Conferenza Unificata
Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sulle modalità volte a prevenire l’avvio delle procedure di infrazione comunitaria nel settore del trasporto pubblico locale. (AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE - AFFARI EUROPEI - INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) Codice sito: 4.13/2013/34 (Servizio IV) Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131. |
Intesa, ai sensi dell’articolo 8,
comma 6 della legge 5 giugno 2003,
n.131, sulle modalità e sulle procedure volte a prevenire l’avvio di infrazioni
comunitarie nel settore del trasporto pubblico locale.
Rep. Atti n. 7/CU del 6 febbraio 2014
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nell’odierna
Seduta del 6 febbraio 2014
VISTA
la Comunicazione della Commissione Europea COM (2007) 502, con la quale si
informano gli Stati membri che presso la Commissione è stato avviato il sistema
EU Pilot, volto a trovare soluzioni efficaci ai
problemi di corretta applicazione del diritto dell’Unione Europea, ogni volta
si prospetti un possibile ricorso alla procedura d’infrazione, a norma
dell’articolo 258 del Trattato, chiedendo tutte le informazioni e i dati di
chiarimento allo Stato membro interessato, al fine di prevenire l’avvio della
procedura d’infrazione stessa;
VISTO
il caso EU Pilot 3461/12 MOVE, avviato nei confronti
dell’Italia per non corretta applicazione del regolamento CE n.1370/2007,
relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e ferrovia,
che invita le autorità italiane a rispondere ad alcune domande che riguardano
anche i servizi di trasporto ferroviario regionale;
VISTA
la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 13 novembre
2013, diramata in pari data con prot. CSR 4928
P-4.23.2.13, che evidenzia le criticità riscontrate dallo stesso Ministero
nell’acquisizione dei dati richiesti alle Regioni, necessari per rispondere al
questionario della Commissione europea nell’ambito della procedura EU Pilot sopra indicata e si chiede di concordare in sede di
Conferenza una procedura univoca che consenta di superare le difficoltà
riscontrate;
VISTI gli esiti della riunione tecnica
tenutasi in data 14 novembre 2013, per affrontare i problemi evidenziati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’acquisizione di
informazioni chiare ed omogenee da parte delle Regioni nel caso EU Pilot sopra citato, nel corso della quale il Ministero ha
proposto di delineare una procedura che consenta di acquisire dati univoci,
chiari e pertinenti da parte delle Regioni e degli Enti locali, anche per le
successive, eventuali ipotesi di avvio di procedure analoghe da parte della
Commissione europea, che consentano di concludere positivamente i procedimenti
stessi;
CONSIDERATO che le Regioni e gli Enti
locali hanno condiviso la finalità di standardizzare e uniformare le
informazioni rese in sede di avvio delle procedure EU Pilot
che attengono al settore del trasporto pubblico locale, definendo le modalità
più rapide ed efficienti con le quali raccogliere i dati richiesti dalla
Commissione Europea al fine di prevenire il ricorso a procedure di infrazione,
concludendo una apposita intesa con il Governo in sede di Conferenza;
VISTO
l’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.131, che prevede che il
Governo promuova, in sede di Conferenza Unificata, la stipula di intese dirette
a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o conseguimento di obiettivi
comuni;
VISTA
la nota CSR 5159 P-4.23.2.13 del 28 novembre 2013, con la quale è stata
trasmessa alle amministrazioni interessate lo schema di intesa in esame, per
acquisirne l’assenso tecnico preliminare ai fini della sua sottoposizione
all’esame della Conferenza;
CONSIDERATO
che le amministrazioni interessate non hanno formulato osservazioni in ordine
allo schema di intesa trasmesso con la nota sopra citata;
CONSIDERATO
che il punto è stato iscritto all’odg delle Sedute
della Conferenza del 19 dicembre 2013 e del 23 gennaio 2014, che non si sono tenute;
VISTI
gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale il Governo, le Regioni e
gli Enti locali hanno espresso l’avviso favorevole alla conclusione
dell’intesa, secondo quanto indicato nella nota del 28 novembre 2013 sopra
citata
SANCISCE INTESA
ai
sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.131, sulle modalità
e sulle procedure volte a prevenire l’avvio delle procedure di infrazione
comunitaria nel settore del trasporto pubblico locale, impegnando il Governo,
le Regioni e gli Enti locali nei
termini che seguono:
1) Il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, dopo aver acquisito dal Dipartimento per le politiche europee le
richieste di dati e informazioni della Commissione europea sui casi EU Pilot avviati nei confronti dell’Italia nel settore del
trasporto pubblico locale che coinvolgono le Regioni e gli Enti locali,
trasmette la richiesta stessa alla Segreteria della Conferenza Unificata,
affinché in tale sede si proceda ad avviare l’istruttoria tecnica necessaria a
risolvere le questioni indicate dalla Commissione e si stabiliscano i criteri
in base ai quali le informazioni e i dati richiesti siano organizzati in modo
omogeneo, schematico e completo;
2) Il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, d’intesa con il Dipartimento per le politiche europee,
predispone lo schema con il quale dovranno essere acquisite le informazioni
richieste dalla Commissione europea che riguardano le Regioni e gli Enti
locali;
3) Le Regioni e gli Enti locali
provvedono, nei tempi concordati nell’istruttoria tecnica, a fornire tutte le
informazioni contenute nel documento sopra indicato, al fine di risolvere
efficacemente presso la Commissione europea le procedure avviate;
4) Il Dipartimento per le politiche
europee provvede, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, a comunicare alla
Commissione le informazioni
ricevute, sollecitando, qualora lo ritenga necessario, la prosecuzione
dell’istruttoria presso la Segreteria della Conferenza, per rendere più celere
ed efficace la conclusione della procedura EU Pilot;
5) Qualora ne ravvisi la necessità, il
Dipartimento per le politiche europee, d’intesa con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, può avvalersi di rappresentanti delle Regioni e
degli Enti locali, per partecipare alle riunione della Commissione europea sui
casi EU Pilot esaminati nelle riunioni tecniche di
cui al punto 1).