Conferenza Stato Regioni
Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente “Disposizioni per l’attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 203/2012 della Commissione che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio in ordine alle modalità di applicazione relative al vino biologico”. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
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Intesa
sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali concernente “Disposizioni per l’attuazione del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 203/2012 della Commissione che
modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del
Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio in ordine alle modalità di
applicazione relative al vino biologico”.
Intesa ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990,
n.428.
Repertorio
Atti n. 139/CSR /CSR del 25 luglio 2012.
Nell’odierna
seduta del 25 luglio 2012:
VISTO
il Regolamento (CE) n. 834/2007, del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica
e all’etichettatura dei prodotti biologici e che
abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91;
VISTO il Regolamento (CE) n. 889/2008, del 5 settembre
2008, recante modalità di applicazione del sopra
citato Regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto attiene la produzione biologica,
l'etichettatura e i controlli;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1235/2008, dell’8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione
del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di
importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi;
VISTA la legge 29 dicembre 1990, n.
428, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee -legge
comunitaria 1990- che, all’articolo 4, comma 3, così come modificato
dall’articolo 2, comma 1 dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, dispone che il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza,
adotta con proprio decreto, d'intesa con questa Conferenza, provvedimenti
amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e
delle decisioni comunitarie, al fine di assicurarne l'applicazione nel
territorio nazionale;
VISTO il decreto n. 18354
del 27 novembre 2009, emanato
dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa sancita in questa Conferenza il 29 ottobre 2009, di
cui all’Atto rep. n. 154, che ha provveduto all’applicazione omogenea delle disposizioni recate dai
Regolamenti comunitari soprarichiamati ed ha abrogato i provvedimenti
ministeriali adottati sulla base della normativa in materia non più in vigore;
VISTE le successive modificazioni del predetto
decreto ministeriale n. 18354,
di cui, da ultimo, la modifica degli articoli 8 e 11 e degli allegati 6 e 7, previa
intesa sancita da questa Conferenza con atto n. 65/CSR del 6 maggio 2010, al fine del superamento di alcune difficoltà riscontrate nella sua applicazione,
prevedendo una dicitura più
chiara relativamente alle indicazioni
obbligatorie da porre in etichetta ed eliminando, con riguardo alle modalità di
rilascio dell’autorizzazione all’importazione da Paesi terzi di cui
all’articolo 11, l’obbligo generale delle analisi di certificazione per tutti i
prodotti importati, riservandolo solo ad alcuni casi, specificamente indicati;
VISTO il Regolamento (UE)
n. 203/2012 della Commissione, dell’8 marzo 2012, che modifica le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 843/2007,
relativamente al vino biologico;
VISTO lo schema di decreto in esame, trasmesso dal
Ministero proponente, con nota protocollo n. 9221
dell’8 giugno 2012, alla Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa
diramato alle Regioni e Provincie autonome il successivo 12 giugno del medesimo
anno, con nota protocollo n. 3001, che persegue l’obiettivo di garantire, nell’ambito delle disposizioni
relative all’etichettatura per i prodotti biologici, l’applicazione
omogenea sul territorio nazionale delle novità intervenute con il citato Regolamento
(UE) n. 203/2012, con particolare riferimento alle procedure da rispettare per
la garanzia della produzione e dell’etichettatura biologica, nonché alle
disposizioni transitorie per la produzione giacente;
CONSIDERATO che, allo scopo di consentire l’entrata
in vigore delle disposizioni in esso contenute in
tempo utile prima dell’avvio della campagna vitivinicola, che inizia il 1°
agosto, l’istruttoria sul provvedimento si è svolta direttamente in sede di
Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura in data 14
giugno 2012, con la conclusione dell’avviso favorevole a seguito
dell’accoglimento della richiesta regionale di una modifica, all’articolo 5,
comma 2, consistente nella sostituzione dell’espressione “evidenziati con
un’apposita denominazione” con le parole “contraddistinti dal termine biologico”;
VISTA la
stesura trasmessa il 18 giugno 2012 dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali con nota protocollo n. 9704 e
diramata dalla Segreteria di questa Conferenza alle Regioni e Province autonome
con nota protocollo n. 3217 del 20 giugno del medesimo anno, nella quale è
contenuta la predetta modifica;
PRESO ATTO
che l’argomento, iscritto all’ordine del giorno di
questa Conferenza nelle sedute del 21 giugno 2012, quale integrazione e del 5
luglio del medesimo anno, non è stato in tali date trattato;
VISTO l’avviso
favorevole alla stipula dell’intesa espresso nel corso dell’odierna seduta dai
Presidenti delle Regioni e Province autonome nei termini definiti nella citata
seduta del richiamato Comitato
SANCISCE INTESA
sullo schema di decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente
“Disposizioni per l’attuazione del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 203/2012
della Commissione che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità
di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio in ordine alle
modalità di applicazione relative al vino biologico ”, nella stesura del 18
giugno 2012 di cui alla nota ministeriale protocollo n. 9704, nei termini di
cui in premessa.
IL SEGRETARIO |
IL PRESIDENTE |
Cons. Ermenegilda Siniscalchi |
dott. Piero Gnudi |