza, il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, ad esito del citato incontro politico, ha comunicato che, rispetto alle proposte emendative trasmesse con la citata nota del 23 maggio 2011, si è raggiunto un accordo con le Regioni e le Autonomie locali nei seguenti termini:

-al comma 1, le parole “lo Stato e le autonomie regionali e locali” sono sostituite dalle seguenti: “i soggetti costitutivi della Repubblica ai sensi dell’articolo 114 della Costituzione, nonché di coesione e integrazione delle politiche pubbliche, ferme restando le rispettive competenze;”;

-al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In mancanza di intesa nel termine di cui all’art. 3 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l’intesa non è stata raggiunta;”;

-al comma 3, lettera a) inserire in fine le seguenti parole: “anche tenuto conto della natura degli atti da sottoporre all’esame della Conferenza; ”;

-al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) disciplinare le funzioni e i compiti della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni di cui alla lettera a) in attuazione di quanto previsto al comma 1, fermo restando il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e la legislazione vigente; ”;

-al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente: “b-bis) disciplinare la composizione della Conferenza della Repubblica e delle Sezioni di cui alla lettera a), prevedendo la partecipazione alle sedute, in qualità di componenti, dei Ministri interessati, dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, del Presidente dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni italiani), del Presidente dell’UPI (Unione delle Province d’Italia), nonché di rappresentanti delle autonomie locali costituzionalmente previste designati dalle associazioni maggiormente rappresentative, in modo da assicurare un’adeguata rappresentatività delle comunità territoriali, tenendo conto delle caratteristiche socio-economiche e geomorfologiche;”;

-al comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente: “e) disciplinare le modalità di votazione nelle sedute, a seconda della tipologia degli atti di cui alla lettera i), sulla base del criterio dell’unanimità ovvero della maggioranza dei rappresentanti delle componenti delle Sezioni di cui alla lettera a), ferma restando la necessità dell’assenso del Governo e comunque prevedendo l’unanimità per le intese e per gli accordi;”;

-al comma 3, dopo la lettera u) inserire la seguente: “u-bis) prevedere che, ai fini del successivo iter, le deliberazioni della Conferenza e delle Sezioni di cui alla lettera a), siano allegate ai relativi atti;.

E’ stato concordato, altresì, che al comma 3, lettera m) sia eliminato il riferimento al potere sostitutivo nelle ipotesi di cui all’articolo 120 della Costituzione, attribuendo il compito di definire le modalità per l’inadempienza dei diversi livelli istituzionali ai decreti delegati;

RILEVATO che il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale nel corso della seduta odierna ha ribadito l’intenzione di provvedere, quanto prima, ad attivare un Tavolo di confronto nel quale iniziare insieme la necessaria e delicata istruttoria per la redazione dei decreti delegati;

RILEVATO che le Regioni e gli Enti locali, pertanto, hanno espresso parere favorevole sul provvedimento così come sopra modificato, tenuto conto dell’impegno del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale di attivare il suddetto Tavolo congiunto;

RILEVATO, altresì, che l’ANCI ha espresso parere favorevole condizionato all’accoglimento della richiesta di inserire, al comma 3, lettera “b-bis”, quattordici Sindaci, tra i quali il Sindaco di Roma Capitale, 7 Presidenti di Provincia tutti designati dall’ANCI e dall’UPI, come da proposta emendativa di cui al documento consegnato nel corso della seduta della Conferenza Unificata del 5 maggio 2011;

RILEVATO che si è concordato che la disciplina dettagliata sui componenti della Conferenza della Repubblica e delle due Sezioni sia rimessa ai decreti delegati;

RILEVATO, pertanto, che l’ANCI e l’UPI hanno espresso parere favorevole sul provvedimento;

RILEVATO che, il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale ha accolto le suindicate richieste delle Regioni e delle Autonomie locali, e fermo restando le finalità dello schema di disegno di legge delega, di demandare al Tavolo congiunto le modalità per la redazione dei decreti delegati;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di disegno di legge delega per l’istituzione e la disciplina della Conferenza della Repubblica, nel testo pervenuto dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 21 febbraio 2011 e diramato il successivo 24 febbraio.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Cons. Ermenegilda Siniscalchi On.le Dott. Raffaele Fitto