Conferenza Stato Regioni


Parere, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123, sullo schema di decreto ministeriale recante “Limiti massimi di spesa per l’erogazione dei prodotti senza glutine, di cui alla legge 4 luglio 2005, n. 123 recante norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”. (SALUTE)


REPORT

Parere, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123, sullo schema di decreto ministeriale recante “Limiti massimi di spesa per l’erogazione dei prodotti senza glutine, di cui alla legge 4 luglio 2005, n. 123 recante norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”.

 

Rep. Atti n. 106/CSR del 10 maggio 2018                            

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

Nella odierna seduta del 10 maggio 2018:

 

VISTA la legge 4 luglio 2005, n. 123, recante “Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”, in particolare l’articolo 4, commi 1 e 2, nei quali viene disposto che “Al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine. Con decreto del Ministro della salute sono fissati i limiti massimi di spesa, i quali sono aggiornati periodicamente dal Ministro della salute, sentita questa Conferenza, sulla base della rilevazione del prezzo dei prodotti garantiti senza glutine sul libero mercato. Il Ministro definisce altresì le modalità organizzative per l'erogazione di tali prodotti le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all’erogazione di pasti senza glutine nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche, su richiesta degli aventi diritto, nonché allo svolgimento di specifici corsi di formazione sulla celiachia nell’ambito dell’attività di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e albergatori”;

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 sulla definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

 

VISTA la nota dell’8 settembre 2017, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato alle Regioni e Province autonome lo schema di decreto in argomento, pervenuto dal Ministero della salute con nota del 6 settembre 2017, con richiesta di assenso tecnico;

 

VISTA la nota del 7 novembre 2017, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha convocato  una riunione tecnica per l’esame del provvedimento, la quale, su richiesta della Regione Piemonte, Coordinatrice della Commissione salute, si è tenuta il 4 dicembre 2017, nel corso della quale si è pervenuti alla condivisione di un testo definitivo;

 

VISTA la nota del 13 marzo 2018, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato la versione definitiva dello schema di accordo inviato dal Ministero della salute di recepimento delle proposte delle regioni, con richiesta di assenso tecnico;

 

VISTA la nota del 20 marzo 2018, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha trasmesso all’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza il parere favorevole sullo schema di decreto in argomento, con la richiesta di integrare il medesimo con la clausola di invarianza “Alle disposizioni recate dal presente decreto si provvede nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”; 

 

VISTA la nota del 24 aprile 2018, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato la nuova versione dello schema di decreto, trasmessa dal Ministero della salute in data 23 aprile 2018, modificata secondo le richieste del Ministero dell’economia e delle finanze;

 

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, il positivo avviso delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento in epigrafe, ad eccezione della Regione Basilicata, che ha formalizzato emendamenti al testo nel documento allegato al presente atto;

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

 

 

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto ministeriale recante “Limiti massimi di spesa per l’erogazione dei prodotti senza glutine, di cui alla legge 4 luglio 2005, n. 123 recante norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”.