Conferenza Stato Regioni
Deliberazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006,n. 198, così come modificato dall’articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, concernente determinazione dei criteri di attribuzione delle indennità mensili alle consigliere ed ai consiglieri di parità regionali, delle Città metropolitane e delle Province, per gli anni 2017/2018. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) |
Deliberazione,
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198, così come modificato dall’articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 151, concernente la determinazione dei criteri di attribuzione delle
indennità mensili alle consigliere ed ai consiglieri di parità regionali, delle
città metropolitane e delle province, per gli anni 2017 e 2018.
Repertorio atti n. 109/CU del 21 settembre 2017
Nella seduta odierna del 21 settembre 2017
VISTO l'articolo 17, comma 2, del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, così come modificato dall’articolo
35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, il quale prevede che “l'ente
territoriale che ha proceduto alla designazione può attribuire, a proprio
carico, alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città
metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, che siano lavoratori
dipendenti, lavoratori autonomi o liberi professionisti, una indennità mensile,
differenziata tra il ruolo di effettivo e quello di supplente, sulla base di
criteri determinati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il
riconoscimento della predetta indennità alle consigliere e ai consiglieri di
parità supplenti è limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della
supplenza”;
VISTA la deliberazione di
questa Conferenza (atto rep. n. 79/CU) del 26 maggio 2016 con la quale sono
stati definiti i criteri per la determinazione dell’indennità relativamente
all’anno 2016;
RILEVATA la necessità di
definire con nuova deliberazione i criteri per la determinazione dell’indennità
relativamente all’anno 2017;
CONSIDERATO che, ai fini
dell’esame dell’argomento in questione, è stata convocata una riunione, a
livello tecnico, il 13 luglio 2017, nel corso della quale le Regioni, l’UPI e
l’ANCI hanno ritenuto, in linea di massima, condivisibile la conferma degli
importi delle indennità mensili alle consigliere e ai consiglieri di parità,
definiti per l’anno 2016, prevedendo le Regioni anche l’eventuale possibilità
di incrementare il limite massimo;
CONSIDERATO che per il prosieguo
dell’istruttoria è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 14 settembre 2017, nel corso della
quale si è convenuto di determinare per un periodo biennale (anni 2017 e 2018)
gli importi delle indennità mensili già definiti per l’anno 2016, fatte salve
le erogazioni delle indennità già eventualmente effettuate per l’anno 2017, e
prevedendo la facoltà delle singole regioni, città metropolitane e province, di
destinare ulteriori risorse finanziarie per elevare le indennità fino ad un
massimo del quintuplo;
VISTA la nota n. 14396 del
18 settembre 2017 con la quale è stata inviata la formulazione della
deliberazione in argomento, così come concordata nella predetta riunione
tecnica, da sottoporre all’esame di questa Conferenza;
CONSIDERATO che, nel corso
dell’odierna seduta di questa Conferenza:
- le Regioni e l’ANCI hanno espresso avviso
favorevole all’adozione della deliberazione;
- l’UPI ha espresso avviso favorevole
all’adozione della deliberazione, sottolineando la necessità di assicurare
risorse adeguate per consentire alle consigliere ed ai consiglieri di parità lo
svolgimento delle proprie funzioni;
ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle
Regioni, dell’ANCI e dell’UPI;
DELIBERA
1.
Per
gli anni 2017 e 2018, il compenso per le consigliere e i consiglieri di parità
regionali, delle città metropolitane e delle province è determinato, con onere
a carico di ciascun ente territoriale che ha proceduto alla designazione e
fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nel modo
seguente:
a.
l’indennità
mensile attribuita alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali
effettive/i e supplenti è fissata rispettivamente nella misura di almeno euro
90 lordi e euro 45 lordi;
b.
l’indennità
mensile attribuita alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città
metropolitane e delle Province effettive/i e supplenti è fissata
rispettivamente nella misura di almeno euro 68 lordi e euro 34 lordi;
2.
per
l’anno 2017, sono fatte salve le erogazioni delle indennità già eventualmente effettuate;
3.
il
riconoscimento delle predette indennità alle consigliere e ai consiglieri di
parità supplenti è limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della
supplenza;
4.
è
facoltà delle singole Regioni e Province autonome, Città metropolitane e
Province, di destinare ulteriori risorse finanziarie per elevare le indennità
di cui al punto 1 fino ad un massimo del quintuplo e per l’esercizio delle
attività delle rispettive consigliere e consiglieri di parità, fatto salvo il
rispetto degli equilibri di bilancio e l’osservanza dei vigenti vincoli
economici e finanziari.