Conferenza Stato Regioni


Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI - SALUTE)
Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281


Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e pr

Accordo  tra il Governo, le Regioni e  le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.

Repertorio atti n.   153/CSR  del 25 luglio 2012

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI  E LE PROVINCE AUTONOME  DI  TRENTO E BOLZANO

 

Nella odierna seduta del 25 luglio 2012

VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007. n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, e, in particolare:

-         l’articolo 34, comma 2, il quale prevede che il datore di lavoro  debba frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni;

-         l’articolo 37, comma 2, il quale dispone che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione dei lavoratori sono definiti mediante apposito accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, previa consultazione delle Parti sociali;

 

VISTO l’accordo sancito con atto rep. n. 223/CSR del 21 dicembre 2011 che disciplina, ai sensi del citato articolo 34, i contenuti, le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell’aggiornamento per il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

VISTO l’accordo sancito con atto rep. n. 221/CSR del 21 dicembre 2011 che disciplina, ai sensi del citato articolo  37, la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti;

VISTA la nota del 20 marzo 2012 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso il documento indicato in oggetto;

VISTA la lettera in data 23 marzo 2012, con la quale il predetto documento è stato portato a conoscenza delle Regioni e Province autonome e delle Amministrazioni centrali interessate;

VISTA la lettera in data 2 aprile 2012 con la quale il Ministero della salute ha rappresentato l’esigenza di condurre con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ulteriori approfondimenti sui contenuti del documento in parola;

 

VISTA la nota del 16 maggio 2012 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato una nuova versione del documento di cui trattasi, che tiene conto delle modifiche concordate con il Ministero della salute;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il giorno 25 giugno 2012, sono state concordate tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni e Province autonome alcune modifiche del testo in argomento;

VISTA la nota del 26 giugno 2012 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato la versione definitiva del suddetto documento, parte integrante del presente atto, che recepisce le modifiche concordate nella predetta riunione tecnica;

VISTA la lettera in data 27 giugno 2012, con la quale tale definitiva versione è stata diramata alle Regioni e alle Province autonome;

VISTA la lettera del 3 luglio 2012 con le quale, la Regione Veneto, in qualità di Coordinatrice tecnica della Commissione salute, ha trasmesso l’avviso tecnico favorevole sulla predetta versione definitiva del documento in parola;

VISTA la nota dell’11 luglio 2012 con la quale il Ministero della Salute ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sulla suddetta versione definitiva del documento;

ACQUISITO nel corso dell’odierna seduta l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

 

SANCISCE ACCORDO

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento, Allegato A) parte integrante del presente atto, recante “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, nella versione definitiva trasmessa con la lettera in data 26 giugno 2012  di cui in premessa.

 

 

Il Segretario                                                                           Il Presidente

       Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                                           Dott. Piero Gnudi