Conferenza Stato Regioni


Parere sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, n.181/2011/CE, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004. (POLITICHE EUROPEE – GIUSTIZIA – INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Parere ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281


Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n.181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, che modifica il Regolamento (CE) n.2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.

 

Rep. Atti n. 17/CSR del 20 febbraio 2014

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna Seduta del 20 febbraio 2014

VISTO il Regolamento (UE) n.181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;

VISTI, in particolare, gli articoli 28 e 31 del Regolamento (UE) n.181/2011 sopra indicato che prevedono specifici obblighi per gli Stati membri, relativi alla designazione dell’organismo responsabile della sua applicazione e alla definizione del regime sanzionatorio applicabile alle violazioni delle disposizioni in esso contenute;

VISTA la legge 6 agosto 2013, n.96, recante  delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013;

VISTO lo schema di decreto legislativo trasmesso dal Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi in data 4 dicembre 2013, recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n.181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, che modifica il Regolamento (CE) n.2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, approvato dal Consiglio dei Ministri nella Seduta del 29 ottobre 2013, diramato con nota prot, CSR 5424 P-4.23.2.13 del 16 dicembre 2013;

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 9 gennaio 2014, nel corso della quale le Regioni hanno chiesto alcuni chiarimenti relativi, in particolare, alle disposizioni contenute nell’articolo 3, comma 6 dello schema e alle competenze loro attribuite, segnalando la necessità di approfondire l’istruttoria sul provvedimento;

 

VISTO il documento del Coordinamento interregionale mobilità, trasporti e governo del territorio, con il quale si formulano alcune osservazioni e rilievi allo schema di decreto in esame e si propone un emendamento volto a modificare l’articolo 3, comma 6 dello stesso, tenendo conto di quanto discusso nel corso della riunione sopra indicata;

 

VISTI gli esiti dell’incontro tecnico tenutosi in data 29 gennaio 2014, nel corso della quale è stata discussa la proposta di modifica all’articolo 3, comma 6 dello schema formulata dalle Regioni con

 

la nota sopra indicata, ritenuta in linea di massima non accoglibile dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si è riservato di trasmettere una ulteriore proposta emendativa della disposizione in esame;

 

CONSIDERATO che nel corso dell’incontro è stata esaminata la nota del Dipartimento per le politiche europee relativa all’apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea per violazione degli obblighi imposti dagli articoli 12, 28 e 31 del regolamento (UE) n.181/2011, trasmessa con nota prot. CSR 387 P-4.23.2.13 del 30 gennaio 2014;

 

PRESO ATTO delle criticità rappresentate dall’Autorità di regolazione dei trasporti in merito allo schema di decreto legislativo in esame ed ai compiti ad essa attribuiti quale organismo responsabile delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) n.181/2011, evidenziate in un documento diramato con nota prot. CSR 560 P-4.23.2.13 del 6 febbraio 2014;

 

VISTI gli esiti della riunione istruttoria svoltasi in data 10 febbraio 2014, nel corso della quale è stata esaminata la proposta di modifica all’articolo 3, comma 6 dello schema predisposta dal Ministero della giustizia, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in merito alla quale le regioni hanno espresso parere favorevole con la richiesta di apportare una ulteriore modifica;

 

VISTO il nuovo testo dello schema di decreto legislativo in esame, inviato dal Ministero della giustizia, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che contiene le modifiche all’articolo 3, comma 6 concordate all’esito della riunione svoltasi in data 10 febbraio 2014, diramato con nota prot. CSR 674 P-4.23.2.13  del 13 febbraio 2014;

 

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole allo schema

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n.181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, che modifica il Regolamento (CE) n.2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.