Conferenza Stato Regioni
Parere, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123, sullo schema di decreto ministeriale recante “Limiti massimi di spesa per l’erogazione dei prodotti senza glutine, di cui alla legge 4 luglio 2005, n. 123 recante norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”. (SALUTE) |
Parere, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, della
legge 4 luglio 2005, n. 123, sullo schema di decreto ministeriale recante
“Limiti massimi di spesa per l’erogazione dei prodotti senza glutine, di cui
alla legge 4 luglio 2005, n. 123 recante norme per la protezione dei soggetti
malati di celiachia”.
Rep. Atti n. 106/CSR
del 10 maggio 2018
Nella odierna seduta del 10 maggio 2018:
VISTA la legge 4 luglio 2005, n. 123, recante “Norme per la protezione
dei soggetti malati di celiachia”, in particolare l’articolo 4, commi 1 e 2, nei
quali viene disposto che “Al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai
soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita
di prodotti dietoterapeutici senza glutine. Con decreto del Ministro della
salute sono fissati i limiti massimi di spesa, i quali sono aggiornati
periodicamente dal Ministro della salute, sentita questa Conferenza, sulla base
della rilevazione del prezzo dei prodotti garantiti senza glutine sul libero
mercato. Il Ministro definisce altresì le modalità organizzative per
l'erogazione di tali prodotti le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all’erogazione
di pasti senza glutine nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e
nelle mense delle strutture pubbliche, su richiesta degli aventi diritto,
nonché allo svolgimento di specifici corsi di formazione sulla celiachia
nell’ambito dell’attività di formazione e aggiornamento professionali rivolte a
ristoratori e albergatori”;
VISTO il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017
sulla definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui
all’articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
VISTA
la nota dell’8 settembre 2017, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza
ha diramato alle Regioni e Province autonome lo schema di decreto in argomento,
pervenuto dal Ministero della salute con nota del 6 settembre 2017, con
richiesta di assenso tecnico;
VISTA
la nota del 7 novembre 2017, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha convocato una riunione tecnica per l’esame del
provvedimento, la quale, su richiesta della Regione Piemonte, Coordinatrice
della Commissione salute, si è tenuta il 4 dicembre 2017, nel corso della quale
si è pervenuti alla condivisione di un testo definitivo;
VISTA la nota del 13 marzo
2018, con la quale l’Ufficio di Segreteria
di questa Conferenza ha diramato la versione definitiva dello schema di accordo
inviato dal Ministero della salute di recepimento delle proposte delle regioni,
con richiesta di assenso tecnico;
VISTA
la nota del 20 marzo 2018, con la quale il Ministero dell’economia e delle
finanze ha trasmesso all’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza il parere
favorevole sullo schema di decreto in argomento, con la richiesta di integrare
il medesimo con la clausola di invarianza “Alle disposizioni recate dal
presente decreto si provvede nell’ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica”;
VISTA
la nota del 24 aprile 2018, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha
diramato la nuova versione dello schema di decreto, trasmessa dal Ministero
della salute in data 23 aprile 2018, modificata secondo le richieste del
Ministero dell’economia e delle finanze;
ACQUISITO,
nel corso dell’odierna seduta, il positivo avviso delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento in epigrafe, ad
eccezione della Regione Basilicata, che ha formalizzato emendamenti al testo
nel documento allegato al presente atto;
nei
termini di cui in premessa, sullo
schema di decreto ministeriale recante “Limiti massimi di spesa per
l’erogazione dei prodotti senza glutine, di cui alla legge 4 luglio 2005, n.
123 recante norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”.