Conferenza Stato Regioni


Deliberazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006,n. 198, così come modificato dall’articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, concernente determinazione dei criteri di attribuzione delle indennità mensili alle consigliere ed ai consiglieri di parità regionali, delle Città metropolitane e delle Province, per gli anni 2017/2018. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)


1) Oggetto: parere sullo schema di decreto del Ministro della pubblica istruzione relativo alla riorganizzazione dei centri te

 

Deliberazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, così come modificato dall’articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, concernente la determinazione dei criteri di attribuzione delle indennità mensili alle consigliere ed ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e delle province, per gli anni 2017 e 2018.

Repertorio atti n.        109/CU               del 21 settembre 2017

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

Nella seduta odierna del 21 settembre 2017

 

VISTO l'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, così come modificato dall’articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, il quale prevede che “l'ente territoriale che ha proceduto alla designazione può attribuire, a proprio carico, alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, che siano lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o liberi professionisti, una indennità mensile, differenziata tra il ruolo di effettivo e quello di supplente, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riconoscimento della predetta indennità alle consigliere e ai consiglieri di parità supplenti è limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza”;

 

VISTA la deliberazione di questa Conferenza (atto rep. n. 79/CU) del 26 maggio 2016 con la quale sono stati definiti i criteri per la determinazione dell’indennità relativamente all’anno 2016;

 

RILEVATA la necessità di definire con nuova deliberazione i criteri per la determinazione dell’indennità relativamente all’anno 2017;

 

CONSIDERATO che, ai fini dell’esame dell’argomento in questione, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 13 luglio 2017, nel corso della quale le Regioni, l’UPI e l’ANCI hanno ritenuto, in linea di massima, condivisibile la conferma degli importi delle indennità mensili alle consigliere e ai consiglieri di parità, definiti per l’anno 2016, prevedendo le Regioni anche l’eventuale possibilità di incrementare il limite massimo;

 

CONSIDERATO che per il prosieguo dell’istruttoria è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 14 settembre 2017, nel corso della quale si è convenuto di determinare per un periodo biennale (anni 2017 e 2018) gli importi delle indennità mensili già definiti per l’anno 2016, fatte salve le erogazioni delle indennità già eventualmente effettuate per l’anno 2017, e prevedendo la facoltà delle singole regioni, città metropolitane e province, di destinare ulteriori risorse finanziarie per elevare le indennità fino ad un massimo del quintuplo;

 

VISTA la nota n. 14396 del 18 settembre 2017 con la quale è stata inviata la formulazione della deliberazione in argomento, così come concordata nella predetta riunione tecnica, da sottoporre all’esame di questa Conferenza;

 

 

 

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni e l’ANCI hanno espresso avviso favorevole all’adozione della deliberazione;

- l’UPI ha espresso avviso favorevole all’adozione della deliberazione, sottolineando la necessità di assicurare risorse adeguate per consentire alle consigliere ed ai consiglieri di parità lo svolgimento delle proprie funzioni;

 

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni, dell’ANCI e dell’UPI;

 

 

                                DELIBERA

 

 

1.   Per gli anni 2017 e 2018, il compenso per le consigliere e i consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e delle province è determinato, con onere a carico di ciascun ente territoriale che ha proceduto alla designazione e fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nel modo seguente:

 

a.     l’indennità mensile attribuita alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali effettive/i e supplenti è fissata rispettivamente nella misura di almeno euro 90 lordi e euro 45 lordi;

b.     l’indennità mensile attribuita alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e delle Province effettive/i e supplenti è fissata rispettivamente nella misura di almeno euro 68 lordi e euro 34 lordi;

 

2.   per l’anno 2017, sono fatte salve le erogazioni delle indennità già eventualmente effettuate;

 

3.   il riconoscimento delle predette indennità alle consigliere e ai consiglieri di parità supplenti è limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza;

 

4.   è facoltà delle singole Regioni e Province autonome, Città metropolitane e Province, di destinare ulteriori risorse finanziarie per elevare le indennità di cui al punto 1 fino ad un massimo del quintuplo e per l’esercizio delle attività delle rispettive consigliere e consiglieri di parità, fatto salvo il rispetto degli equilibri di bilancio e l’osservanza dei vigenti vincoli economici e finanziari.